Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2011
Approvazione del piano assicurativo agricolo 2011.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei Conti il 17 novembre 2008, registro 4, foglio 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Visto il proprio decreto 22 dicembre 2009, n. 30.162, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2010, registro 1 foglio 114, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2010;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 con la quale sono state stabilite le nuove procedure per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visto,in particolare, l'art. 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82, che al fine di garantire la continuita' della copertura dei rischi, dispone la conferma del Piano assicurativo per l'anno successivo, qualora entro la data del 30 novembre dell'anno precedente, non sia approvato un nuovo Piano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 102/04;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Viste le determinazioni della Commissione tecnica che propone di confermare per il 2011 il Piano assicurativo del 2010, con alcune modifiche ed integrazioni;
Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuto di accogliere le proposte integrative nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e dagli Orientamenti e Regolamenti della Commissione Europea;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Per la copertura dei rischi agricoli del 2011 e' confermato il Piano Assicurativo 2010, approvato con il decreto 22 dicembre 2009, n. 30.162, con le seguenti modifiche ed integrazioni:
1. L'art 1, e' integrato con le seguenti aggiunte:
al paragrafo 1.3 l'elenco delle strutture aziendali assicurabili e' integrato con la categoria ombrai - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante;
al paragrafo 1.4 l'elenco delle avversita' assicurabili con polizza pluririschio a carico delle strutture aziendali - impianti di produzioni arboree e arbustive e' integrato con il Gelo;
al paragrafo 1.6 aggiungere il sottoparagrafo .1 perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino;
al paragrafo 1.7.4 l'elenco delle epizoozie assicurabili negli allevamenti avicoli e' integrato con la epizoozia salmonellosi;
al paragrafo 1.7.7 l'elenco delle epizoozie assicurabili negli allevamenti cunicoli e' integrato con le epizoozie mixomatosi e malattia emorragica virale.
2. L'art. 3 comma 3 e' sostituito dal seguente:
le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
3. All'art. 3, comma 7 la parola «coltura» inserita tra le parole «medesima» e «o allevamento» e' sostituita con «tipologia colturale»;
4. L'allegato 1 - Tipologie colturali assicurabili e' cosi' integrato e modificato:
nella categoria «Vivai» la tipologia «Vivai di piante ornamentali» e' sostituita dalle seguenti specificazioni:
vivai di piante ornamentali sotto serra;
vivai di piante ornamentali in pieno campo
vivai di piante ornamentali in vaso.
Nella categoria «Altre colture» la tipologia «Zafferano» e' sostituita dalle seguenti specificazioni:
zafferano pistilli;
zafferano bulbi.
L'elenco delle colture raggruppate nella categoria «Ortive e ornamentali» e' integrato con:
fiori di zucchina.
L'elenco delle colture raggruppate nella categoria «altre colture» e' integrato con:
rucola da seme;
basilico da seme;
lino da seme non tessile.
5. L'allegato 2 - Metodologia di calcolo dei parametri contributivi - il paragrafo: «Garanzie multi rischio» e' sostituito dal seguente:
Garanzie multi rischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche.
Il parametro delle polizze multi rischio per la stabilizzazione dei ricavi coincide con il tasso espresso in polizza. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio, comunitario e nazionale, il relativo contributo e' fissato nella misura dell'80% per le polizze con soglia di danno, ovvero nella misura del 50% per le polizze senza soglia di danno.
6. L'allegato 3 - 2 Definizioni di eventi e garanzie - II Garanzie - la definizione di «Garanzie multi rischio sulle rese» e' sostituita dalla seguente:
Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie. In termini di valore la mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente in cui non si sono registrate avversita' presenti tra quelle assicurate, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto legislativo n. 102/2004, modificato dal decreto legislativo n. 82/2008. Qualora in uno o piu' anni del triennio si sono verificate avversita', si considerano l'anno o gli anni immediatamente precedenti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 62
 
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