Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011
Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che aveva previsto che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, fosse riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;
Visto l'articolo 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha confermato, nel limite complessivo di spesa annuo di 60 milioni di euro, anche per l'anno 2011 le agevolazioni fiscali riconosciute agli appartenenti alle Forze armate e di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco Ball' articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, precisando che il limite di reddito di lavoro dipendente di 35.000 euro, per l'attribuzione dei benefici fiscali nell'anno 2011, va riferito all'anno 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009 e in particolare l'articolo 2, comma 1, che, in attuazione del citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha riconosciuto, per l'anno 2009, la riduzione per ciascun beneficiario sull'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, tenuto conto del citato limite di spesa e del numero complessivo dei destinatari del beneficio, risultante dalla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, recante "Riduzioni di imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010";
Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2011, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2010 non superiore a 35.000 euro, pari a 422.704 unita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerata la necessita' di rideterminare, per l'anno 2011, il valore massimo della detrazione di imposta per ciascun beneficiario di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, nel rispetto del menzionato limite di spesa di 60 milioni di euro, tenuto conto il citato numero massimo del personale in possesso dei requisiti di reddito per l'accesso al benefico fiscale;
Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta

Art. 1
Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, la misura della riduzione dell'imposta lorda di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, determinata sul trattamento economico accessorio corrisposto al personale di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il cui reddito complessivo di lavoro dipendente nell'anno 2010 sia stato non superiore a 35.000 euro, e' rideterminata, per ciascun beneficiario, nell'importo massimo di 141,90 euro.

2. Continuano ad essere applicate le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, commi 2; 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009.
3. Fermo restando il limite massimo di 60 milioni di euro, qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza sull'imposta lorda relativa alle retribuzioni di cui all'articolo 2. comma 3. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, la parte eccedente puo' essere fruita in riduzione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Roma, 19 maggio 2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell'interno
Maroni
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali
Romano
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 53
 
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