Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 26 maggio 2011, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2665):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 31 marzo 2011.
Assegnato alle Commissioni riunite 5^ (bilancio) e 7^ (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1° aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1^, 5^, 6^, 8^, 10^, 12^, 13^, 14^ e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1^ Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 5 e 6 aprile 2011.
Esaminato dalle Commissioni riunite 5^ e 7^, in sede referente, il 6, 7, 11, 12, 13 e 14 aprile 2011.
Esaminato in aula il 12, 18 e 19 aprile 2011 ed approvato il 20 aprile 2011. Camera dei deputati (atto n. 4307):
Assegnato alle Commissioni riunite V (bilancio) e VII (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 aprile 2011 con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, II, III, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalle Commissioni riunite V e VII, in sede referente, il 3, 4 e 5 maggio 2011.
Esaminato in aula il 4, 17, 23 e 24 maggio 2011 ed approvato il 25 maggio 2011.



Avvertenza:
Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
74 del 31 marzo 2011.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 45.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34

All'articolo 2, al comma 2, nel secondo periodo, le parole: «per la relativa presa d'atto» sono sostituite dalle seguenti: «per l'approvazione».
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari). - 1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
2. L'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
3. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 1, nel primo periodo, sono soppresse le parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare'' ed e' soppresso l'ultimo periodo;
b) all'articolo 25, comma 2, lettera c), sono soppresse le parole: ", con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali e' fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali'';
c) all'articolo 25, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole: "che i titolari di autorizzazioni di attivita' devono adottare'';
d) all'articolo 25, comma 2, lettera g), le parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento'' sono sostituite dalle seguenti: "la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o lo smantellamento'';
e) all'articolo 25, comma 2, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 25, comma 2, lettera l), sono soppresse le parole: "gli oneri relativi ai'' e le parole: "a titolo oneroso a carico degli esercenti le attivita' nucleari e possano essere'';
g) all'articolo 25, comma 2, la lettera n) e' abrogata;
h) all'articolo 25, comma 2, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:
"o) previsione di opportune forme di informazione per le popolazioni e in particolare per quelle coinvolte'';
i) all'articolo 25, comma 2, la lettera q) e' abrogata;
l) all'articolo 25, i commi 3 e 4 sono abrogati;
m) l'articolo 26 e' abrogato;
n) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: "gli impieghi pacifici dell'energia nucleare,'', le parole: "sia da impianti di produzione di elettricita' sia'' e le parole: "costruzione, l'esercizio e la'';
o) all'articolo 29, comma 4, sono soppresse le parole: "nell'ambito di priorita' e indirizzi di politica energetica nazionale e'';
p) all'articolo 29, comma 5, lettera c), sono soppresse le parole: "sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture,'';
q) all'articolo 29, comma 5, lettera e), sono soppresse le parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonche' delle infrastrutture pertinenziali,'';
r) all'articolo 29, comma 5, lettera g), sono soppresse le parole: ", diffidare i titolari delle autorizzazioni'', le parole: "da parte dei medesimi soggetti'', le parole: "di cui alle autorizzazioni'' e la parola: "medesime'';
s) all'articolo 29, comma 5, la lettera h) e' abrogata;
t) all'articolo 29, comma 5, lettera i), sono soppresse le parole: "all'esercizio o''.
4. All'articolo 133, comma 1, lettera o), del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono soppresse le parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare,''.
5. Al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Oggetto). - 1. Con il presente decreto si disciplinano:
a) la localizzazione del Deposito nazionale, incluso in un Parco Tecnologico comprensivo di un Centro di studi e sperimentazione, destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi provenienti da attivita' pregresse di impianti nucleari e similari, nel territorio nazionale;
b) le procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico;
c) i benefici economici relativi alle attivita' di esercizio del Deposito nazionale, da corrispondere in favore delle persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il sito e degli enti locali interessati.'';
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Definizioni). - 1. Fatte salve le definizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ai fini del presente decreto si definisce:
a) 'Agenzia': l'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
b) 'Conferenza unificata': la Conferenza prevista all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
c) 'AIEA': l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite, con sede a Vienna;
d) 'AEN-OCSE': l'Agenzia per l'energia nucleare presso l'OCSE, con sede a Parigi;
e) 'Deposito nazionale': il deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attivita', derivanti da attivita' industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attivita' e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari;
f) decommissioning: l'insieme delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, fino allo smantellamento finale o comunque al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.'';
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. (Documento programmatico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che puo' avvalersi dell'Agenzia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti gli indirizzi in materia di gestione dei rifiuti radioattivi e di decommissioning degli impianti dismessi.'';
d) gli articoli da 4 a 24 sono abrogati;
e) all'articolo 26, comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "La Sogin S.p.A. e' il soggetto responsabile degli impianti a fine vita, del mantenimento in sicurezza degli stessi, nonche' della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi. A tal fine:'';
f) all'articolo 26, comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: "riceve dagli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attivita' di cui all'articolo 27, con modalita' e secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed'' e le parole: ", calcolate ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto legislativo'';
g) all'articolo 26, comma 1, lettera e), sono soppresse le parole: ", al fine di creare le condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione degli impianti'';
h) all'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Sogin S.p.A., tenendo conto dei criteri indicati dall'AIEA e dall'Agenzia, definisce una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, proponendone contestualmente un ordine di idoneita' sulla base di caratteristiche tecniche e socio-ambientali delle suddette aree, nonche' un progetto preliminare per la realizzazione del Parco stesso.'';
i) all'articolo 27, comma 4, sono soppresse le parole: ", comma 2'';
l) all'articolo 27, comma 10, sono soppresse le parole: "Si applica quanto previsto dall'articolo 12.'';
m) l'articolo 29 e' abrogato;
n) all'articolo 30, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di massimizzare le ricadute socioeconomiche, occupazionali e culturali conseguenti alla realizzazione del Parco Tecnologico, e' riconosciuto al territorio circostante il relativo sito un contributo di natura economica. Il contributo di cui al presente comma e' destinato per il 10 per cento alla provincia o alle province nel cui territorio e' ubicato il sito, per il 55 per cento al comune o ai comuni nel cui territorio e' ubicato il sito e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli il cui territorio ricada in tutto o in parte all'interno di un'area compresa nei 25 chilometri dal centro dell'edificio Deposito.'';
o) all'articolo 30, i commi 2 e 3 sono abrogati;
p) gli articoli da 31 a 34 sono abrogati;
q) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. (Abrogazioni). - 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
b) articolo 1, comma 100, della legge 23 agosto 2004, n. 239.'';
r) nel titolo del decreto legislativo sono soppresse le parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,'' e le parole: "e campagne informative al pubblico''.
6. Nel decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, sono abrogati gli articoli da 1 a 23, 25, 26, comma 1, 28, 29, comma 1, lettera a), 30, 31, 32, comma 1, lettera c).
7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali».
All'articolo 7, al comma 1, capoverso 8-bis:
al primo periodo, dopo le parole: «del Paese», sono aggiunte le seguenti: «, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'»;
al secondo periodo, le parole: «che precede» sono sostituite dalle seguenti: «di societa' di interesse nazionale»;
dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Il decreto e' trasmesso alle Camere».
Nel titolo, le parole: «moratoria nucleare» sono sostituite dalle seguenti: «abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone