Gazzetta n. 95 del 26 aprile 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011, n. 50
Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 45;
Visto il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe;
Visto il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i Paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione dell'8 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunita' e i Paesi terzi;
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988;
Visto il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, come di recente modificata dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;
Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309

1. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Precursori di droghe). - 1. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di seguito denominate "sostanze classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi medicinali, preparati farmaceutici, miscele, prodotti naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con mezzi di facile applicazione o economici;
b) operatore: una persona fisica o giuridica che operi nell'attivita' di immissione sul mercato di sostanze classificate, nonche' una persona fisica o giuridica che operi, secondo quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e 1277/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione di sostanze classificate nei confronti di paesi non comunitari o svolga attivita' di intermediazione ad esse relative, comprese le persone la cui attivita' autonoma consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio rispetto ad un'altra attivita';
c) immissione sul mercato: l'attivita' di fornire, a titolo oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunita' ovvero di immagazzinare, di fabbricare, di produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai fini di fornitura nella Comunita'.
2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, taluna delle attivita' di immissione sul mercato indicate nel comma 1, devono nominare un responsabile della commercializzazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita' della persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
3. Gli operatori che, in relazione a taluna delle sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita' indicate nel comma 1, o comunque intendano detenere tali sostanze, devono munirsi di licenza rilasciata dal Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono escluse dall'obbligo di licenza le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento. La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa di concessione governativa ed al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le licenze sono comunicate al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare licenze speciali ai laboratori ufficiali delle autorita' competenti.
4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.
5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano o esportano sostanze classificate di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono unicamente in tale qualita', devono registrarsi presso il Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005. Sono esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze classificate in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo di registrazione sono altresi' tenuti gli operatori che esercitano attivita' di esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con esclusione degli operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate in categoria 3 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005. Sono altresi' escluse dall'obbligo di registrazione le farmacie, per quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e la vendita o la cessione di tali sostanze in dose e forma di medicamento, nonche' le strutture o istituzioni, quali universita', laboratori di tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica, laboratori di ricerca scientifica, ambulatori veterinari, dogane, organi di polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in categoria 2. La registrazione di cui al presente comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese pubbliche sul sito del Ministero della salute.
6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, e' punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a 90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate compiute in violazione degli obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005, 1277/2005 e 297/2009, il Ministero della salute puo' sospendere la licenza o la registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Il provvedimento di sospensione e' notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita' sanitaria locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane.
8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alla categoria 1, e' effettuata nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis.
9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione da parte del Ministero della salute, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresi' subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della salute l'esportazione delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 verso uno dei paesi indicati nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005 e successive modificazioni. L'importazione delle sostanze appartenenti alla categoria 1 e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione di importazione da parte del Ministero della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla tassa di concessione governativa e al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, e le esportazioni di sostanze appartenenti alle categorie 2 e 3 dei medesimi allegati, destinate ai paesi inclusi nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1277/2005 e successive modificazioni, sono precedute da una notificazione preventiva all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del paese di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. Il Ministero della salute, rilasciata l'autorizzazione di importazione o di esportazione, ne da' tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione.
10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del comma 6.
11. All'interno del territorio dell'Unione europea le sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate in categoria 1, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3. Il trasgressore e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 devono rilasciare apposita dichiarazione all'operatore, che la certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
13. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 273/2004. Essi devono inoltre documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti sostanze classificate, e le relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005. Gli operatori devono altresi' accertarsi, prima della fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1 e 2, della presenza di etichette recanti i nomi delle sostanze, come indicati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni di importazione, esportazione o intermediazione, in conformita' di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005.
14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
15. Gli operatori che svolgono attivita' commerciali tra l'Italia e paesi dell'Unione europea, nonche' attivita' di importazione, esportazione e transito tra l'Italia e Paesi extracomunitari, hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' le esportazioni delle sostanze appartenenti alla categoria 3 dell'allegato I qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute una rendicontazione sintetica delle movimentazioni di sostanze classificate effettuate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005.
16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15 e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
17. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con il Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'Interno, in particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche' segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche, entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, ai sensi del comma 14.
18. La vigilanza nei confronti degli operatori e' esercitata dal Ministero della salute, in conformita' di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste dal presente articolo. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti, gli operatori sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della salute ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla registrazione.
19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce od ostacola lo svolgimento delle attivita' di vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro anni, e la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno.
20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita' a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.
21. Alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il Ministero della salute provvede mediante tariffe a carico degli operatori, da determinarsi ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente comma e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.»;
b) all'articolo 73, il comma 2-bis e' abrogato;
c) all'articolo 74, comma 1, le parole: "dall'articolo 73" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73";
d) all'articolo 87, commi 4 e 5, dopo le parole: "sostanze stupefacenti e psicotrope" sono inserite le seguenti: ", ed ove possibile delle sostanze classificate di cui all'articolo 70,";
e) gli allegati I e II sono abrogati. L'allegato III e' sostituito dall'Allegato III, allegato al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 delle Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 45, della legge 4
giugno 2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - Legge comunitaria 2009)".
«Art. 45 (Delega al Governo per il riordino,
l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai
regolamenti comunitari in tema di precursori di droga). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno, del
lavoro e delle politiche sociali e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia
e delle finanze e per le politiche europee, sentita la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche antidroga, con le modalita' e secondo i principi
e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni in tema di
precursori di droghe. I suddetti decreti sono adottati per
dare attuazione al regolamento (CE) n. 273/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004,
al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22
dicembre 2004, e al regolamento (CE) n. 1277/2005 della
Commissione, del 27 luglio 2005, come modificato dal
regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione, dell'8
aprile 2009, anche attraverso la modifica, il riordino e,
ove occorra, l'abrogazione delle norme contenute nel testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, di seguito denominato: "testo unico".
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati altresi' nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi, anche al fine di individuare gli organi
competenti all'adozione degli adempimenti previsti dai
regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e n. 1277/2005:
a) prevedere l'utilizzo delle locuzioni "precursori
di droghe" o "sostanze classificate", in luogo di quelle
utilizzate nel testo unico;
b) prevedere la distinzione, anche all'interno del
medesimo testo unico, tra le disposizioni concernenti i
precursori di droghe e quelle relative alle sostanze
stupefacenti e psicotrope;
c) definire le modalita' di rilascio, sospensione e
ritiro delle licenze per l'utilizzo dei precursori di
droghe classificati nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, e relative esclusioni; definire le
modalita' di rilascio di licenze speciali agli enti e alle
istituzioni di cui agli articoli 3 del regolamento (CE) n.
273/2004 e 12 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
d) prevedere la regolamentazione del registro degli
operatori di precursori di droghe classificati nella
categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e, solo per
le attivita' di esportazione, nella categoria 3 dei
medesimi allegati; prevedere la definizione delle modalita'
di registrazione;
e) prevedere la regolamentazione delle transazioni
intracomunitarie di precursori di droghe classificati nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
f) prevedere la regolamentazione delle transazioni
con Paesi terzi di precursori di droghe classificati nelle
categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005;
g) prevedere la regolamentazione dell'obbligo di
rendicontazione annuale per precursori di droghe
classificati nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005;
h) prevedere la regolamentazione delle attivita' di
vigilanza e di ispezione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
altresi' informati ai seguenti principi e criteri
direttivi, al fine di sanzionare le violazioni alle norme
contenute nei regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005 e
n. 1277/2005:
a) sanzionare come delitto, nel rispetto dei limiti
massimi edittali fissati nell'art. 73, comma 2-bis, del
testo unico, le condotte, individuate nei termini e nei
limiti di cui ai citati regolamenti comunitari, di illecita
immissione sul mercato, importazione ed esportazione di
precursori di droghe classificati nelle categorie 1 e 2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' di
illecito possesso dei precursori di droghe classificati
nella predetta categoria 1. Prevedere, in particolare, un
piu' grave trattamento sanzionatorio a carico dei soggetti
legittimati ad operare con sostanze stupefacenti o con
precursori di droghe. Prevedere inoltre, in tali casi, la
revoca della licenza ad operare con precursori di droghe
classificati nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, con divieto di ulteriore rilascio,
nonche' la sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore
con riferimento ai precursori di droghe classificati nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, elevando fino alla
meta' la durata di tali sanzioni, rispetto a quanto
previsto dall'art. 70 del testo unico;
b) sanzionare come delitto punibile con la reclusione
fino a cinque anni e con la multa fino a euro 3.000 le
condotte, individuate nei termini e nei limiti di cui ai
citati regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005, di
illecita esportazione di sostanze classificate nella
categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Prevedere,
in particolare, un piu' grave trattamento sanzionatorio a
carico dei soggetti legittimati ad operare con sostanze
stupefacenti o con precursori di droghe. Prevedere inoltre,
in tali casi, la revoca della licenza ad operare con
sostanze classificate nella categoria 1 dei predetti
allegati, con divieto di ulteriore rilascio, nonche' la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e
3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti
dall'art. 70 del testo unico;
c) sanzionare come contravvenzione punibile con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 a
euro 3.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato:
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle
attivita' di vigilanza, controllo ed ispezione, come
individuate dai citati regolamenti;
2) l'inosservanza, da parte degli operatori, degli
obblighi di comunicazione imposti dall'art. 8, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 273/2004, dall'art. 9, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 111/2005, e dagli articoli 17 e 18
del regolamento (CE) n. 1277/2005;
3) la violazione dell'obbligo, individuato nei
termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 111/2005
e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella
categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a
determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la
possibilita' di revocare la licenza ad operare con sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto
di ulteriore rilascio, nonche' di sospendere l'attivita'
svolta dall'operatore con riferimento alle sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati,
nei limiti di durata previsti dall'art. 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile
con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel
minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la
violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli
operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli
obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed
etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilita' di
sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate
nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,
nonche' l'attivita' svolta dall'operatore con riferimento
alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei
predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall'art.
