Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina».



Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della CIA - Coldiretti - Confagricoltura del 29 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Atina»;
Visto il parere favorevole della Regione Lazio sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato
Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata «Atina»
Art. 1.
Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «Atina» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Atina rosso;
Atina rosso riserva;
Atina Cabernet;
Atina Cabernet riserva;
Atina Semillon.

Art. 2.
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Atina rosso:
Cabernet Sauvignon minimo 50%;
Syrah minimo 10%;
Merlot minimo 10%;
Cabernet Franc minimo 10% .
Possono concorrere fino ad un massimo del 20% altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
Atina Cabernet:
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet Franc minimo 85%.
Possono concorrere fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio.
Atina Semillon:
Semillon minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la Regione Lazio.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» ricade nella Provincia di Frosinone e comprende i terreni vocati alla qualita' di tutto o in parte dei territori amministrativi dei comuni:
Atina, Gallinaro, Belmonte Castello, Picinisco, Sant'Elia Fiumerapido, Alvito, Villa Latina, San Donato Val di Comino, Vicalvi, Casalattico, Casalvieri, Settefrati.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla localita' Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina dell'Antica fino al fondovalle del rio Valle Pecorina, gia' territorio di Settefrati.
Da questo punto il limite dell'area tira diritto lungo la cresta collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a Settefrati nell'area di attraversamento del torrente Tellini.
Procedendo oltre, il limite segue la strada provinciale includendo tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa strada, fino al bivio con la ex strada statale n. 509 alla localita' Molino in territorio di Gallinaro.
L'area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da quest'ultima arteria viaria fino alla localita' Valanziera includendo tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle.
Dalla croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed inizia a seguire la curva di livello di 600 metri , nella regione pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando diritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite segue per un tratto l'incisione, quindi piega versa il rio Malafede fino a raggiungere la localita' San Fedele.
Dall'area della Fonte torna ad assumere una direzione grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per un tratto il corso del rio Mollo includendo tutta l'area in sinistra dell'alveo; poco a monte dell'incisione di Monticchio si riallinea con il margine settentrionale dell'area collinare di Alvito passando a nord delle Case Mazzenga.
Da qui l'area comprende tutto il settore pedemontano a valle della strada provinciale di accesso ovest del centro abitato di Alvito fino al Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi; quest'ultimo comune e' compreso con tutta l'area che si estende a mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico, comprendendo la Maschiura.
Dalla citata localita' il limite segue il confine territoriale con Posta Fibreno fino quasi all'area delle cave di sabbia, alla base del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di territorio collega quindi la regione a cavallo del convento di San Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora - Cassino, fino al settore pedemontano a nord della strada statale n. 627 della Vandra (localita' Mortale).
Dalla localita' Borgo il limite esclude tutta l'area della piana a sud di Tiravento fino a reintercettare il rio Valle Mozza; quindi inizia a seguire l'alveo e dopo un breve tratto si dirige verso il rio Noceto allineandosi con esso fino al confine di Vicalvi.
Dal confine comunale il limite si prolunga verso sud - ovest ed attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a nord del bivio con la strada provinciale di accesso a Roselli; da qui tira verso la localita' Pettella dove inizia a seguire il confine comunale tra Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo la strada che conduce al Colle Zuercia ed a Purgatorio.
A valle del nucleo abitato di Purgatorio il limite segue la strada per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente fino alla localita' Scioca, quindi si dirige verso Colle Resignoli abbracciando il Colle Marragone e tutto l'ambito collinare che si estende fino alle Case di Togna.
Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a Pistillo.
Da Pistillo il limite assume direzione sud - est tagliando trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando ulteriormente verso sud per un breve tratto fino alla strada provinciale Roccasecca - Isernia, quindi si allinea con quest'ultima fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a sud, attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.
Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la strada di accesso includendo tutto il settore presente nella valle di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la curva di livello dei 400 metri fino all'incisione che sfocia nell'area di Sant'Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi alla curva di livello dei 450 metri fino al confine con Atina segnato dal vallone Grotta dell'Orso.
L'area e' quindi delimitata dall'andamento dei versanti occidentali del monte Cicuto fino alla localita' Macchia, ruota intorno al cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del Melfa in corrispondenza di un'ampia ansa; il limite segue l'ansa stessa, quindi si allinea con il versante nord - orientale del Monte Cicuto, tira diritto a sud - est parallelamente alla strada di scorrimento veloce Sora - Cassino fino all'area di Capo di China, quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di Belmonte Castello.
Da qui il limite della zona dirige verso sud - sud - est correndo a valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla localita' Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di Sant'Elia.
Il limite passa quindi a monte del centro storico includendo tutta l'area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso sud all'abitato, si estende a valle di essa includendo l'area di San Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri comprendendo tutto il territorio a monte di questa.
A sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente, dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il confine con il territorio di Cassino fino all'area de La Gagliarda; quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e quello a sud della Serra dell'Obaco.
Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant'Elia e Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso nord fino all'area della Croce, si allinea lungo l'incisione che discende da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo.
In corrispondenza di tale localita' si allinea con il costone sud - orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione includendo l'area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne.
Verso valle segue l'andamento del settore pedemontano del Colle Palumbo, dirige a nord - ovest verso Casalucense dove comprende una lingua di territorio a monte della suddetta localita'; da qui aggira i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole.
Si spinge fino all'area della Fossa della Chiesa includendo tutto il settore pedemontano sud - occidentale del Monte Morrone fino all'area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro storico di Atina.
Da Atina superiore aggira il centro storico, l'area de Il Colle, prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Pie' delle Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche in territorio di Villa Latina fino all'area dei Pacitti.
Da quest'ultima localita' il limite passa a valle dei Colozzi e del Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina dove include tutta l'area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta lingua di terreno fino alle Case Caposecco.
Il limite si dirige quindi a nord passando per il Colle Cavicchio fino alla localita' Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della strada statale n. 627 della Vandra.
All'altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata strada, includendo la localita' Pelino; quindi riattraversa la via della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che conduce a Colleruta.
Dalla suddetta localita' piega verso nord - nord - est passando alla base del Monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando diritto verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone che si apre a nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Atina» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la produzione della denominazione di origine di cui si tratta e comunque situati ad un'altitudine compresa tra i 75 e i 600 metri s.l.m. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati e, in particolare, quelli ubicati nelle zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 metri s.l.m. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.400.
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.
Sono escluse le forme espanse.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere corta, media o lunga.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva a ettaro e i titolo alcolometrici volumici naturali sono i seguenti:



Tipologia Prod. uva Titolo alvol. Vol. naturale
Tonn/ha minimo % vol. «Atina» rosso 10 11,5 «Atina» Cabernet 8 11,5 «Atina» rosso riserva 10 12,0 «Atina» Cabernet riserva 8 12,0 «Atina» Semillon 10 10,0



Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva/ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione dei vini di cui all'art. 1, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi dei comuni in cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a denominazione di origine controllata «Atina» le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate secondo le deroghe previste dall'art. 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 61/2010.
E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art.1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenute da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti concentrati e rettificati o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1, in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine controllata, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:




Tipologia Resa uva vino Produzione max
% vino hl. «Atina» rosso 70 70 «Atina» Cabernet 70 56 «Atina» Semillon 70 70



Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopraindicati ma non il 75% per i vini «Atina» rosso e «Atina» Cabernet, anche se la produzione ad ettaro resta sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:



di cui in
Tipologia Durata legno Decorrenza
(anni/mesi) almeno vendemmia «Atina» rosso riserva 2 anni 6 mesi 1° novembre «Atina» Cabernet riserva 2 anni 6 mesi 1° novembre



Per ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Atina», e' consentita la scelta vendemmiale.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Atina» rosso:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Atina» Cabernet:
colore: rosso piu' o meno intenso;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Atina» rosso riserva:
colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
«Atina» Cabernet riserva:
colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: fruttato, caratteristico del vitigno base;
sapore: armonico, pieno, asciutto, talvolta erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
Atina Semillon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato con note floreali e fruttate;
sapore: secco, sapido, morbido, persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 %;
acidita' totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rilevare lieve percezione di legno.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve e' consentito soltanto in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali piu' restrittive.
La menzione «riserva» e' consentita per le tipologie «rosso» e «Cabernet», alle condizioni previste all'art. 5 del presente disciplinare di produzione, purche' le relative partite siano specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a «riserva».
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un volume nominale compreso tra 0,187 e 3 litri.
Qualora i vini di cui all'art.1 sono confezionati in bottiglie di contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3,000 litri e' consentito l'uso, oltre che del tappo di sughero, di altre chiusure previste dalle normative vigenti; per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.
 
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