Gazzetta n. 94 del 23 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise».



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalla Federazione regionale coltivatori diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise»;
Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 21 e 22 marzo 2011, presente il rappresentante della Regione Molise, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.
 

Annesso

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a Denominazione
di Origine Controllata «Molise» o «del Molise».
Art. 1.

La Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» e riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Rosso, Rosso riserva, Rosso spumante di qualita', Novello, Rosato, Rosato spumante di qualita';
Chardonnay, Chardonnay spumante, Chardonnay frizzante;
Falanghina, Falanghina passito, Falanghina spumante di qualita';
Trebbiano;
Sauvignon;
Fiano, Fiano frizzante e Fiano spumante di qualita';
Greco bianco;
Malvasia, Malvasia frizzante e Malvasia spumante di qualita';
Moscato bianco, Moscato bianco spumante di qualita', Moscato bianco passito, Moscato bianco frizzante;
Pinot bianco; Pinot bianco frizzante, Pinot bianco spumante di qualita';
Pinot grigio, Pinot grigio frizzante, Pinot grigio spumante di qualita';
Pinot nero;
Cabernet Sauvignon;
Merlot, Merlot frizzante e Merlot novello;
Sangiovese;
Aglianico, Aglianico riserva.


Art. 2.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:
«Molise» Rosso o Rosso «del Molise» anche nella tipologia Rosato, Novello, Riserva e Spumante di qualita': Montepulciano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Aglianico e Aglianico riserva: Aglianico per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Cabernet Sauvignon: Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Sangiovese: Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Merlot, anche nelle tipologie Merlot Novello e Merlot frizzante: Merlot per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Pinot nero: Pinot nero per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Pinot grigio, anche nelle tipologie Pinot grigio frizzante e Pinot grigio spumante: Pinot grigio per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Pinot bianco, anche nelle tipologie, Pinot bianco spumante di qualita' e Pinot bianco Frizzante: Pinot bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Chardonnay, anche nelle tipologie Chardonnay frizzante e Chardonnay spumante di qualita': Chardonnay per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Falanghina, anche nelle tipologie Falanghina spumante di qualita' e Falanghina passito: Falanghina per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Fiano, anche nelle tipologie Fiano Frizzante e Fiano Spumante di qualita': Fiano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Greco Bianco: Greco Bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Malvasia, anche nelle tipologie Malvasia frizzante e Malvasia spumante di qualita': Malvasia per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Moscato bianco, anche nelle tipologie Moscato bianco spumante di qualita', Moscato bianco frizzante e Moscato bianco passito: Moscato bianco per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Sauvignon: Sauvignon per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Trebbiano: Trebbiano per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 15%;
«Molise» o «del Molise» Rosso spumante di qualita': Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%;
«Molise» o «del Molise» Rosato spumante di qualita': Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Moscato e/o Falanghina e/o Montepulciano e/o Fiano e/o Malvasia per almeno il 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca di colore analogo, provenienti da altri vigneti idonei alla coltivazione nella regione Molise, in misura non superiore al 50%.


Art. 3.

La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» comprende i seguenti comuni della Provincia di Campobasso: Acquaviva Collecroce, Baranello, Boiano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Ielsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Molise, Monacilioni, Montagano, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Portocannone, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, Sant'Angelo Limosano, San Biase, Santa Croce di Magliano, Sant'Elia a P., San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, Santa Maria del Molise, San Massimo, San Polo Matese, San Martino in Pensilis, Sepino, Tavenna, Termoli, Toro, Torella del Sannio, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturo, e i seguenti comuni della Provincia di Isernia: Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forli del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, San Pietro Avellana, Scapoli, Sessano del Molise, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.


Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti compresi nella fascia collinare e pedocollinare, con buona sistemazione idraulica ed agraria.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata delle varieta' di vite destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Parte di provvedimento in formato grafico


Le uve utilizzate per le produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise» qualificabili con la menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12% vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti, e da destinare alla produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino, di cui al successivo art. 5, per i quantitativi predetti.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla Denominazione dei Origine Controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
La Regione Molise, annualmente, prima della vendemmia, sentito il Comitato regionale vitivinicolo, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, puo' adottare, con proprio decreto, limiti massimi di produzione di uve per ettaro inferiori a quelli corrispondenti fissati nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Campobasso e di Isernia, territorialmente competenti.


Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, appassimento ed invecchiamento obbligatorio di cui all'art. 1 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini ottenuti le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Molise» o «del Molise», ad eccezione della tipologia «passito» per la quale la resa massima e' del 50%.
Qualora superi il limite del 70%, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata per tutto il prodotto.
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise», qualificabili con la menzione «riserva» devono essere sottoposti ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
La Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» «passito» e' riservata al vino ottenuto dalla uve sottoposte, in tutto o in parte, sulla pianta o dopo la raccolta, ad appassimento.


Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllate «Molise» o «del Molise», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Molise» Greco Bianco:
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, intenso, armonico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Trebbiano:
colore: bianco paglierino;
odore: delicato, fruttato;
sapore: sapido, fresco ed armonico, anche leggermente vivace;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Moscato bianco:
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
odore: caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Moscato bianco spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, fragrante, caratteristico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.;
«Molise» Moscato bianco passito:
colore: giallo dorato;
odore: tipico di moscato, aromatico, caratteristico, intenso e delicato;
sapore: dolce, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo: 14,0% vol., di cui almeno 13% svolti;
acidita' totale minima: 4,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
residuo zuccherino: non inferiore a 30,0 g/l.;
«Molise» Moscato bianco frizzante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, caratteristico, armonico;
sapore: armonico, caratteristico, anche dolce, fragrante;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco frizzante:
spuma: lieve ed evanescente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico, a volte leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot bianco spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Sauvignon:
colore: bianco paglierino, piu' o meno carico;
odore: delicato, fresco, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, moderatamente vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;
«Molise» Rosso riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato;
odore: vinoso, intenso, etereo, pieno, caratteristico;
sapore: ampio, caldo, armonico, morbido, a volte, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico, vellutato;
sapore: morbido, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Rosato o Rosato «del Molise»:
colore: rosso ciliegia o rosa delicato;
odore: vinoso, fruttato caratteristico;
sapore: secco morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Rosso spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Rosato spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: rosato, piu' o meno intenso;
odore: gradevole con delicati sentori fruttati;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 % vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Sangiovese:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, delicato retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;
«Molise» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: robusto, vivace ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Aglianico:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;
«Molise» Aglianico riserva:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso, intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 12,5% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Chardonnay:
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Chardonnay frizzante:
spuma: lieve ed evanescente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Chardonnay spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino con riflessi verdolini;
odore: fresco, fruttato;
sapore: extra dry, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.;
«Molise» Falanghina:
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, leggermente vivace, armonico;
titolo alcolometrico: volumico totale minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Falanghina Passito:
colore: dal giallo dorato all'ambrato;
odore: delicato, tipico;
sapore: caratteristico, alcolico;
titolo alcolometrico volume minimo 14% vol;
acidita' totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
residuo zuccherino: minimo a 25 g/l.
«Molise» Falanghina Spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: dal giallo al giallo paglirino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: brut nature o extra brut o brut, delicato, aromonico;
titolo alcolometrico volume minimo 10,5% vol;
acidita' totale minima 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
tenore zuccherino: inferiore a 12 g/l.;
«Molise» Fiano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volume minimo 11,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;
«Molise» Fiano spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso, brillante;
odore: intenso, fine, caratteristico;
sapore: extra dry, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volume minimo 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l.;
«Molise» Fiano frizzante:
spuma: lieve;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volume minimo: 10,5% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;
«Molise» Pinot grigio:
colore: dal giallo paglierino al ramato intenso secondo i metodi di vinificazione;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttere minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot grigio frizzante:
spuma: lieve e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.;
«Molise» Pinot grigio spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: intenso, persistente, caratteristico;
sapore: extra dry, vellutato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
tenore zuccherino: compreso tra 12 e 17 g/l;
«Molise» Pinot Nero:
colore: rosso granato piu' o meno intenso;
odore: fine e gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico, piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5° % vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;
«Molise» Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso, caratteristico; se invecchiato, piu' delicato, etereo e gradevole;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, di corpo, leggermente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Merlot novello:
colore: rosso rubino;
odore: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Merlot frizzante:
spuma: lieve e persistente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.;
«Molise» Malvasia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: vellutato, morbido, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico minimo: 9,0% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;
«Molise» Malvasia frizzante:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: dal secco all'amabile, aromatico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,0%.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.;
«Molise» Malvasia spumante di qualita':
spuma: fine e persistente;
colore: bianco paglierino, piu' o meno intenso, a volte dorato;
odore: intenso, persistente, aromatico, caratteristico;
sapore: demi-sec o dolce, armonico, caratteristico, fragrante;
titolo alcolometrico volumico minimo: 10,5% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
tenore zuccherino: superiore a 32 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.


Art. 7.

Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 e' vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
In etichetta, in luogo della denominazioni di origine controllata «Molise» accompagnata dal nome del vitigno, puo' figurare il nome del vitigno accompagnato dalla specificazione «del Molise».
E' vietato, nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise», l'uso del riferimento al nome del vitigno Montepulciano.
Per tutte le tipologie dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione delle tipologie spumante e frizzante.
I vini provenienti da uve del vitigno Montepulciano potranno essere denominati «Molise» Rosso o Rosso «del Molise», «Molise» Rosato o Rosato «del Molise», «Molise» Rosso Spumante di qualita' o Rosso Spumante di qualita' «del Molise», «Molise» Rosato Spumante di qualita' o Rosato Spumante di qualita' «del Molise».


Art. 8.

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» devono essere immessi al consumo in bottiglie e altri recipienti aventi una capacita' massima di 5,00 litri.
I vini a Denominazione di Origine Controllata «Molise» o «del Molise» qualificati con la menzione «riserva», devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro chiusi con tappo di sughero raso bocca.
Per le tipologie «Molise» o «del Molise» Aglianico, Cabernet, Sauvignon, Chardonnay, Falaghina, Fiano, Greco Bianco, Malvasia, Moscato Bianco, Novello, Pinot Bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Rosso, Rosato, Sangiovese, Sauvignon e Trebbiano, e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido di capacita' non inferiore a 2 litri.
E' altresi' consentito effettuare la messa in commercio in recipienti di formato speciale in vetro di capacita' superiore a 5,00 litri, con tappi di sughero raso bocca.
 
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