Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2010
Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Imidasect».


IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 3 agosto 2006 presentata dall'impresa Genetti GmbH, con sede legale in Merano (Bolzano), via Parini n. 4/a, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Gowrino 200 SL» contenente la sostanza attiva imidacloprid;
Visto il decreto del 22 aprile 2009 di inclusione della sostanza attiva imidacloprid, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 luglio 2019, in attuazione della direttiva 2008/116/CE della Commissione del 15 dicembre 2008;
Vista la direttiva 2010/21/UE del 12 marzo 2010, in corso di recepimento, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alla sostanza attiva imidacloprid;
Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva imidacloprid l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 22 aprile 2009, art. 2, comma 2;
Considerato altresi' che il prodotto dovra' essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 31 gennaio 2012 pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I;
Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'impresa ha ceduto la proprieta' del prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione, all'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd., con sede legale in Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W);
Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2010 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo la modifica di denominazione da «Gorwino 200 SL» a «Imidasect»;
Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt.Ltd., con sede legale in Mumbai Dominic Holm, 29 Road, Bandra (W), e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato IMIDASECT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 luglio 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva imidacloprid nell'allegato I.
Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 31 gennaio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/116/CE del 15 dicembre 2008 per la sostanza attiva imidacloprid.
Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13394.
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 50-100-250-500; l 1-5-10-20.
Il prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:
Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria);
Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of Tessaloniki, Sindos Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia);
Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK);
Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc 63, Dos Hermanas, Sevilla, 41700 (Spagna).
Confezionato nello stabilimento dell'impresa: IRCA Service Spa, S.S. Cremasca 591, 10 - Fornovo S.G. (Bergamo).
E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2010

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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