Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2011 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 12 luglio 2011, n. 107
Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
Viste le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) sulla situazione in Libia, adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare l'attuazione, da parte italiana, delle misure previste dalle citate risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di cooperazione tecnica con la Repubblica di Panama nel settore della sicurezza;
Ritenuta infine la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte al contrasto del fenomeno della pirateria, al fine di garantire la sicurezza di navigazione del naviglio commerciale nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Iniziative in favore dell'Afghanistan

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.800.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 e di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano e al fondo NATO -Russia Council per l'Afghanistan.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1°luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attivita' prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione.
3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attivita' operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario ed educativo;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
4. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.
5. A valere sulla autorizzazione di spesa di euro 5.800.000 di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri puo' inviare o reclutare in loco personale presso la sede della cooperazione italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'Unita' tecnica locale, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze della Ambasciata d'Italia a Kabul.
6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio della NATO Senior Civilian Representative a Herat, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 24.000.
 
Art. 2

Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione

1. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia e Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.900.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' la spesa di euro 300.000 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di euro 5.900.000 il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
2. Considerato quanto stabilito dall'articolo 8-bis del Regolamento (CE) 204/2011, come modificato dal Regolamento (CE) 572/2011, e considerate le decisioni assunte dal Gruppo di contatto sulla Libia riunitosi ad Abu Dhabi il 9 giugno 2011, circa l' individuazione di un meccanismo che consenta lo scongelamento dei fondi e delle risorse economiche libici, o il loro utilizzo come garanzia per il finanziamento delle obbligazioni del Consiglio nazionale transitorio, quale strumento idoneo a rispondere ai bisogni umanitari della popolazione libica, i beni pubblici libici congelati in Italia possono essere utilizzati come garanzia a tutela del rischio politico e commerciale, sul piano della sicurezza operativa e della sostenibilita' finanziaria, in favore delle persone giuridiche che intraprendono iniziative onerose per l'assistenza al popolo libico, nonche' per l'apertura di linee di credito per le finalita' suindicate anche in favore del Consiglio nazionale transitorio libico riconosciuto dall'Italia quale titolare dell'autorita' di Governo nel territorio da esso effettivamente controllato
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.159.751 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 2.295.224 per gli interventi a sostegno dei processi di stabilizzazione in Iraq e Libia. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, puo' destinare risorse, per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.162.000 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari.
6. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 340.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato all'addestramento della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano e per la partecipazione italiana al progetto STANDEX nel quadro NATO-Russia Council.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 200.000 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.
8. E'autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.983 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonche' ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 994.938 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
10. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 ad integrazione degli stanziamenti gia' assegnati per l'anno 2011 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 437.250 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan e Yemen. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.971 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spetta ogni 6 mesi ed e' acquisito dopo 4 mesi ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 180.436 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario e' corrisposta un'indennita' pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attivita' in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attivita', il predetto funzionario puo' avvalersi del supporto di due unita' da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 403.200 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale e' corrisposta un'indennita', detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennita' non puo' comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 36.000 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq e Pakistan.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 300.000 per assicurare la partecipazione italiana alla Fondazione Iniziativa adriatico-ionica, al fine di attuare il coordinamento delle politiche dei Paesi partecipanti per il rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.
 
Art. 3
Regime degli interventi

1. Per assicurare il necessario coordinamento delle attivita' e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di natura non regolamentare, provvede alla costituzione di strutture operative temporanee nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2, al personale inviato in missione per le attivita' e le iniziative di cui agli articoli 1 e 2, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.
4. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, e' autorizzato a sostenere le spese di vitto ed alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, commi 1 e 2, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 comma 1, e 2, commi 1 e 2, del presente decreto.
5. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e alle iniziative di cui al presente capo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Alle spese previste dagli articoli 1 e 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.
7. Per le finalita', nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero degli affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita', e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
8. Nei limiti delle risorse di cui agli articoli 1 e 2, nonche' delle disponibilita' degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.
9. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, se non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 e in quello successivo.
10. I residui non impegnati degli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, con legge 22 febbraio 2011, n. 9, possono essere impegnati nel corso dell'esercizio finanziario 2011.
11. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a proseguire le azioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, nonche' quelle di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, nell'ambito delle risorse ivi previste, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche avvalendosi di organizzazioni non governative idonee o di enti pubblici e privati di formazione.
12. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficolta' oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.
13. L'organizzazione delle attivita' di coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e' definita con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:
a) le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorita' e le strutture amministrative locali e di Governo;
b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura («Task Force»), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi ;
c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
14. L'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. Personale delle organizzazioni non governative - 1. Nell'ambito di attivita' di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni non governative riconosciute idonee possono impiegare nei Paesi in via di sviluppo cittadini dell'Unione europea, con l'osservanza della normativa generale italiana in materia di lavoro, anche autonomo. L'organizzazione non governativa assume tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.
2. Per lo svolgimento di attivita' di cui al comma 1, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge. L'organizzazione non governativa provvede all'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi, commisurati ai compensi convenzionali stabiliti annualmente con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo il versamento dei contributi previdenziali al Fondo pensione lavoratori dipendenti, fermo restando, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, il versamento dei contributi previdenziali all'INPDAP. Il predetto decreto, nel definire gli importi dei compensi convenzionali, deve assicurare che non si determinino, nel complesso, minori entrate contributive per gli enti previdenziali. E' sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. La ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.".
15. Fermi restando i diritti acquisiti in dipendenza dei contratti di cooperazione di cui e' iniziata l'esecuzione prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati gli articoli da 32 a 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, l'articolo 9 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, e successive modificazioni, e gli articoli da 45 a 54 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177. Nel primo periodo dell'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono inoltre soppresse le seguenti parole: "salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter".
16. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: "il capo dell'ufficio consolare" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio consolare".
17. Il termine di scadenza del Commissariato generale del Governo per l'Esposizione universale di Shangai e' prorogato al 31 ottobre 2011. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011.
18. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, e' incrementato, a decorrere dall'anno 2011, di euro 60.000. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma, pari a euro 60.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.
 
