Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
II accordo di programma, attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007, finalizzato alla ristrutturazione e alla razionalizzazione delle caserme dell'Esercito presenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.


TRA
il Direttore generale del Ministero della difesa
il Direttore generale dell'Agenzia del demanio
il Presidente della provincia autonoma di Bolzano
VISTI

- D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige";
- D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige in materia di trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";
- D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle Province Autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali della Stato e della Regione";
- la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sul procedimento amministrativo;
- l'articolo 9 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante "Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore";
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti "Norme generali sull'azione amministrativa", come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;
- il Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero e la Provincia il 10 agosto 2007 riportato in Allegato "A";
- art. 13 della legge provinciale n. 14/2007, che autorizza la Giunta provinciale ad intervenire, nei tempi stabiliti dal protocollo d'Intesa firmato tra il Ministero della Difesa e il Presidente della Provincia il 10 agosto 2007, su compendi immobiliari dello Stato in cui hanno sede gli Enti militari, nei limiti degli stanziamenti autorizzati sull'UPB 21210 del Bilancio per l'Esercizio 2008 e successivi, per un valore pari a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale;
- la delibera n. 1820 in data 13 luglio 2009 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il presente Atto.
- l'art. 3, comma 15 ter del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 il quale dispone che il Ministero della difesa possa individuare beni immobili di proprieta' dello Stato mantenuti in uso al medesimo Dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta con gli enti territoriali, da effettuarsi d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.

PREMESSO CHE

- il Ministero della Difesa, di seguito Ministero, nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, di seguito Provincia, ha in uso governativo per i fini istituzionali numerose infrastrutture militari;
- tali infrastrutture non soddisfano pienamente le esigenze di funzionalita' operativa, di efficienza, decoro e rispondenza agli standard previsti dalla normativa di settore per quanto attiene alla tipologia ed allo stato d'uso delle infrastrutture militari, anche in considerazione delle mutate esigenze derivanti dalla progressiva riduzione dei contingenti di truppa per effetto della sospensione dell'obbligatorieta' del servizio di leva, ai sensi della richiamata legge n. 226/2004;
- si rende pertanto necessario definire un piano di razionalizzazione, delocalizzazione e ristrutturazione di alcune delle citate infrastrutture, rendendone disponibili altre, sulla base di quanto riportato nel successivo art. 2;
- la Provincia intende contribuire alla riqualificazione del parco infrastrutturale in uso al Ministero della Difesa presente sul territorio, realizzando a proprie spese, presso talune infrastrutture, indicate nel successivo art. 6 punto 1 lett. a), gli interventi necessari al raggiungimento dei predetti standard di efficienza, a fronte del trasferimento da parte dello Stato al proprio patrimonio degli immobili indicati al successivo art. 2. punto 2.2 lett.b), resi disponibili dal Ministero mediante un programma di razionalizzazione;
- a tal fine, in data 10 agosto 2007, e' stata sottoscritta tra il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano un'intesa che disciplina gli interventi connessi alla trasformazione e razionalizzazione delle infrastrutture militari presenti nel territorio della Provincia di Bolzano, con cui si prevede che l'attuazione dei suddetti provvedimenti di realizzazione, di adeguamento e di ristrutturazione degli immobili militari ed il rilascio di quelli non idonei per gli usi istituzionali dell'Amministrazione della Difesa avverra' in piu' fasi come indicato al successivo art. 1, per ciascuna delle quali si provvedera' alla stipula di specifici Accordi di Programma, senza ostacolare la normale funzionalita' operativa delle unita' presenti nelle infrastrutture militari interessate;
- in data 23 luglio 2008 e' stato sottoscritto tra il Ministero della Difesa, la Provincia Autonoma di BOLZANO e l'Agenzia del Demanio l'Accordo di Programma attuativo della prima fase della citata Intesa del 10 agosto 2007;
- le Amministrazioni interessate, in attuazione della seconda e terza fase previste dalla citata Intesa, hanno provveduto a porre in essere le attivita' di propria competenza preparatorie alla stipula del presente Accordo di Programma;
- in specie, si e' provveduto ad ottenere dall'Agenzia del Demanio, e precisamente dalla Commissione per la verifica della congruta' delle valutazioni tecnico-economico-estimative, la stima degli immobili da trasferire alla Provincia di cui al successivo art. 2 punto 2.2. lett. b);
- l'Amministrazione Provinciale si sta attivando per l'avvio della procedura finalizzata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei suddetti interventi; - l'operazione dovra' essere realizzata a valori equivalenti senza oneri a carico dello Stato e che i relativi atti di trasferimento definitivo della proprieta' degli immobili militari di cui al successivo art. 2 punto 2.2. lett. b) alla Provincia di Bolzano avranno luogo solo ad esito positivo del collaudo finale delle opere che la Provincia medesima realizzera' ai sensi del presente Accordo;

