Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2011
Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del Congresso eucaristico nazionale che si terra' nel territorio della metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011. (Ordinanza n. 3930)


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2008 concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra' ad Ancona - Osimo nel mese di settembre 2011;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3774 del 28 maggio 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3849 del 19 febbraio 2010 e n. 3904 del 10 novembre 2010;
Considerato che il territorio della regione Marche ed, in particolare, la provincia di Ancona, nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011 e' stato colpito da gravi eventi calamitosi che hanno provocato esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e mareggiate e che in ragione di cio' e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Marche con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 marzo 2011;
Ritenuto che la richiamata calamita' naturale ha, tra l'altro, causato danni alle infrastrutture viarie, suscettibili di compromettere la realizzazione delle iniziative programmate per il grande evento in questione;
Considerato che, alla luce dei richiamati eventi calamitosi sopravvenuti occorre, comunque, assicurare un'adeguata accoglienza ai soggetti che interverranno alle celebrazioni, ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo al meglio la mobilita' e l'assistenza sanitaria, con modalita' che assicurino la piena sicurezza dei partecipanti, anche disponendo un finanziamento straordinario da assegnare al commissario delegato - Presidente della regione Marche;
Vista la nota prot. 146835 del 14 marzo 2011 del direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Per assicurare la realizzazione delle iniziative conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione al Congresso eucaristico nazionale che si terra' nel territorio della Metropolia di Ancona nel mese di settembre 2011 e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3673 del 30 aprile 2008, tenuto anche conto della nuova situazione di emergenza che interessa il territorio della regione Marche e le aree che saranno interessate dalla realizzazione del grande evento, e' assegnata al commissario delegato - Presidente della regione Marche la somma di euro 2 milioni, da porre a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 2

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673/2008 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, in qualita' di soggetto attuatore, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari.
2. Il Dipartimento di politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche, in qualita' di soggetto attuatore,e' autorizzatoad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari della predetta organizzazione direttamente attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001.».
3. I rimborsi di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3673/2008, cosi' come modificato dal comma 1, sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1 e nei limiti delle stesse risorse.
La presente ordinanza verra' sottoposta al controllo preventivo di legittimita' ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2011

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 183
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone