Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2011, n. 51
Modifiche al regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 3, commi da 190 a 193, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000 con il quale e' stato istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della predetta legge n. 662 del 1996, l'organismo di controllo sugli enti non commerciali e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale denominato Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 192-bis della citata legge n. 662 del 1996, aggiunto dall'articolo 14, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede, l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita' di finanziamento del predetto organismo di controllo;
Visto l'articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, concernente il «Regolamento recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Vista la delibera del Consiglio dell'Agenzia del 24 settembre 2007, concernente la proposta di modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» in «Agenzia per il terzo settore», al fine di rendere la denominazione piu' adeguata alle competenze attribuite che includono tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore;
Vista la relazione annuale dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'anno 2009, redatta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, laddove si evidenziano alcune criticita' relativamente all'attuale assetto organizzativo e ai poteri dell'agenzia medesima;
Ritenuto che, al fine di garantire il funzionamento ed il conseguimento degli obiettivi istituzionali dell'Agenzia previsti dalla legge n. 662 del 1996, e' necessario provvedere alla modifica del citato decreto n. 329 del 2001, con particolare riguardo ai poteri e alla composizione dell'Agenzia medesima, nonche' alla modifica della denominazione prevista dal citato decreto del 26 settembre 2000;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;
Udito il parere n. 3661/2010 del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 2010;
Ritenuto di accogliere l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato nel predetto parere n. 3661/2010, relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti dell'organo e quello minimo necessario per chiedere la convocazione del collegio e per la validita' delle deliberazioni, prevedendo dunque che risulti sufficiente, ai predetti fini, la presenza di due componenti;
Ritenuto di non poter accogliere le ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3661/2010 per le seguenti considerazioni:
quanto alla modifica della denominazione da «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale» ad «Agenzia per il terzo settore» appare preferibile adottare la nuova denominazione che, pur non essendo pienamente esaustiva dei soggetti sui quali l'agenzia esercita il controllo, e' comunque piu' appropriata con riferimento a tutti i soggetti portatori di interessi del terzo settore, inteso come l'ambito in cui agiscono soggetti giuridici collettivi privati che, senza scopo di lucro, svolgono attivita' di utilita' sociale;
quanto al riferimento della prima applicazione del regolamento per la individuazione del personale utilizzabile presente nell'articolo 9 del decreto n. 329 del 2001 appare preferibile mantenere l'attuale formulazione, atteso che, fintanto che non venga determinata la dotazione organica dell'agenzia con l'adeguato strumento normativo di rango superiore al presente decreto, la sua eliminazione comporterebbe incertezza applicativa sulla possibilita' di utilizzazione di personale di altre amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Denominazione dell'Agenzia

1. L'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, assume la denominazione di «Agenzia per il terzo settore».
2. La denominazione «Agenzia per il terzo settore» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3, commi da 190 a 193, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la vigilanza
del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
delle finanze e garantisce, anche con emissione di pareri
obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione della
normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di
operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e
188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al
Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei
piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per
la corretta osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre
formulare proposte di modifica della normativa vigente ed
adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui
all'art. 28 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
192. L'organismo di controllo ha, altresi', il compito
di assicurare la tutela da abusi da parte di enti che
svolgono attivita' di raccolta di fondi e di sollecitazione
della fede pubblica attraverso l'impiego dei mezzi di
comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede,
l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei
componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al
comma 190.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno
superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300
miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante
quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle
disposizioni dei commi da 1 a 192.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 14, della legge 13 maggio 1999, n.
133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale), e' il seguente:
«14. (Organismo di controllo degli enti non commerciali
e delle ONLUS). - 1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. L'onere derivante dal presente articolo dovra'
essere contenuto entro il tetto massimo di lire 5 miliardi
annue a decorrere dal 1999; ad esso si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito di
previsione dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo ala presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge
30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
e' il seguente:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamento previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.».
- Il testo dell'art.2, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.329,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 agosto 2001, n.190,
e' il seguente:
«2. Entro il 1° marzo di ogni anno l'agenzia trasmette
al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione
sull'attivita' svolta l'anno precedente. Tale relazione e'
presentata al Parlamento entro il 30 marzo.».



 
Art. 2

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. La lettera f) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi operativi con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni titolari della gestione dei registri afferenti organizzazioni, terzo settore ed enti;».
2. La lettera i) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«i) vigila sull'attivita' di sostegno a distanza, di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunita' di accesso ai mezzi di finanziamento;».
3. La lettera k) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«k) nei casi di scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;».
4. La lettera l) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«l) collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali proposte su fattispecie concrete o astratte riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo settore e enti;».
5. Dopo la lettera m) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329 sono aggiunte le seguenti:
«m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale, si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministro della solidarieta' sociale 24 gennaio 2008;»;
«m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali competenti, quali regioni, enti locali, Camere di commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e le modalita' di gestione dei registri di settore;».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329, come modificato dal presente decreto:
«3. (Attribuzioni). - 1. Nell'esercizio delle
attribuzioni di cui all'art. 3, commi 191 e 192 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l'agenzia:
a) nell'ambito della normativa vigente, esercita i
poteri di indirizzo, promozione, vigilanza e ispezione per
la uniforme e corretta osservanza della disciplina
legislativa e regolamentare per quanto concerne le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, il terzo
settore e gli enti non commerciali, di seguito denominati
«organizzazioni, terzo settore e enti»;
b) formula osservazioni e proposte in ordine alla
normativa delle organizzazioni, del terzo settore e degli
enti;
c) promuove iniziative di studio e ricerca delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia e
all'estero;
d) promuove campagne per lo sviluppo e la conoscenza
delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in
Italia, al fine di promuoverne e diffonderne la conoscenza
e di valorizzarne il suo ruolo di promozione civile e
sociale;
e) promuove azioni di qualificazione degli standard
in materia di formazione e di aggiornamento per lo
svolgimento delle attivita' delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti;
f) cura la raccolta, l'aggiornamento ed il
monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del
terzo settore e degli enti in Italia mediante raccordi
operativi con il Ministero degli affari esteri, il
Ministero degli interno, il Ministero dell'economia e delle
finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia
delle entrate, il DigitPA, l'Istat e le istituzioni
titolari della gestione dei registri afferenti
organizzazioni, terzo settore ed enti;
g) promuove scambi di conoscenza e forme di
collaborazione fra realta' italiane delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti con analoghe realta'
all'estero;
h) segnala alle autorita' competenti i casi nei quali
norme di legge o di regolamento determinano distorsioni
nell'attivita' delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti, formulando proposte di indirizzo ed
interpretazione;
i) vigila sull'attivita' di sostegno a distanza, di
raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica,
anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta
dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti, allo
scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari
opportunita' di accesso ai mezzi di finanziamento;
j) elabora proposte sull'organizzazione dell'anagrafe
unica delle ONLUS di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, tenendo conto dei
criteri di iscrizione ai registri degli organismi di
volontariato e delle cooperative sociali previsti dalla
legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei criteri che presiedono
al riconoscimento delle organizzazioni non governative di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49;
k) nei casi di scioglimento degli enti o
organizzazioni, rende parere vincolante sulla devoluzione
del loro patrimonio ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, e 148, comma 8, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e 4, settimo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatte
salve le normative relative a specifiche organizzazioni ed
enti. Detto parere deve essere comunicato, contestualmente,
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
l) collabora con il Ministero dell'economia e delle
finanze e con l'Agenzia delle entrate, ai fini
dell'uniforme applicazione delle norme tributarie, inviando
agli stessi e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali proposte su fattispecie concrete o astratte
riguardanti il regime fiscale delle organizzazioni, terzo
settore e enti;
m) promuove iniziative di collaborazione, di
integrazione e di confronto fra la pubblica
amministrazione, con particolare riferimento agli enti
locali, e le realta' delle organizzazioni e degli enti;
m-bis) nei casi di cessazione dell'impresa sociale,
si esprime, su richiesta del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in applicazione di quanto previsto
dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo
2006, n. 155 e dal decreto attuativo del Ministero della
solidarieta' sociale 24 gennaio 2008;
m-ter) coadiuva e supporta, mediante protocolli
d'intesa o accordi di programma, i soggetti istituzionali
competenti, quali Regioni, Enti locali, Camere di
commercio, uffici territoriali e altre amministrazioni
pubbliche, al fine di armonizzare i criteri di formazione e
le modalita' di gestione dei registri di settore.».



 
Art. 3

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. La lettera a) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della promozione, della conoscenza e mappatura territoriale nonche' del controllo delle organizzazioni, del terzo settore e degli altri enti in Italia;».
2. La lettera c) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«c) consulta, in via periodica, le associazioni che si occupano degli interessi di settore delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti riconosciute come parti sociali del Governo».
3. La lettera f) dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituita dalla seguente:
«f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attivita' di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate competente, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri il processo verbale delle violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;».



