Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2011
Determinazione del contributo per oneri di funzionamento spettante all'Universita' degli studi di Trento per il triennio 2007-2009 a norma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto l'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, come modificato dall'art. 17, comma 129, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con il quale si dispone che alla determinazione dello stanziamento per il finanziamento degli oneri di funzionamento dell'Universita' degli studi di Trento si dovra' provvedere annualmente d'intesa fra il Governo, il Presidente della Provincia autonoma di Trento, il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Rettore dell'Universita', in correlazione alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla medesima Provincia ai sensi dell'art. 78 del testo unificato delle leggi sullo statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la nota n. 15260/P del 5 agosto 2010 con la quale l'Universita' degli studi di Trento ha chiesto che il contributo di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 venga determinato e liquidato in unica soluzione per il triennio 2007-2009, considerato che l'iter procedurale per l'assegnazione del contributi relativi agli anni 2007 e 2008 non si e' perfezionato e che la legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede la delega, a partire dall'anno 2010, alla Provincia autonoma di Trento delle funzioni relative all'Universita', compreso il finanziamento dell'Universita' degli studi di Trento;
Vista la nota n. 2669/GAB con la quale in data 7 ottobre 2010, il Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ritiene meritevole di accoglimento la richiesta formulata dall'Universita' degli studi di Trento relativamente alla determinazione e liquidazione in unica soluzione dell'importo omnicomprensivo del contributo di cui all'art. 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590 riferito al triennio 2007-2009;
Considerato che, in base ai criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 44 della legge n. 590 del 1982, l'ammontare del finanziamento da devolvere all'Universita' degli studi di Trento per gli anni 2007, 2008 e 2009 viene a fissarsi in complessivi euro 40.199.519,32 (allegato A), dei quali sono stati gia' erogati euro 10.120.500,00 ed euro 13.800.000,00 rispettivamente nel 2007 e nel 2008 dall'ex Ministero dell'universita' e della ricerca, come si evince dagli allegati A1 ed A2, ed euro 12.800.000,00 nel 2009 dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, come rappresentato nell'allegato A3, per un totale complessivo erogato pari ad euro 36.720.500,00 (allegato A);
Viste le note n. 0088354 del 18 luglio 2008 e n. 0121837del 10 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze con le quali vengono definiti i conteggi e le somme da erogare all'Universita' degli studi di Trento per gli anni 2007 e 2008 e la nota n. 15260/P del 5 agosto 2010 dell'Universita' degli studi di Trento con la quale viene proposta la metodologia, analoga a quella adottata negli anni precedenti, da seguire per il calcolo del contributo per oneri di funzionamento per l'anno 2009;
Visto l'accordo manifestato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dal Presidente del Consiglio di amministrazione e dal Rettore dell'Universita' degli studi di Trento;
Viste le note n. 288/GM del 14 gennaio 2009, n. AOO/Uff.Leg/istr. 2097 del 19 maggio 2010 e n. 1290/Uff III del 26 novembre 2010 con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica il proprio concerto;
Ritenuto, pertanto, che all'Universita' di Trento occorre corrispondere, per il periodo 2007/2009, la somma complessiva di euro 3.479.019,32;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottarsi nella forma di decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo di funzionamento spettante all'Universita' degli studi di Trento, per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' quantificato, secondo le intese citate nelle premesse, in euro 40.199.519,32. L'importo a saldo dovuto per lo stesso periodo e' determinato in euro 3.479.019,32, tenuto conto della somma di euro 36.720.500,00 gia' erogata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, corrispondente ad euro 3.479.019,32 fara' carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1707 nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.3.2 «Interventi» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno finanziario 2011.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 313
 
Allegato A
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Allegato A1
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Allegato A2
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Allegato A3
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Allegato
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