Gazzetta n. 93 del 22 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 gennaio 2011
Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Pisa.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Pisa

Visto l'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31della legge n. 183/2010, che nel reintrodurre il regime di facoltativita' del tentativo di conciliazione, ha previsto la ricostituzione della commissione di conciliazione, composta dai rappresentanti «delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano territoriale», anziche' su base nazionale come disposto nel testo previgente;
Constatato che tale disposizione, al terzo e quarto comma, cosi' recita:
«La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita', affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori»;
Considerato che l'art. 31, nono comma della legge n. 183/2010 ha esteso la competenza della commissione di conciliazione anche alle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, abrogando gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001 che avevano contemplato, per il settore pubblico, una procedura conciliativa diversificata di fronte ai collegi di conciliazione, ora aboliti;
Rilevata, pertanto, la necessita' di procedere alla ricostituzione della commissione di conciliazione secondo i criteri indicati nella legge di riforma;
Vista la circolare ministeriale n. 14 dell'11 gennaio 1995 che indicava i criteri di individuazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali;
Vista la nota prot. 15/IV/0018924/MA002.A003 del 15 settembre 2010 del Ministero del lavoro - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV contenente precisazioni sull'individuazione del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali;
Considerato che la recente circolare ministeriale del 25 novembre 2010 prevede che ogni DPL identifichi «temporaneamente» le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali maggiormente rappresentative, secondo i criteri forniti con la precitata circolare n. 14/1995, utilizzati per la costituzione dei comitati provinciali I.N.P.S.;
Acquisiti, pertanto, gli atti istruttori finalizzati alla determinazione del grado di rappresentativita' a livello provinciale delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali secondo i criteri di valutazione indicati nella circolare ministeriale n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 e nella nota ministeriale suindicata del 15 settembre 2010 e di seguito specificati:
1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro;
Tenuto conto, ai fini della rappresentativita', dei dati forniti dalle organizzazioni interessate sulla attuale consistenza numerica dei lavoratori aderenti, su quella delle aziende associate e sulla entita' dei lavoratori dipendenti delle stesse, nonche' sulle strutture organizzative di cui le organizzazioni si avvalgono nello svolgimento delle loro attivita';
Tenuto conto dei dati acquisiti in ragione dell'attivita' istituzionale propria della direzione provinciale del lavoro di Pisa relativi alla trattazione di controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;
Rilevato che per le controversie inerenti il settore del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni il Ministero non ha ad oggi fornito istruzioni per l'individuazione di organismi rappresentativi a livello territoriale del datore di lavoro indicato nell'art. 63 decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, pertanto, che nella commissione che si va a costituire non potra' essere presente, al momento, alcun rappresentante del datore di lavoro indicato nell'art. 63 decreto legislativo n. 165/2001, ma potranno esserne membri solo i soggetti designati dalle associazioni datoriali del settore privato;

Decreta:

E' ricostituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 c.p.c., come modificato dall'art. 31 della legge n. 183/2010, la commissione di conciliazione delle controversie di lavoro, composta come segue:
presidente: direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
rappresentanti effettivi dei lavoratori:
sig. Cantini Lorenzo - CGIL;
sig. Parrella Vincenzo - CGIL;
sig. Massimo Marino - CISL;
sig. Giuseppe Romei - UIL;
rappresentanti supplenti dei lavoratori:
sig.ra Grazia Saviozzi - CGIL;
avv. Gigliola Chiarieri - CGIL;
sig. Giovanni Battista Salvadori - CISL;
sig. Enzo Casarosa - UIL;
rappresentanti effettivi dei datori di lavoro:
dott. Giuseppe Marchetti - Unione industriali Pisana;
dott. Stefano Bianchi - Unione industriali Pisana;
sig. Stefano Pistolesi - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa;
sig.ra Federica Vannini - Coldiretti Pisa;
rappresentanti supplenti dei datori di lavoro:
dott. Ferdinando Ciampi - Unione industriali Pisana;
dott. Paolo Buzzi - Unione industriali Pisana;
sig.ra Lara Ducci - Confederazione nazionale dell'Artigianato e della piccola e media Impresa;
sig.ra Cinzia Verucci - Coldiretti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; avverso tale decreto potra' essere presentato ricorso giurisdizionale di fronte al tribunale amministrativo regionale entro il termine perentorio di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Pisa, 25 gennaio 2011

Il direttore provinciale: Venezia
 
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