70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell'obbligo di comunicare
alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i
Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n.
1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n.
297/2009, per la necessita' di adeguati monitoraggi,
nonche' altre transazioni individuate sulla base di criteri
quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle
sostanze classificate, alla Direzione centrale per i
servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione
del traffico illecito, sanzionando le condotte in
violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilita', nei procedimenti penali
per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare
l'emissione o l'esecuzione dei provvedimenti di arresto o
di sequestro, e di compiere le ulteriori attivita' previste
dall'art. 98 del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all'art.
74 del testo unico, quella in cui tre o piu' persone si
associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli
indicati nella lettera a).».
- Il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento
europeo dell'11 febbraio 2004 e' pubblicato in Gazzetta
Ufficiale serie L n. 047 del 18 febbraio 2004.
- Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del 22
dicembre 2004 e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie L
n. 22 del 26 gennaio 2005 e rettificato nella Gazzetta
Ufficiale serie L n. 061 del 2 marzo 2006.
- Il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione
del 27 luglio 2005 e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
serie L n. 202 del 3 agosto 2005.
- Il regolamento (CE) n. 297/2009 della Commissione
dell'8 aprile 2009 e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
serie L n. 95 del 9 aprile 2009.
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 73, 74 e 87 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, come modificati dal presente decreto
legislativo:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno 1990,
n. 162, art. 14, comma 1). - 1. Chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'art. 17, illecitamente cede, mette o procura che altri
metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate
nelle tabelle I e II di cui all'art. 14, e' punito con la
reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000.
2-bis. (abrogato).
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'art. 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le
circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita'
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta
dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non
debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'art. 116, previo consenso delle
stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga a
quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o
d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'art. 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei
motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.».
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope). (Legge 26 giugno
1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2). - 1.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'art. 70,
commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
(CE) n. 111/2005, ovvero dall'art. 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il
primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685,
abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990,
n. 162, il richiamo si intende riferito al presente
articolo.».
«Art. 87 (Destinazione delle sostanze sequestrate
dall'autorita' giudiziaria). (Decreto-legge 22 aprile 1985,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2). - 1. L'autorita' che
effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il
tipo di sostanze sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del
sequestro effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'
assoggettabile al riesame, l'autorita' giudiziaria dispone
il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone
l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui
all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la
distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2
sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle
indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con
provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la
distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, ed
ove possibile delle sostanze classificate di cui all'art.
70, confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope, ed ove possibile delle sostanze classificate di
cui all'art. 70, l'autorita' giudiziaria si avvale di
idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale
ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento
delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni e'
trasmesso all'autorita' giudiziaria procedente e al
Ministero della sanita'.
6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche
determinate con decreto del Ministro della sanita' in data
19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184
del 6 agosto 1985.».



 
Art. 2
Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «agli articoli» e dopo le parole: «citati articoli» sono inserite le seguenti: «70, commi 4, 6 e 10,».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 16 marzo
2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2006, n. 85,
S.O.), come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto
disposto dall'art. 51 del codice penale, non sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia
di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e
648-ter, nonche' nel libro II, titolo XII, capo III,
sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi,
munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'art. 12,
commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonche' ai delitti previsti dal testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,
anche per interposta persona, danno rifugio o comunque
prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti,
sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che
sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il
reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro
provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attivita'
prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti
agli organismi investigativi della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di
contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della
guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto
al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche
per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla
lettera a).
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si
applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2
e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'art. 12, commi 1, 3, 3-bis e
3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini.
Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata
e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i
servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le
indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico
ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla
Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria
responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli
eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il
pubblico ministero deve comunque essere informato senza
ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso
dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi
partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1
e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi
di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di
interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'art. 630
del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere
che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra
utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il
pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il
giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico
ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'art. 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati all'art. 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, la comunicazione e'
trasmessa al procuratore nazionale antimafia.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o
i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi
degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.
419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'art. 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
c) l'art. 12, comma 3-septies, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'art. 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.
269;
e) l'art. 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n.
374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2001, n. 438;
f) l'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
f-bis) l'art. 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni.».



 
Art. 3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 4
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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