Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 aprile 2011
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cesanese di Affile» o «Affile».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto D.L.vo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'ARSIAL - Regione Lazio, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 46 del 25 febbraio 2011 - suppl. ordinario n. 52;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuta la necessita' di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Cesanese di Affile» o «Affile», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1973, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Cesanese di Affile» o «Affile» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata«Cesanese di Affile» o «Affile»
Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata "Cesanese di Affile" o "Affile" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le tipologie:
"Cesanese di Affile" o "Affile";
"Cesanese di Affile" o "Affile" dolce;
"Cesanese di Affile" o "Affile"riserva.

Art. 2.
Base ampelografica

Il vino "Cesanese di Affile" o "Affile" deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Cesanese di Affile per non meno del 90%;
altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio per non piu' del 10%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Cesanese di Affile" o "Affile", deve essere adeguata, entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini "Cesanese di Affile o "Affile", potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione del vino "Cesanese di Affile" comprende tutto il territorio comunale di Affile e di Roiate e parte di quello di Arcinazzo.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dall'incrocio del confine comunale di Roiate con il confine provinciale tra Roma e Frosinone, in localita' La Morra Rossa, il limite segue il confine occidentale del comune di Roiate fino all'altezza del Colle della Grotta e quindi quello di Affile, prima in direzione nord e poi sud-est e sud-ovest, sino a incontrare la strada tra Arcinazzo e Affile, in localita' Madonna del Giglio. Segue questa strada in direzione di Arcinazzo, supera il centro abitato e raggiunge, in prossimita' del km 84, la strada statale 44, prosegue verso ovest su tale strada per circa 250 metri e quindi lungo il sentiero, che in direzione sud conduce alla Fontana del Cantoniere. Su tale sentiero prima di giungere alla Fontana del Cantoniere incrocia la curva di livello q. 725, la segue in direzione nord-ovest fino a incrociare il confine comunale di Affile sul fosso di Valletorta. Prosegue lungo il confine comunale di Affile verso sud fino a incrociare quello di Roiate, segue questi nella stessa direzione fino a incontrare il confine tra le province di Roma e Frosinone. Prosegue quindi verso ovets, lungo il confine provinciale, sino alla localita' la Morra Rosa, chiudendo cosi' la delimitazione.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Cesanese di Affile" o "Affile" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' non puo' essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata; per detti impianti e' vietato il sistema di allevamento a tendone o pergola. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:
Produzione uva (tonn/ettaro): 10,00;
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti massimi.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Arcinazzo Romano, Affile, Roiate, Olevano Romano, Genazzano in provincia di Roma, e di Serrone del Frusinate, Piglio, Paliano, Acuto e Anagni in provincia di Frosinone.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
Per il vino "Cesanese di Affile" o "Affile" l'immissione al consumo e' consentita non prima del 1° luglio dell'anno successivo alla vendemmia.
Il vino "Cesanese di Affile" o "Affile" Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi (decorrenza anno vendemmia 1° novembre), di cui 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini "Cesanese di Affile" o "Affile", di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Cesanese di Affile" o "Affile"
colore: rosso rubino con riflessi violacei
odore: delicato, caratteristico
sapore: secco, morbido, armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.
acidita' totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Cesanese di Affile" o "Affile" dolce
colore: rosso vivace con riflessi porpora
odore: delicato, caratteristico
sapore: armonico, dolce, caratteristico
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,00% vol.
acidita' totale minima: 4,50 g/l
zuccheri residui: superiori a 45 g/l
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
"Cesanese di Affile" o "Affile" Riserva
colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento
odore: intenso e persistente
sapore: secco, armonico, vellutato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.
acidita' totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 26 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi. "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art 1 deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a 0.75 litri chiusi con tappo "raso bocca".
E' consentito per la sola tipologia "Cesanese di Affile" o "Affile" Riserva l'utilizzo di bottiglie di vetro da 1,5 e 3 litri.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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