Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 2011
Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3943).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota dell'11 maggio 2011 del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Acquisita l'intesa della regione Veneto;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13 novembre 2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 7 dell'art. 4 e' cosi' sostituito:
«7. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, un contributo fino al 75% del danno, nel limite massimo di euro 30.000,00, anche in anticipazione, subito dai beni mobili registrati e non registrati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni, strettamente necessari al recupero delle normali condizioni di vita ed esclusi i beni di lusso, per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»;
b) la lettera d) del comma 1 dell'art. 5 e' cosi' sostituita:
«d) un contributo, fino al 75% del danno medesimo, e nel limite massimo di euro 30.000,00, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2011, per beni mobili registrati e non registrati distrutti o danneggiati, sulla base delle spese fatturate per la riparazione o, in caso di rottamazione, sulla base del valore complessivo dei beni desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 500 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate del Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.»;
c) All'art. 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono cosi' destinate:
a. quanto a 150 milioni di euro, per la concessione dei contributi previsti dalla presente ordinanza e per il rimborso delle spese sostenute dalle Amministrazioni coinvolte nell'emergenza e dalla Struttura commissariale;
b. quanto a 150 milioni di euro, per interventi pubblici di risanamento del territorio, siano essi di competenza della amministrazioni locali come delle strutture regionali, volti a fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico in atto nella regione Veneto.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1-bis del presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato, altresi', ad utilizzare le risorse di cui all'art. 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 maggio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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