Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CIRCOLARE 4 aprile 2011, n. 2521
Linee guida per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti. D.M. 8 maggio 2009.


Agli stabilimenti di macellazione
Loro Sedi
Alle Camere di Commercio Loro
Sedi
Agli Assessorati Regionali
all'Agricoltura Loro Sedi
Ai componenti del Comitato
Nazionale Bovini Loro Sedi
Alle Organizzazioni Commerciali
Loro Sedi
Alle Confederazioni Agricole Loro
Sedi
La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti e' disciplinata dal decreto ministeriale 8 maggio 2009 n. 3895, (titolo II, articoli da 7 a 9), che reca norme concernenti la classificazione delle carcasse bovine e suine, in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008.

Al riguardo si ritiene utile fornire indicazioni circa le procedure che debbono essere seguite per la rilevazione e la comunicazione dei prezzi medi settimanali delle carcasse bovine, in modo da adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalle norme comunitarie e nazionali.

Soggetti tenuti a comunicare i prezzi

Gli operatori che hanno l'obbligo di comunicare settimanalmente i prezzi medi delle carcasse bovine sono quelli indicati dall'art. 7 del decreto in oggetto e cioe':
i responsabili degli stabilimenti di macellazione nei quali si abbattono capi bovini adulti il cui peso vivo e' superiore a 300 chilogrammi;
le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno.

Classificazione delle carcasse e deroghe

I responsabili degli stabilimenti di macellazione, nei quali si abbattono bovini adulti, devono provvedere alla classificazione delle carcasse secondo la griglia SEUROP, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 3895/09. Tale classificazione deve essere eseguita esclusivamente da esperti in possesso di abilitazione e di tesserino di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 2004 e rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito indicato per brevita' «Ministero») previo superamento di apposito corso.
I responsabili dei macelli nei quali si abbattono meno di 75 capi per settimana in media annua, possono richiedere al Ministero l'esenzione dall'obbligo della classificazione delle carcasse compilando apposita domanda di cui al fac-simile allegato 1.
La media annua e' calcolata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.
I macelli che non hanno richiesto o non hanno ottenuto la deroga dal Ministero hanno l'obbligo di classificare le carcasse, anche nel caso in cui il numero di bovini adulti macellati sia inferiore a 75 capi per settimana in media annua.
Gli stabilimenti esentati dall'obbligo della classificazione, che intendono comunque classificare le carcasse, devono avvalersi dell'opera degli esperti classificatori, comunicando tale circostanza al Ministero ed alla Regione o Provincia autonoma di competenza, per l'effettuazione dei prescritti controlli.
Gli stabilimenti in possesso di deroga sono tenuti a comunicare al Ministero l'eventuale superamento del limite dei 75 capi settimanali in media annua. Il superamento di tale limite determina la revoca dell'esenzione.
Sono infine esonerati dall'obbligo di classificazione gli stabilimenti che provvedono al disosso delle carcasse di tutti i bovini abbattuti. In questo caso per l'esenzione non e' necessario presentare richiesta al Ministero.

Esenzione dalla comunicazione dei prezzi

La rilevazione dei prezzi e' strettamente legata alla classificazione delle carcasse.
Gli stabilimenti esentati dall'obbligo di classificazione sono di fatto esonerati anche dall'obbligo della rilevazione e comunicazione dei prezzi.
Gli stabilimenti che macellano esclusivamente per conto terzi sono esentati dall'obbligo relativo ai prezzi, ma non dall'obbligo di classificazione.
E' il caso di ricordare che dal 1° gennaio 2010, essendo scaduto il periodo transitorio di deroga previsto dal regolamento (CE) 2076/2005, sono in vigore le norme del «pacchetto igiene». Di conseguenza, non e' piu' prevista l'esistenza dei «macelli a capacita' limitata», che erano esentati dalla classificazione e quindi dalla rilevazione e comunicazione dei prezzi medi settimanali.
Attualmente tutti gli stabilimenti di macellazione, di qualunque dimensione, per poter operare, devono avere ottenuto dall'Autorita' sanitaria competente per territorio il riconoscimento previsto dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 853/2004, del 29 aprile 2004 e devono essere muniti del numero di riconoscimento (o "approval number"), istituito dall'art. 3, comma 3 del Reg. (CE) n. 854/2004 del 29 aprile 2004.

Categorie e classi oggetto della rilevazione prezzi

Le categorie, le classi di conformazione e di ingrassamento oggetto della rilevazione prezzi sono:
1) categorie: A, D, E;
2) classi di conformazione: S, E, U, R, O, P;
3) classi di stato di ingrassamento: 1, 2, 3, 4, 5.
Dalla rilevazione vengono quindi escluse le categorie «B» (maschi interi di eta' superiore a 24 mesi) e «C» (maschi castrati), in quanto le quantita' di tali categorie macellate in Italia non sono ritenute rappresentative.