RITENUTO NECESSARIO

- definire di comune accordo i tempi e le modalita' operative per la realizzazione degli interventi in oggetto nel rispetto dei principi prima evidenziati;
- individuare i criteri generali per le successive fasi gestionali ed organizzative;
- inquadrare in un diagramma funzionale le attivita' connesse con la realizzazione degli interventi in questione, con l'indicazione delle attivita' da svolgere, dei ruoli facenti capo a ciascuna delle parti contraenti e dei tempi previsti.

Tutto cio' premesso:

I sottoscritti, ognuno in rappresentanza delle Amministrazioni di appartenenza, stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 1
Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.
 
Art. 2
Oggetto dell'Accordo di Programma

2.1 Il presente Accordo costituisce attuazione della seconda e terza fase dell'Intesa siglata tra il Ministero e la Provincia in data 10 agosto 2007 riportata in Allegato "A".
2.2 A tal uopo si prevede in particolare:
a. la realizzazione a cura della Provincia delle opere elencate in Allegato B al presente Accordo e come meglio dettagliate nel progetto preliminare riportato in Allegato C;
b. il trasferimento in proprieta' alla Provincia dei seguenti immobili:
- caserma "Rossi" di MERANO;
- comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel comune di BRESSANONE.
2.3 Le parti si danno atto che il valore degli immobili di cui al punto 2.2.b e' stato congruito dall'Agenzia del Demanio nell'importo di euro 54.634.000,00 (cinquantaquattromilioniseicentotrentaquattromila/00) e che pertanto l'ammontare complessivo delle spese destinato alle opere di cui al punto 2.2.a, dovra' essere di pari valore a quello attribuito ai beni immobiliari all'uopo da trasferirsi dal demanio statale al demanio provinciale.
 
Art. 3
Prestazioni delle parti

3.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente art. 2 la Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, si impegna a:
- garantire la realizzazione degli interventi di riqualificazione, realizzazione ex novo e trasformazione riportati nel citato Allegato B, in osservanza di quanto stabilito nel progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo, e della vigente normativa in materia;
- effettuare l'affidamento della progettazione definitiva per appalto delle opere sulla base della progettazione preliminare fornita dall'Amministrazione militare;
- provvedere alla nomina di un Responsabile della progettazione, di un direttore dei lavori, di un responsabile del procedimento in fase esecutiva, di un coordinatore per l'esecuzione;
- acquisire ed approvare, ai fini del finanziamento e della redazione della documentazione di appalto, il progetto definitivo e il piano di sicurezza e coordinamento relativi agli interventi da effettuare nelle infrastrutture militari di cui al progetto preliminare ed a sottoporre lo stesso alla validazione da parte del Ministero della Difesa;
- effettuare l'appalto delle opere, ai sensi delle normative vigenti in materia;
- assumere a proprio carico gli oneri finanziari connessi con l'effettuazione della direzione dei lavori ed il collaudo in corso d'opera e definitivo degli interventi infrastrutturali. Per detto collaudo sara' nominata una Commissione mista composta da un Presidente e un membro designato dal Ministero della Difesa ed un membro nominato dall'Amministrazione provinciale. Detta commissione procedera', durante e ad ultimazione dei lavori, alla verifica tecnica degli stessi al fine di accertarne la perfetta corrispondenza al progetto approvato. In difetto si procedera', tramite la ditta appaltatrice, all'integrazione delle parti mancanti o incomplete;
- assicurare, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale, la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, cosi' come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare;
- assumere a proprio carico ogni responsabilita' ed onere connessi con l'esecuzione degli interventi sulle infrastrutture militari consegnate alla Provincia, secondo le modalita' previste nel presente Accordo;
- prendere in consegna temporanea le infrastrutture militari oggetto degli interventi, nel rispetto delle fasi indicate nel diagramma funzionale allegato, e comunque soltanto per il tempo strettamente necessario all'esecuzione degli interventi;
- ad acquisire ed a prendere in consegna gli immobili riportati all'art. 2 punto 2.2 let. b. che saranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
3.2. Il Ministero della Difesa si impegna a:
- consegnare alla Provincia, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, secondo le fasi indicate nell'allegato D diagramma funzionale, gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. b), e precisamente:
• caserma "Rossi" di MERANO;
• comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel comune di BRESSANONE. Con il consenso della Provincia Autonoma di Bolzano si precisa che:
• viene ceduta l'intera caserma "Rossi" mentre nell'intesa era prevista la cessione di una sola aliquota di tale caserma.
• la caserma "Battisti" sara' ceduta, solo in parte, nei prossimi accordi, mentre nell'Intesa del 10 agosto 2007 era prevista l'intera cessione.
• il poligono S.Maurizio di Bolzano e il deposito munizioni di Stilves saranno ceduti nei prossimi accordi, mentre la loro cessione era prevista nell'attuazione della seconda e terza fase dell'intesa.
• il comprensorio denominato "Ex-Reatto" viene inserito nel presente Accordo anche se non contemplato nell'Intesa del 10/08/2007.
- consegnare alla Provincia le infrastrutture militari oggetto degli interventi libere da persone e cose, anche interposte, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale; validare i successivi livelli di progettazione;
- vigilare il regolare andamento dei lavori tramite un "referente" da affiancare ai responsabili nominati dalla Provincia;
- cedere alla Provincia, in un futuro accordo di programma, l'area "campo sportivo" presente nel comune di Varna adiacente alla caserma "Verdone" dopo che l'Agenzia del demanio ne avra' stimato il valore.
3.3. L'Agenzia del Demanio, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero della Difesa in ordine alla puntuale attuazione degli accordi, si impegna a:
- effettuare la consegna provvisoria e definitiva alla Provincia degli immobili indicati all'art. 2, punto 2.2 lett. b);
- trasferire in proprieta' alla Provincia gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett. b), ad ultimazione e collaudo finale dei lavori;
3.4 Eventuali modifiche progettuali e/o realizzative non sostanziali, che si rendessero necessarie in fase di realizzazione degli interventi, potranno essere approvate dai soggetti interessati secondo le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici senza che cio' determini alcuna modifica al presente Accordo.
 
