Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 16 marzo 2011
Rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari occupati da utenti senza titolo;
Vista la legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni;
Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane e dei relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie in esecuzione dell'art. 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati, nonche' dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari;
Visto l'art. 306, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, ove e' stabilito che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e in particolare:
a) il capo I del titolo III del libro II, concernente gli alloggi di servizio delle forze armate;
b) il capo IV del titolo III del libro II, recante le disposizioni attuative per gli alloggi di servizio connessi al nuovo modello delle forze armate;
Acquisita l'intesa con l'agenzia del demanio ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Acquisito il parere dell'organo centrale della rappresentanza militare (COCER), formulato ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater del citato decreto-legge n. 78 del 2010;
Considerato che gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalita' degli enti, comandi e reparti delle forze armate;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 marzo 2011, con il quale il sottosegretario di Stato alla difesa on. Guido Crosetto e' stato delegato alla firma del provvedimento da adottare in attuazione dell'art. 6, comma 21-quater, del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il canone degli alloggi di servizio delle Forze armate dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione e' rideterminato, anche in regime di proroga, secondo i criteri e le modalita' stabiliti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.
2. La rideterminazione del canone di cui al comma 1, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'amministrazione e fatte salve le disposizioni in materia di deroga ai limiti di durata delle concessioni stabilite dal decreto di gestione del patrimonio abitativo emanato annualmente dal Ministro della difesa, si applica nei casi di cessazione, decadenza o revoca della concessione, rispettivamente previsti dagli articoli 329, 330 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al coniuge e ai figli gia' conviventi del concessionario di alloggio, ASI o AST, riconosciuto vittima della criminalita', o del terrorismo, o del dovere, o equiparato a quest'ultima categoria, finche' permanga inalterato lo stato civile.
 
Art. 2
Determinazione del canone

1. Il canone mensile di locazione di cui all'art. 1 e' determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, si definisce «reddito di riferimento» quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone.
3. Il «reddito di riferimento» di cui al comma 2 e':
a) ridotto:
1) di euro 2.500 per ogni familiare convivente a carico;
2) di euro 10.000 per ogni familiare convivente portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) aumentato per ogni mensilita' intera di conduzione dell'alloggio con decorrenza dalla data della perdita del titolo alla conduzione dell'alloggio occupato sino alla data del 31 dicembre 2010, con le seguenti modalita':
1) euro 100 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro 40.000 ed euro 55.000;
2) euro 150 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro 55.001 ed euro 75.000;
3) euro 200 se il reddito di riferimento e' compreso tra euro 75.001 ed euro 90.000;
4) euro 300 se il reddito di riferimento superiore ad euro 90.001.
4. Il «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, per i «redditi di riferimento», come calcolati ai commi 2 e 3, e' determinato in misura pari a:
a) 0,30 per i redditi fino a euro 19.000;
b) 0,40 per i redditi compresi tra euro 19.001 ed euro 30.000;
c) 0,50 per i redditi compresi tra euro 30.001 ed euro 40.200;
d) 0,70 per i redditi compresi tra euro 40.201 ed euro 55.000;
e) 0,80 per i redditi compresi tra euro 55.001 ed euro 75.000;
f) 0,90 per i redditi compresi tra euro 75.001 ed euro 90.000;
g) 0,95 per i redditi compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;
h) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000.
5. Sono esclusi dalla procedura di rideterminazione del canone, di cui al comma 4, gli utenti senza titolo che, al 31 dicembre 2010, rientrano nelle categorie previste dall'art. 2 del decreto 23 giugno 2010, emanato ai sensi dell'art. 306, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010.
6. L'aggiornamento del canone di tutti gli alloggi occupati senza titolo e' calcolato nella misura intera della variazione annualmente accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
 
Art. 3
Modalita' di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 312, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, i comandi militari o gli organismi designati dagli Stati maggiori di Forza armata, competenti per la gestione degli alloggi di servizio, provvedono alla rideterminazione del canone di cui all'art. 2, secondo le modalita' indicate nell'allegato «A» al presente decreto, previa comunicazione, al personale interessato, dell'avvio del procedimento e contestuale richiesta della documentazione dimostrativa dell'appartenenza a soglia di reddito familiare che comporti l'eventuale applicazione del coefficiente correttivo di cui all'art. 2.
2. Su istanza degli interessati, comprovata mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, da cui risultano le eventuali variazioni che comportano l'obbligo di adeguamento del canone, i comandi o gli organismi di cui al comma 1 provvedono a variare corrispondentemente gli importi determinati secondo le modalita' previste al comma 3 dell'art. 2.
3. Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i comandi o gli organismi di cui al comma 1emanano i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedono alla notifica agli interessati, dalla quale decorre l'applicazione del nuovo canone.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2011

p. Il Ministro: Crosetto
Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2011 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 11, foglio n. 206
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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