Calcolo dei prezzi medi settimanali

I prezzi medi settimanali vanno rilevati e comunicati separatamente per ciascuna delle categorie/classi SEUROP indicate nel capitolo precedente, utilizzando il modello dell'allegato 3 o altri modelli recanti le stesse indicazioni. Il prezzo da rilevare e' quello espresso in Euro per 100 kg. di ogni carcassa, pesata e classificata al gancio in macello, che si ottiene dividendo il prezzo entrata macello per il peso della carcassa a freddo.
Il prezzo entrata macello e' quello effettivamente pagato dal macello al fornitore per l'animale vivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso l'animale da macellare non provenga direttamente dall'allevatore, al prezzo di mercato si devono aggiungere le spese di trasporto e, eventualmente, di intermediazione. Il peso carcassa a freddo e' ottenuto diminuendo del 2% il peso a caldo, che e' quello rilevato entro un'ora dalla giugulazione dell'animale. In alternativa si puo' considerare come peso a freddo quello rilevato piu' di un'ora dopo la giugulazione, fermo restando che l'esecuzione della pesatura a caldo e' obbligatoria ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Reg. (CE) 1249/08.
Il peso deve riferirsi a carcasse presentate secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4, del decreto n. 3895/09 (presentazione di riferimento o presentazione standard), e cioe': senza reni, grasso della rognonata e del bacino, fegato, diaframma, pilastri del diaframma, coda, midollo spinale, grasso mammario, grasso scrotale, corona della fesa e vena giugulare (vena grassa). Nel caso la presentazione delle carcasse differisca dalla presentazione di riferimento, il peso deve essere corretto tramite l'utilizzazione dei coefficienti riportati all'allegato 3 del decreto n. 3895/09.
I prezzi da comunicare sono quelli medi per ogni categoria/classe, relativi alla settimana di riferimento, che va dal lunedi' alla domenica. Tali prezzi si ottengono calcolando, separatamente per ogni categoria e classe SEUROP, la media ponderata di tutti i prezzi disponibili per la settimana di riferimento. Esempi pratici di calcolo sono riportati nella sezione 2 dell'allegato 2.

Casi particolari

Nel caso il fornitore ceda allo stabilimento di macellazione una partita costituita da piu' animali, con pagamento di un prezzo forfettario per tutto il gruppo, puo' risultare impossibile individuare con precisione il prezzo pagato per ogni singolo animale. In questo caso la rilevazione dei prezzi puo' essere effettuata solo se le carcasse della partita, una volta classificate, risultino appartenere, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 5, del Reg.(CE) n. 1249/2008:
alla stessa categoria;
a non piu' di tre classi di conformazione consecutive;
a non piu' di tre classi di ingrassamento consecutive.
In tal caso il prezzo medio che si ricava deve essere attribuito alla classe in cui rientra il maggior numero di carcasse oppure, se le carcasse sono ripartite in maniera uniforme, va attribuito alla classe intermedia, se ne esiste una. In tutti gli altri casi, il prezzo non puo' essere preso in considerazione, ma devono comunque essere comunicati il peso totale ed il numero delle carcasse appartenenti a ciascuna classe.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di attribuzione del prezzo in caso di acquisti forfettari, nella sezione 1 dell'allegato 2 sono riportati alcuni esempi pratici.
Al fornitore andra' consegnato un documento nel quale siano riportati la classificazione, il peso dell'animale ed il prezzo concordato per singola carcassa, che potra' essere utilizzato anche per la comunicazione dei prezzi, da parte delle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi bovini adulti per anno.
Nel caso di animali allevati in proprio o in soccida, i pesi totali ed il numero di capi macellati andranno sommati settimanalmente a quelli della stessa categoria e classe provenienti da fornitori.

Modalita' di trasmissione dei prezzi

I prezzi rilevati devono essere trasmessi entro le ore 13 del martedi' successivo alla settimana di riferimento, direttamente al Ministero, Direzione generale delle politiche comunitarie, ufficio POCOI VII, tramite il portale www.sian.it, previa registrazione, o all'indirizzo e-mail: prezzicarcasse@politicheagricole.gov.it, o ancora a mezzo fax, al numero 06.4665.6143.
Per la registrazione sul portale SIAN va presentata domanda all'Ufficio POCOI VII, ai recapiti indicati in calce. In caso di carico dei dati sul portale SIAN tramite foglio Excel (funzione "acquisizione forniture" della procedura) va usato il file fornito dal SIAN al momento della registrazione, per invio tramite fax o e-mail va utilizzato il modello dell'allegato 3. Una copia della comunicazione deve essere inviata anche alla Camera di commercio competente per territorio, cosi' come disposto all'art. 9 del decreto n. 3895/09.
Gli operatori che effettuano la rilevazione dei prezzi, devono compilare e tenere a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni, con la relativa documentazione fiscale o altri documenti dai quali risultino la classificazione ed i prezzi rilevati, utilizzando il modello fac simile dell'allegato 4.

Sanzioni

La legge 8 luglio 1997, n. 213, oltre a stabilire le sanzioni amministrative comminate a chi violi l'obbligo di classificazione e di identificazione delle carcasse, all'art. 3, comma 3, modificato dalla legge 6 febbraio 2007, n. 13, art. 14 (Legge Comunitaria 2006), stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro per il titolare dello stabilimento che non provveda alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate ed alla trasmissione dei dati al Ministero.

Informazioni e chiarimenti

Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti, gli interessati potranno rivolgersi al Ministero, Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, ufficio POCOI VII, via XX settembre, 20 - 00187 Roma, telefono 06.4665.4062/6204/4163, per e-mail all'indirizzo: pocoi7@politicheagricole.gov.it, tramite posta certificata all'indirizzo: pocoi7@pec.politicheagricole.gov.it, oppure a mezzo fax al numero 06.4665.6143.
Roma, 4 aprile 2011

Il direttore generale
delle politiche comunitarie
e internazionali di mercato
Aulitto
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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