Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 aprile 2011
Riconoscimento, al sig. Sevino Aldo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. SEVINO Aldo nato a Mantes la Jolie il 18 marzo 1968, cittadino italiano-francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat», conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che il richiedente e' in possesso dei titoli accademici di «Maitrise en droit public mention droit interne», «Maitrise en droit prive' mention carrieres judiciaires» e del «Diplome d'etudes superieures specialisees collectivites locales, equipement, travaux publics» conseguiti presso l'«Universite' de Paris I Pantheon Sorbenne» nel 1991/1992;
Considerato che lo stesso e' in possesso del «certificat d'aptitude a' la profession d'avocat» dal 21 dicembre 1995;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;

Decreta:

Al sig. SEVINO Aldo nato a Mantes la Jolie il 18 marzo 1968, cittadino italiano-francese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 aprile 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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