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329, come modificato dal presente decreto:
«5. (Poteri dell'Agenzia). - 1. Per l'esercizio delle
proprie funzioni l'agenzia:
a) corrisponde con tutte le pubbliche amministrazioni e
gli enti di diritto pubblico, instaurando con essi forme di
collaborazione utili ai fini dell'indirizzo, della
promozione, della conoscenza e mappatura territoriale
nonche' del controllo delle organizzazioni, del terzo
settore e degli enti in Italia;
b) promuove indagini conoscitive di natura generale nei
settori operativi delle organizzazioni, del terzo settore e
degli enti;
c) consulta, in via periodica, le associazioni che si
occupano degli interessi di settore delle organizzazioni,
del terzo settore e degli enti riconosciute come parti
sociali del Governo;
d) puo' assumere le seguenti iniziative utili ai fini
dell'istruttoria della propria attivita' consultiva, di
indirizzo e controllo: 1) invitare i rappresentanti delle
organizzazioni, del terzo settore e degli enti a comparire
per fornire dati e notizie; 2) inviare ai rappresentanti
delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico con invito a restituirli compilati e firmati; 3)
richiedere alle pubbliche amministrazioni, agli enti
pubblici, a societa' ed imprenditori commerciali (ai
soggetti titolari di partita IVA) la comunicazione di dati
e notizie ovvero la trasmissione di atti e documenti
relativi a organizzazioni, terzo settore ed enti indicati
singolarmente o per categorie; 4) richiedere copia o
estratti di atti e documenti riguardanti organizzazioni,
terzo settore ed enti depositati presso i notai, gli uffici
del territorio e gli altri pubblici ufficiali; le copie e
gli estratti degli atti e documenti, formati e conservati
dalle pubbliche amministrazioni devono essere rilasciati
gratuitamente;
e) richiede ai competenti organi dell'Amministrazione
finanziaria di eseguire specifici controlli al fine di
verificare i presupposti soggettivi ed oggettivi delle
agevolazioni tributarie usufruite o invocate da singoli
enti e associazioni, anche sulla base degli elementi
comunque in suo possesso;
f) comunica agli organi competenti, per l'adozione di
provvedimenti consequenziali, le violazioni e anomalie
riscontrate in occasione dello svolgimento della propria
attivita' di controllo; trasmette all'ufficio delle entrate
competente, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al
Ministero degli affari esteri il processo verbale delle
violazioni constatate, anche ai fini dell'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 28 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
g) inoltra specifiche richieste di dati, notizie e
documenti alle organizzazioni, al terzo settore ed agli
enti ovvero alle pubbliche amministrazioni, agli enti
pubblici, a societa' ed imprenditori commerciali (ai
soggetti titolari di partita IVA) per assicurare la tutela
da abusi nell'attivita' di raccolta di fondi e di
sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei
mezzi di comunicazione.».



 
Art. 4

Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Composizione dell'Agenzia). - 1. L'Agenzia e' un organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno nominato su proposta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il presidente e' scelto tra persone di notoria indipendenza, che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di responsabilita' e rilievo. I quattro componenti sono scelti tra persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline giuridiche ed economico-sociali o nel settore di attivita' degli enti ed organizzazioni controllati. A pena di decadenza essi non possono avere interessi diretti o stabilmente collegati negli enti e organizzazioni soggetti al controllo dell'Agenzia.
3. Tutti i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:
«1. L'Agenzia e' convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori. Ogni componente puo' richiedere al presidente la convocazione dell'Agenzia indicandone le ragioni. Almeno due componenti possono chiedere l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il presidente, previa verifica di conformita', li inserisce nella prima seduta utile.
2. Per la validita' delle deliberazioni dell'Agenzia e' necessaria la presenza del presidente e di un numero di componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti: in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329, come modificato dal presente decreto:
«7. (Norme di funzionamento). - 1. L'agenzia e'
convocata dal presidente, quando lo ritiene opportuno
ovvero su richiesta di almeno due componenti. Il presidente
ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e
dirige i lavori. Ogni componente puo' richiedere al
presidente la convocazione dell'agenzia indicandone le
ragioni. Almeno due componenti possono chiedere
l'inserimento di punti specifici all'ordine del giorno. Il
presidente, previa verifica di conformita', li inserisce
nella prima seduta utile.
2. Per la validita' delle deliberazioni dell'agenzia e'
necessaria la presenza del presidente e di un numero di
componenti non inferiore a due. Le deliberazioni sono
adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parita' di
voti prevale il voto del presidente.
3. La pubblicita' degli atti dell'agenzia e' assicurata
attraverso un apposito bollettino ed anche con modalita'
telematiche.
4. L'agenzia adotta, a maggioranza assoluta dei membri
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), il regolamento
interno recante le norme di organizzazione e
funzionamento.».



 
Art. 6

Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 21 marzo 2001, n. 329

1. Il comma 1, primo periodo, dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, e' sostituito dal seguente:
«l. L'Agenzia, in sede di prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a quindici unita' di personale messe a disposizione dal Comune di Milano, nonche' di un contingente non superiore a venti unita' di personale provenienti dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente del consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n.
329, come modificato dal presente decreto:
«9. (Ufficio di segreteria). - 1. L'agenzia, in sede di
prima applicazione, si avvale di un numero non superiore a
quindici unita' di personale messe a disposizione dal
Comune di Milano, nonche' di un contingente non superiore a
venti unita' di personale di cui un numero non superiore a
venti unita' di personale provenienti dalle amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, collocate in posizione di comando,
fuori ruolo o altra equipollente secondo i rispettivi
ordinamenti, nelle forme previste dalla normativa vigente.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza ed i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Agli oneri accessori
provvede l'agenzia con i propri fondi.».



 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, i componenti dell'organo collegiale in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino al 14 gennaio 2012.
2. L'articolo 5 del presente decreto entra in vigore dalla data di insediamento dell'organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, come sostituito dall'articolo 4 del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 26 gennaio 2011

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 187
 
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