Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 maggio 2011
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Genova ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria dei porto di Genova.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 concernente l'attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale, e successive modificazioni;
Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. 30162/UL del 17 settembre 2010;

Decreta:

Art. 1
Attivazione del sistema VTS

1. E' attivato il Centro VTSL di Genova che ha sede presso la Capitaneria di porto di Genova.
2. La Capitaneria di porto di Genova e' l'autorita' VTS di Genova.
 
Art. 2
Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Genova e' definita dall'insieme dei seguenti punti (datum di riferimento WGS 84):
a) lat. 44° 21'.7 N - long. 008° 35'.0 E
b) lat. 44° 04'.0 N - long. 008° 50'.0 E
c) lat. 44° 03'.0 N - long. 009° 19'.0 E
d) lat. 44° 10'.0 N - long. 009° 26'.0 E
e) lat. 44° 19'.0 N - long. 009° 09'.0 E
2. L'area di primo contatto nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Genova e la nave, e' la zona di mare adiacente l'area VTS ed e' ampia 3 miglia.
3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto, di cui forma parte integrante.
 
Art. 3
Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Genova prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Genova, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al presente decreto, di cui forma parte integrante.
 
Art. 4
Servizi erogati dal VTS

1. L'autorita' VTS di Genova, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:
a) il servizio informazioni;
b) il servizio di assistenza alla navigazione;
c) il servizio di organizzazione del traffico.
 
Art. 5
Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Genova sono tenute ad osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:
a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 11;
b) effettuare la navigazione con particolare cautela;
c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Genova;
d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Genova ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.
2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nel comma precedente non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Genova dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2011

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(previsto dall'art. 3)

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Genova comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:
1. inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 11, riserva can. 16) al Centro VTS di Genova contenente i seguenti dati:
identificazione della nave (nome, nominativo internazionale, numero di identificazione IMO o numero MMSI);
gruppo data orario in UTC e posizione;
rotta e velocita';
pescaggio;
porto di destinazione ed orario stimato di arrivo;
carico e, se a bordo sono presenti merci pericolose, quantita' e classe IMO;
caratteristiche e quantitativo del combustibile «bunker», per le navi che ne trasportano piu' di 5.000 tonnellate;
indirizzo per la comunicazione di informazioni relative al carico;
numero totale di persone a bordo;
difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave;
2. il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nell'area di primo contatto di cui all'art. 2, comma 2.
 
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