Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 13 aprile 2011
Individuazione delle modifiche «non essenziali» delle officine chimiche e farmaceutiche.


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto n.245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n.803 in data 16 agosto 2008, con cui il prof. Guido Rasi e' stato nominato direttore generale dell' Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, relativa alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 successive modifiche e integrazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, ed in particolare l'art. 50, commi 5 e 5-bis;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274, recante disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 ed, in particolare, l'art. 8, che modifica l'art. 50, introducendo il comma 5-bis, che rinvia ad apposita determinazione dell'AIFA per l'individuazione delle modifiche, diverse da quelle previste dal comma 5 (modifiche essenziali), che l'interessato e' tenuto a comunicare alla stessa agenzia;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, inerente la rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilita' di soggetti interessati;
Ritenuto, pertanto, di individuare e disciplinare, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione inerente le modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali;

Determina:

Art. 1
Oggetto e campo di applicazione

1. La presente determinazione individua e disciplina, ai sensi dell'art. 50, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 219/2006, la procedura di comunicazione delle modifiche «non essenziali» delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata una autorizzazione alla produzione di medicinali.
2. Sono definite come non essenziali le modifiche che:
a. non impattano in modo critico sui locali e sui processi produttivi;
b. non comportano una diversa destinazione d'uso di locali;
c. non comportano una variazione di lay-out dei reparti produttivi;
d. non comportano una modifica di flussi del personale e/o materiali;
e. implicano una sostituzione di macchine e/o apparecchiature che presentano la stessa funzionalita' di quelle precedentemente installate ed autorizzate e che possono rappresentare un miglioramento tecnologico (definite come: «sostituzioni like-for-like»), purche' non richiedano variazione di lay-out, una modifica di flussi o diversa destinazione d'uso dei locali;
f. non richiedono, in ogni caso, la modifica dell'autorizzazione alla produzione precedentemente rilasciata al sito produttivo ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 219/2006.
3. Nell'allegato n. 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e' riportato l'elenco dettagliato delle modifiche «non essenziali», cosi' come definite dal precedente comma 2, con la relativa codificazione.
4. Le modifiche non indicate nell'elenco di cui all'allegato n. 1, sono escluse dal campo di applicazione della presente determinazione. Per esse, si rinvia all'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 («modifiche essenziali»).
5. Ricadono, in ogni caso, nel novero delle modifiche «essenziali», sottoposte, quindi, alla procedura di autorizzazione da parte dell'AIFA, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006, tutte le attivita' di installazione, sostituzione di macchine/apparecchiature e/o attivazione di produzioni, o fasi di produzione, di medicinali o materie prime eseguiti in aree classificate: A, B, C e D, secondo la definizione riportata nell'allegato 1 delle EU cGMP.
6. Le mere sostituzioni di parti di consumo (parti di ricambio) previste dai piani di manutenzione delle apparecchiature di un sito produttivo non richiedono l'autorizzazione da parte dell'AIFA, ne' comportano l'obbligo della preventiva comunicazione all'AIFA stessa.
 
Art. 2
Procedura di comunicazione

1. A decorrere dalla data di efficacia della presente determinazione, per ogni modifica «non essenziale» ai sensi dell'art. 1 e rientrante nel novero di quelle elencate all'allegato 1 della presente determinazione, il legale rappresentante dell'officina di produzione deve inoltrare apposita comunicazione all'AIFA, secondo le modalita' specificate nei commi seguenti.
2. La comunicazione deve essere inoltrata all'AIFA mediante esclusivo utilizzo, sotto pena di irregolarita' della stessa, del modello riportato nell'allegato 2 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante. In essa possono essere dichiarate una o piu' modifiche «non essenziali», con l'indicazione del o dei codici riportati in corrispondenza di ciascuna modifica elencata nell'allegato 1. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la comunicazione puo' essere inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identita' del dichiarante in corso di validita', oppure prodotta direttamente e quindi firmata in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione.
3. La comunicazione deve, inoltre, essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione della persona qualificata attestante che la modifica descritta non impatta sul lay-out/flussi/attivita' esistenti e non e' associato alcun rischio al processo/prodotto;
b) copia del rapporto sintetico di valutazione del rischio;
c) dichiarazione della persona qualificata attestante che le eventuali attivita' di qualifica/convalida di apparecchiature e le attivita' di addestramento del personale sono state concluse con esito positivo;
d) dichiarazione della persona qualificata attestante che le attivita' di addestramento del personale sono state eseguite con esito positivo;
e) attestazione del versamento della tariffa di cui all'art. 3.
4. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma 3 devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Ciascuna modifica oggetto della comunicazione potra' essere effettuata sul sito produttivo decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dal parte dell'AIFA, senza che la stessa abbia formulato, ai sensi del comma 6, l'invito alla sua regolarizzazione o completamento, ovvero nei successivi 30 giorni decorrenti dalla regolarizzazione e/o completamento della stessa.
6. In caso di accertata non conformita' della comunicazione alle prescrizioni contenute nella presente determinazioni o rilevata l'incompletezza o l'irregolarita' formale della stessa, ed entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, l'AIFA puo' formulare un invito a regolarizzare la comunicazione entro un termine non inferiore a 30 giorni indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza. Nel caso di inadempienza da parte dell'officina di produzione, l'AIFA adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di esecuzione delle modifiche e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni sostitutive false o mendaci, l'AIFA puo' sempre adottare, senza limiti temporali, in via di autotutela, provvedimenti di revoca o annullamento d'ufficio ove ricorrano i presupposti previsti dagli articoli 2-quinquies e 2-nonies della legge n. 241/1990 e dalla normativa vigente.
7. Il rappresentante legale e' tenuto a tenere aggiornato il Site Master File (di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996) ed a rendere disponibile a richiesta ed, in ogni caso, al momento dell'ispezione condotta dall'AIFA, la necessaria documentazione.
8. L'AIFA, a seguito delle comunicazioni di modifiche «non essenziali», potra' effettuare, senza limiti temporali ed in qualsiasi momento, un'ispezione anche senza preavviso al sito produttivo, al fine di verificare la conformita' di quanto dichiarato. Nelle ispezioni successive alle modifiche non essenziali, l'ispettore potra' verificare la conformita' delle modifiche «non essenziali» ai requisiti EU-GMP.
9. Restano escluse dalle modifiche «non essenziali» tutte le «modifiche essenziali» eseguite in aree classificate: A, B, C e D, secondo la definizione riportata nell'allegato 1 delle EU cGMP, prevista al comma 5, art.1 della presente determina.
 
Art. 3
Tariffa

1. Per ogni comunicazione presentata in applicazione della presente determina, il produttore dovra' allegare, sotto pena di irregolarita' della stessa, l'attestazione di versamento pari a € 629,04 ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2004 (Allegato 2, punto 5, lettera b), di cui € 104,86 sul c/c postale n. 95675252 (IBAN: IT-22-J-07601-03200-000095675252) intestato all'AIFA, indicando quale causale «modifica non essenziale», e € 524,18 sul c/c postale n. 40994006 (IBAN: IT-35-M-07601-03200- 000040994006), intestato al Ministero della salute, indicando, quale causale «modifica non essenziale».
 
Art. 4
Efficacia della determinazione e successiva revisione

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - ed inserzione sul sito web istituzionale dell'AIFA.
2. La presente determinazione puo' essere aggiornata entro due anni dalla sua pubblicazione, fatte salve le revisioni che, medio tempore, si dovessero rendere necessarie per effetto di nuove disposizioni legislative o di atti amministrativi generali intervenuti in materia o in ogni caso in cui l'AIFA lo ritenesse opportuno.
Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: Rasi
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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