Art. 4
Il «referente»

Il referente puo' essere uno o piu' Ufficiali (massimo 3), nominati dal Direttore Generale di GENIODIFE con i seguenti compiti:
- vigilare e seguire lo sviluppo delle progettazioni definitiva ed esecutiva, in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento per la progettazione e con i progettisti;
- vigilare e seguire lo sviluppo dell'esecuzione delle opere, in stretta collaborazione con il responsabile del procedimento per l'esecuzione e con il direttore dei lavori;
- validare ed approvare sia la progettazione definitiva sia quella esecutiva;
- validare ed approvare eventuali varianti che si rendessero necessarie in corso d'opera.
 
Art. 5
Oneri

1. La stima degli oneri relativi alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori da effettuare per gli interventi sopra descritti e' riportata nel quadro economico di cui al fascicolo l del progetto preliminare, parte integrante del presente Accordo.
2. Eventuali risparmi sul costo dei lavori dovuti a ribassi d'asta, rispetto agli importi indicati nel quadro economico, saranno utilizzati per l'esecuzione di ulteriori lavori, di pari importo, da eseguirsi su infrastrutture del Ministero. Al riguardo, la parti si impegnano a definire tali lavori nei successivi Accordi.
3. Nell'ipotesi in cui l'importo dei lavori previsto nel progetto preliminare dovesse risultare inferiore o superiore a quello quantificato nei livelli di progettazione successivi, le parti concorderanno rispettive modifiche delle prestazioni, salvo quanto accordato al precedente punto 2.
4. I successivi livelli di progettazione dovranno essere elaborati entro e non oltre 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo ed entro i successivi otto mesi dovra' essere bandita la gara di appalto;
5. Le parti si danno altresi' atto che ciascuna, per quanto di propria spettanza, si fara' soggetto diligente nell'adempimento di quanto necessario per il buon andamento e la finalizzazione dell'operazione;
6. L'Amministrazione provinciale, secondo la scansione delle fasi previste dal diagramma funzionale di cui all'Allegato D, assicura la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente Accordo, cosi' come specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare riportato in Allegato C.
 
