Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 aprile 2011
Concessione del trattamento di mobilita', per i lavoratori della societa' Ocean Airlines S.p.a. (Decreto n. 58868).


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, che prevede: " I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa";
Visto l'accordo del 10 febbraio 2011, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Ocean Airlines S.p.a. in fallimento nonche' delle OO.SS., con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, e' stato previsto il ricorso al trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, per un massimo di 10 lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 16 febbraio 2014 data del primo licenziamento;
Vista l'istanza con la quale la societa' Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 10 lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 1° gennaio 2011, dipendenti presso l'unita' di Roma-Fiumicino (Roma);
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di 4 lavoratori della societa' Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 16 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 10 febbraio 2011, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori della societa' Ocean Airlines S.p.a. in fallimento, che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 16 febbraio 2011:
n. 10 dipendenti dell'unita' di Montichiari (Brescia),
Matricola INPS: 1513487733 (personale non navigante)
Matricola INPS: 1513808088 (personale navigante).
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2011

Il Ministro: Sacconi
 
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