Gazzetta n. 108 del 11 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 febbraio 2011
Contributi a favore degli imprenditori ittici.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6 sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;
Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 relativo alla Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto ed in particolare l'art. 7 che prevede la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali;
Visto il Reg. CE n. 875/07 della Commissione del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;
Visto il Reg. CE n. 1967/2006 relativo alle misure di gestione e sfruttamento delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;
Viste le segnalazioni pervenute da regioni e associazioni nazionali di settore intese a rappresentare l'attuale situazione di disagio per le imprese autorizzate alla pesca speciale per il novellame da consumo e del rossetto a causa della interruzione dell'attivita' di pesca derivante dalla normativa comunitaria;
Considerato che le pesche speciali rappresentano una fonte di reddito significativa per gli operatori del settore;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento del settore industriale e cooperativistico;
Ritenuto opportuno intervenire attraverso la concessione di contributi a fondo perduto nell'ambito degli aiuti in regime di de minimis previsti dall'Unione europea, per attenuare il disagio sociale derivante dalla sospensione dell'attivita' di pesca;
Sentita la Commissione Consultiva Centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella riunione del 10 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la dotazione di spesa di euro 712.152,00 di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 226/2001, per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attivita' di pesca in acque marittime e in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.
 
Art. 2

Gli imprenditori ittici per accedere ai contributi di cui al presente decreto devono essere iscritti nel registro delle imprese di pesca e armatori di unita' dotate di licenza di pesca e dell'autorizzazione alla pesca speciale ai sensi del decreto ministeriale 28 agosto 1996 citato in premessa per la precedente campagna di pesca.
L'importo del contributo, per ogni singola unita' produttiva, e' determinato in Euro 1.350 nei limiti delle disponibilita' di bilancio e nel rispetto del massimale previsto dal Reg. CE 875/07 relativo agli aiuti de minimis.
 
Art. 3

Le istanze, predisposte conformemente al modello allegato al presente decreto, devono pervenire entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso all'Ufficio di iscrizione delle unita' che procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarita' e completezza della documentazione.
Per ogni singola unita' produttiva puo' essere presentata una sola istanza.
 
Art. 4

I benefici economici di cui all'art. 2 sono erogati - previa acquisizione dei fondi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrativo logistico della Direzione Marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita'.
Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di Porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.
Il presente decreto e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 febbraio 2011

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 373
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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