Art. 6
Programmazione delle consegne

1. Il Ministero della Difesa provvedera':
a) alla consegna temporanea alla Provincia delle infrastrutture militari denominate caserma "Polonio" di MERANO, caserma "Battisti" di MERANO, Palazzo Alti Comandi di BOLZANO, caserma "Vittorio Veneto" di BOLZANO, Base Logistica di CORVARA, Area addestrativa di TETTONI DI ORA, caserma "Schenoni" di BRESSANONE, caserma "Lugramani" di BRUNICO, per l'esecuzione contestuale degli interventi di cui al progetto preliminare allegato al presente Accordo, nel rispetto delle fasi indicate nell'allegato diagramma funzionale in allegato D e nel cronoprogramma parte integrante del progetto preliminare.;
b) alla consegna anticipata e provvisoria degli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2 lett.b), tramite l'Agenzia del demanio;
La consegna definitiva degli immobili di cui alla suddetta lettera b), ai fini del trasferimento alla Provincia, tramite l'Agenzia del Demanio; avra' luogo come meglio specificato al successivo punto 6, ad esito positivo del collaudo finale dei lavori.
2. La Provincia procedera' alla riconsegna delle infrastrutture militari indicate al precedente punto 1 lett.a), ad avvenuto collaudo delle opere realizzate, in modo tale da garantirne l'immediato utilizzo da parte del Ministero.
3. La consegna anticipata e provvisoria delle infrastrutture indicate all'art. 2 punto 2.2 lett.b) garantisce alla Provincia la mera detenzione dell'immobile ma non costituisce titolo per ogni eventuale azione di rivendica di diritti o di pretese di qualsiasi genere, salvo l'esercizio dei diritti espressamente concordati dalle Parti e quelli derivanti dall'esecuzione del presente Accordo;
4. Nel periodo intercorrente tra la consegna provvisoria delle infrastrutture di cui al precedente punto 3 e la consegna definitiva delle stesse, che avra' luogo successivamente al positivo collaudo finale delle opere realizzate ai sensi del presente Accordo, la Provincia potra' dare inizio ai lavori di recupero e trasformazione degli immobili ricevuti in consegna provvisoria, fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 7;
5. La consegna definitiva degli immobili, ai fini del successivo trasferimento definitivo, sara' perfezionata dall'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dal collaudo definitivo delle opere di cui al presente Accordo avvenuto con esito favorevole;
6. In ogni caso la Provincia si impegna a consegnare i complessi infrastrutturali in parola ultimati e collaudati con le modalita' sopra descritte e in conformita' a quanto previsto dal progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assumendo a proprio carico ogni rischio derivante dall'esecuzione dei lavori, ivi compresi eventuali ritardi, che dovessero comportare aumento dei costi di realizzazione, senza nulla pretendere a tale titolo, purche' tali ritardi non siano addebitabili all'Amministrazione della Difesa.
 
Art. 7
Responsabilita' per l'inadempimento

Nel caso in cui il Ministero della Difesa e la Provincia Autonoma di Bolzano non adempiano agli obblighi previsti in capo a ciascuna di esse ed in particolare, non provvedano a quanto di propria competenza secondo le modalita', le condizioni stabilite nel presente Accordo, eventualmente anche a seguito di formale diffida, risponderanno del danno per l'inadempimento o per il ritardo ai sensi del codice civile. In caso di inadempimento da parte della Provincia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo di Programma si conviene che, qualora i lavori previsti siano stati solo parzialmente realizzati quest'ultima dovra':
- rilasciare entro trenta giorni dalla formale richiesta da parte dell'Agenzia del Demanio, liberi da persone e cose, gli immobili consegnati in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi sono stati consegnati. Le eventuali opere e migliorie apportate agli immobili saranno gratuitamente acquisite al patrimonio dello Stato senza che la Provincia nulla abbia a pretendere. In caso di ritardo imputabile alla Provincia nella riconsegna degli immobili l'Ente Locale sara' tenuto al pagamento di un indennizzo commisurato al canone di mercato, determinato dall'Agenzia del Demanio, per ogni mese di rinvio delle operazioni di restituzione;
- nulla sara' dovuto da parte dello Stato alla Provincia a titolo di utilizzo pregresso delle nuove infrastrutture nel caso della tardiva riconsegna di cui al punto precedente e per gli oneri sostenuti fino a quel momento dalla Provincia;
- Le utilizzazioni future potranno eventualmente essere regolarizzate secondo nuovi accordi.
 
Art. 8
Condizioni di efficacia dell'Accordo di Programma

I soggetti sottoscrittori convengono che l'efficacia e l'esecuzione del presente Accordo sono subordinate alla condizione che sia esperita e positivamente conclusa da parte dell'Amministrazione Provinciale la procedura per il reperimento delle risorse finanziarie, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla pubblicazione dell'Accordo.
 
