Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
COMUNICATO
Delibera del Consiglio nazionale del notariato n. 6-36 del 14 aprile 2011



(Omissis).
Assenti: D'Errico, Celeste, Crispolti.
Astenuti: Noto.
Favorevoli: Braccio, Calabrese, Cenni, Grimaldi, Grosso, La Cava, Monteleone, Pesce Mattioli, Pianu; Vigneri; Setti, Laurini, Quartuccio, Pasqualis, Nardone, De Rosa.
Contrari: nessuno.
Il Consiglio Nazionale del Notariato, all'unanimita' dei presenti con l'astensione sopra indicata
Viste le delibere adottate nella seduta del 13 gennaio 2011;
Considerato che la dotazione del fondo di garanzia, costituito ai sensi dell'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, e' oggi determinata in misura non inferiore ad € 7.500.000 a seguito di delibera CNN 3-56/16.12.2006;
Considerato:
che ad oggi sono pervenute al fondo formali richieste di risarcimento danni per complessivi € 2.150.000 per le quali e' in corso la liquidazione delle somme ai danneggiati;
che i Consigli Distrettuali hanno segnalato che si sono verificati nelle rispettive zone fatti che daranno luogo a ulteriori richieste di attivazione del fondo per diversi milioni di euro, ancora non esattamente quantificabili essendo in corso i relativi procedimenti di accertamento da parte della competente Autorita';
Ritenuta la necessita' di integrare ed aumentare la dotazione del fondo per mantenerne la consistenza e assicurarne l'adeguatezza in funzione delle richieste di liquidazione che perverranno;
Considerato l'ammontare medio degli onorari notarili repertoriali degli ultimi tre anni;

Delibera

l'obbligo di versamento di ulteriori contributi annui a carico dei notai in esercizio da versare nella misura dell'1% degli onorari repertoriali secondo le modalita' di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1991, n. 220;
che il contributo sia versato per tre anni, a decorrere dall'anno 2011, entro il 26 luglio di ogni anno, con riferimento agli onorari dell'anno solare precedente;
per i notai nominati nell'anno 2011 e negli anni seguenti l'obbligo di versamento per tre anni decorrera' dal 26 luglio del secondo anno solare successivo alla loro nomina;
resta confermato quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 4 del vigente testo del regolamento.
(Omissis).
Roma, 9 giugno 2011

Il direttore generale: Pensato
 
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