Art. 4
Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 399.704.836 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 92.021.055 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unita' navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 33.234.000 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, di seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;
b) Joint Enterprise.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 150.248 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 7.308.028 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 603.986 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 61.345 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 128.507 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 104.721 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 134.228 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
11. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 158.749 per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 353.164 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 20.873.434 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 4.240.689 per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attivita' di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
15. E' autorizzata, dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 10.483.835 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, di cui all'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 508.319 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 64.255.200 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni di cui al presente decreto.
18. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, l'ulteriore spesa di euro 1.600.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dal comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF in Afghanistan.
19. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 30 settembre 2011, la spesa di euro 58.075.656 per la missione militare di attuazione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile della Jamahiriya Araba Libica sotto la minaccia di un attacco, per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Jamahiriya Araba Libica e per l'embargo delle armi, di cui alle risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
20. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 3.382.400 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
21. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 867.940 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 31.480 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
22. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 63.730 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
23. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 270.851 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 22, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
24. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 1.600.179 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 4, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
25. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 342.220 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
26. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 227.628 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unita' di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan, Emirati Arabi Uniti e Kosovo, di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
27. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 260.991 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
28. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 19.254 per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 4, comma 28, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
29. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 96.971 per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 4, comma 29, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
30. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, la spesa di euro 5.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
31. Per il completamento delle attivita' di attuazione del memorandum di intesa di cooperazione tecnica nel settore della sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, stipulato il 30 giugno 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato a cedere, a titolo gratuito, al Governo della Repubblica di Panama, con contestuale cancellazione dai registri inventariali e dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, le unita' navali denominate CP902 "Diciotti" e CP903 "Dattilo" in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto. Per la finalita' di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3-bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unita' navali di cui al primo periodo alla societa' aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010.
 
Art. 5
Ulteriori misure di contrasto alla pirateria

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attivita' internazionali di contrasto alla pirateria al fine di garantire la liberta' di navigazione del naviglio commerciale nazionale, puo' stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che puo' avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformita' alle direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilita' esclusiva dell'attivita' di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennita' previste per i militari imbarcati sulle unita' della Marina negli spazi marittimi internazionali e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, sostituita alla necessita' delle operazioni militari la necessita' di proteggere il naviglio di cui al comma 1.
3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, i servizi di vigilanza privata, disciplinati dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, possono essere svolti con l'impiego di particolari guardie giurate armate, a protezione delle merci e dei valori sulle navi mercantili e sulle navi da pesca battenti bandiera italiana negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le caratteristiche, le condizioni e i requisiti per il possesso, l'utilizzo, l'acquisizione e il trasporto delle armi e delle munizioni il cui porto e' autorizzato per la prestazione dei servizi di protezione di cui al comma 4.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.
 
Art. 6
Disposizioni in materia di personale

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, e l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta:
a) nella misura del 98 per cento, al personale impiegato nelle missioni UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, ed EUPM e nella unita' di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, di cui all'articolo 4, commi 8, 23 e 26;
b) nella misura del 98 per cento calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, al personale impiegato nella missione EUTM Somalia, di cui all'articolo 4, comma 16;
c) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Skopje, di cui all'articolo 4, comma 3, e al personale impiegato in qualita' di istruttore nella missione militare di cui all'articolo 4, comma 19.
3. Al personale che partecipa alle missioni di cui al presente decreto il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.
4. In relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, nell'ambito dei finanziamenti assicurati ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, il Ministero della difesa puo' avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali.
 
Art. 7
Disposizioni in materia penale

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
 
Art. 8
Disposizioni in materia contabile

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 350.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1.
 
Art. 9

Riduzione del personale militare impegnato nelle missioni
internazionali

1. Entro il 30 settembre 2011, nel quadro della razionalizzazione globale dell'impegno militare nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, il Ministro della difesa assicura la riduzione di almeno 1.000 unita' di personale militare impegnato nelle missioni internazionali di cui al presente capo, dalle 9.250 unita' impegnate nel primo semestre 2011. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro della difesa assicura l'ulteriore riduzione di almeno 1.070 unita'.
 
Art. 10
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 4, comma 31, pari complessivamente a euro 736.358.397 per l'anno 2011, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 725.064.192 euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 11.294.205 euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 31, pari a euro 17.400.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la quota di risorse destinate al fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Agli oneri connessi all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011) nel periodo dal 18 marzo 2011 al 30 giugno 2011, si provvede con quota parte delle maggiori entrate acquisite con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nella misura di euro 134.000.000 a favore del Ministero della difesa, al cui personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, e di euro 8.000.000 a favore del Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 luglio 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Frattini, Ministro degli affari
esteri

La Russa, Ministro della difesa

Maroni, Ministro dell'interno

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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