Art. 9
Collegio di vigilanza

1. A garanzia dell'attuazione del presente Accordo di Programma, e' istituito un collegio di vigilanza composto da:
- un rappresentante del Ministero della Difesa;
- un rappresentante dell'Agenzia del Demanio;
- un rappresentante della Provincia Autonoma di BOLZANO
Le funzioni di Presidente sono svolte dal rappresentante del Ministero della Difesa.
2. Il Collegio vigila sul rispetto degli impegni assunti e sullo stato di attuazione degli interventi programmati, avvalendosi anche di ispezioni e di consulenze, oltre che delle periodiche relazioni effettuate dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo.
3. In particolare, il Collegio di vigilanza:
- vigila sulla corretta e tempestiva attuazione del presente Accordo di programma;
- provvede all'individuazione ed analisi delle problematiche, anche giuridiche, inerenti agli interventi, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;
- propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento del presente Accordo;
- e' competente a dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi sui lavori ed all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
- approva modifiche non sostanziali al presente Accordo e al diagramma funzionale ad esso allegato;
- propone le eventuali modifiche al presente Accordo;
- riceve copia degli atti relativi all'ultimazione dei lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformita' delle opere ed alle dichiarazioni di regolarita' delle prestazioni eseguite.
 
Art. 10
Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Responsabile dell'attuazione dell'Accordo e' l'Amministrazione provinciale di BOLZANO.
2. All'Amministrazione provinciale di BOLZANO sono attribuiti i seguenti compiti:
- assicura le funzioni di segretaria del Collegio di Vigilanza e la verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso;
- esercita ogni attivita' utile ai fini del coordinamento tra le Amministrazioni partecipanti al presente Accordo, mantenendo i contatti con i diversi uffici;
- fornisce ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell'Accordo di Programma;
- predispone con cadenza almeno trimestrale la scheda di monitoraggio dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso e la trasmette al Comitato di vigilanza dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente: la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte; l'indicazione di problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongano alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive; l'individuazione dei progetti non piu' attivabili o non completabili e la conseguente disponibilita' di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive di revoca e/o rimodulazione degli interventi.
 
Art. 11
Durata e disposizioni generali

1. Impregiudicato quanto previsto al precedente art.7, il presente Accordo di Programma ha durata sino al completamento delle opere in esso previste, comunque non oltre 4 anni dalla sottoscrizione del presente Accordo che potra' essere modificato e/o prorogato nelle modalita' e nei termini previa concorde volonta' delle Parti firmatarie.
2. Il presente Accordo sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige ai sensi della vigente normativa regionale.
3. Qualora l'inadempimento di una Parte comprometta l'attuazione del presente Accordo, si intraprenderanno le azioni derivanti dalla responsabilita' per inadempimento di cui all'art. 6.
4. Il Collegio di vigilanza accerta la conclusione dell'iter dell'Accordo di Programma.
5. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 le parti si impegnano, informandosi reciprocamente , a fare si che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque connessi con il presente Accordo, saranno oggetto di trattamento automatizzato e non, per le finalita' gestionali ed amministrative inerenti il presente Accordo. Il conferimento dei dati e' necessario per l'assolvimento delle predette finalita' ed in difetto non sara' possibile realizzarle in tutto o in parte.
 
Art. 12
Controversie

Per ogni controversia scaturente dall'applicazione del presente Accordo il foro competente sara' quello di BOLZANO.
 
Art. 13
Disposizioni finali

Il presente atto, redatto in triplice originale, uno per ciascuna delle parti, sara' inviato alla registrazione della Corte dei Conti a cura del Ministero della Difesa.
Esso, dattiloscritto con mezzi meccanici su 13 facciate di foglio fin qui letto, confermato e sottoscritto in calce ed a margine degli altri fogli.
Formano parte integrante del presente Accordo gli Allegati "A", "B", "C" e "D", di cui le Parti rinunciano alla lettura dichiarandosi gia' a conoscenza del contenuto.

Bolzano, 16 luglio 2009

p. il Ministero della difesa
il direttore generale di geniodife
Resce
p. l'Agenzia del demanio
il direttore generale
Prato
p. la provincia autonoma di Bolzano
il presidente
Durnwalder
Il presente accordo e' stato approvato con decreto della direzione generale dei lavori e del demanio n. 3/09 del 29 luglio 2009 e registrato alla Corte dei conti in data 16 marzo 2010, registro n. 2, foglio n. 394
 
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