Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 aprile 2011
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto in particolare l'art. 18, commi 4 e 5, della citata legge n. 580 del 1993, nel testo vigente, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina e, qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno, aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dei soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa e gli importi del diritto applicabili alle unita' locali;
Visto il comma 4, lettera a) e b), del citato art. 18, che individua criteri e procedure per la determinazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi del sistema delle camere di commercio;
Visto il comma 4, lettera c), del citato art. 18, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte nel registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
Visto il comma 9, del citato art. 18, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 si determina la quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio e, per specifiche finalita', le Unioni regionali, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio;
Visto il comma 6 del citato art. 18, il quale stabilisce che con il decreto di cui al comma 4 puo' essere rideterminata la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica, garantendo comunque il conseguimento di tali obiettivi, secondo modalita' anche compensative tra diverse tipologie di spesa e tra camere di commercio, e loro unioni regionali e nazionale, e ritenuta l'opportunita' di rinviare tale rideterminare ad un apposito successivo provvedimento, in relazione alla sopravvenuta necessita' di ulteriori approfondimenti in merito ed all'urgenza di provvedere alle restanti determinazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;
Tenuto conto che non e' stato ancora adottato il regolamento interministeriale previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 della legge n. 580/1993 al fine di rideterminare, fra l'altro, i presupposti per il pagamento del diritto annuale, e ritenuto, anche per tale motivo, opportuno individuare misure transitorie atte a garantire, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita', l'immediata attuazione delle innovazioni in materia contenute nel decreto legislativo n. 23/2010, per quanto applicabili;
Sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le misure del diritto annuale dovuto, a decorrere dall'anno 2011, ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e da ogni soggetto iscritto nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.
 
Art. 2
Misure fisse

1. Per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di € 88,00.
2. Per le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di € 200,00.
3. Per i soggetti iscritti al REA, non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento, il diritto annuale e' dovuto, in via transitoria, nella misura fissa di € 30,00.
 
Art. 3
Fasce di fatturato e aliquote

1. Per tutte le altre imprese iscritte nel registro delle imprese diverse da quelle individuate nell'art. 2, commi 1 e 2, il diritto annuale e' determinato, con riferimento alla sede legale, applicando al fatturato dell'esercizio 2010 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
Parte di provvedimento in formato grafico


2. Per le imprese con ragione di societa' semplice non agricola e le societa' di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale e', transitoriamente, dovuto nella misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.
3. Per le imprese con ragione di societa' semplice agricola, tenute fino all'anno 2010 al versamento di un diritto annuale in misura fissa, il diritto annuale e', transitoriamente, dovuto nel cinquanta per cento della misura fissa prevista per il primo scaglione di fatturato.
 
Art. 4
Nuove imprese iscritte nel corso del 2011

1. Le nuove imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale o nella sezione ordinaria del registro delle imprese ed i nuovi soggetti iscritti al REA nel corso del 2011 sono tenuti al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.
2. Le nuove imprese diverse da quelle di cui al comma 1 iscritte nel registro delle imprese nel corso del 2011 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, fatto salvo il minor importo previsto per le societa' semplici agricole dall'art. 3, comma 3.
3. Le nuove unita' locali, che si iscrivono nel corso del 2011, appartenenti ad imprese gia' iscritte nel registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 1 e 2.
 
Art. 5
Unita' locali e sedi secondarie

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita' locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio sono ubicate tali unita' locali, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.
2. Le unita' locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio e' ubicata l'unita' locale, un diritto annuale pari a € 110,00.
3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi secondarie, un diritto annuale pari a € 110,00.
 
Art. 6
Modalita' di versamento

1. Il diritto annuale e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.
 
Art. 7

Fondo perequativo di cui al comma 9, dell'art. 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580

1. La quota per l'anno 2011 del diritto annuale riscosso, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole Camere di commercio alla data del 31 dicembre 2010, da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' stabilita per ogni Camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:
3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;
5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;
6,6% oltre € 10.329.138,00.
2. L'ammontare del fondo perequativo e' utilizzato per il 50% a favore delle Camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidita' di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, e per il restante 50% a favore delle Camere di commercio e, per specifiche finalita' individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle Camere di commercio.
3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, in continuita' con l'analoga iniziativa prevista dal corrispondente decreto interministeriale 22 dicembre 2009, che destini ulteriori risorse, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.
4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalita' stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.
5. L'Unione italiana delle Camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Roma, 21 aprile 2011

Il Ministro
dello sviluppo economico
Romani Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 161.
 
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