Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2011
Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede l'adozione di un decreto ministeriale per la definizione delle modalita' di rilascio dell'autorizzazione agli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, al fine di essere ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
Visti il decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001;
Visti l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunita' Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999;
Visto l'articolo 216, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1

1. L'obbligo di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e' escluso per la Confederazione Svizzera per le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, alle quali si applicano l'Accordo relativo agli appalti pubblici concluso a Marrakech il 15 aprile 1994 e l'Accordo tra la Comunita' Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici firmato il 21 giugno 1999.
 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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