Gazzetta n. 89 del 18 aprile 2011 (vai al sommario)
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
CIRCOLARE 31 marzo 2011, n. 250
Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 73/2009. Modifiche ed integrazioni alle circolari ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007 e ACIU.2009.812 del 18 maggio 2009 - titoli definitivi 2010.


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1. Premessa
La presente circolare integra e modifica le circolari AGEA ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007 e ACIU.2009.812 del 18 maggio 2009 in seguito all'entrata in vigore della riforma della PAC per il regime di estirpazione dei vigneti e di quanto disposto dal Reg. CE 73/2009 in materia di integrazione di nuovi settori nel Regime di pagamento unico.
1.1. Riferimenti normativi principali (in ordine cronologico)
1.1.1. Normativa comunitaria
Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.
Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita', la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalita' nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo.
1.1.2. Normativa nazionale
Decreto MiPAAF n. 1867 del 9 dicembre 2009 - Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del frumento duro.
Decreto MiPAAF n. 1868 del 9 dicembre 2009 - Disposizioni relative alla gestione dei pagamenti diretti
Decreto MiPAAF del 10 novembre 2009 - Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune ai fini dell'assegnazione dei titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti. 2. Titoli definitivi 2010
A. Con l'entrata in vigore della riforma della PAC per il regime dell'estirpazione dei vigneti e per l'aiuto specifico del grano duro di qualita', sono stati attribuiti agli agricoltori i relativi titoli definitivi, ovvero sono stati conseguentemente modificati, se del caso e secondo le modalita' stabilite con la presente circolare, i titoli definitivi ad essi gia' assegnati ai produttori nel corso degli anni 2005, 2006 e 2008.
B. Inoltre sono stati modificati i titoli gia' assegnati ai produttori che sono stati interessati dalla restituzione delle trattenute effettuate ai fini della costituzione del plafond utilizzato per l'erogazione degli aiuti di cui all'art.69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, cosi' come indicato nella circolare AGEA ACIU.2010.354 del 11 maggio 2010.
C. I titoli provenienti dal disaccoppiamento del tabacco sono stati ricalcolati, con riguardo al valore attribuito, al fine di applicare una percentuale unica di disaccoppiamento pari al 50%, ai sensi dell'allegato 7, punto I, del reg. (CE) n. 1782/2003. Tale percentuale unica sostituisce quelle precedentemente applicate sul territorio nazionale (ad eccezione della regione Puglia, cui si applicava una percentuale del 100%).
I titoli derivano dai dati di riferimento per il regime di estirpazione dei vigneti, e per l'aiuto per il grano duro di qualita', definiti a seguito dei movimenti aziendali registrati durante la ricognizione preventiva attuata nei detti settori, nonche' ai fini della restituzione di cui alla lettera B.
I titoli sono registrati nel Registro nazionale titoli di cui alle circolari prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 e ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007.
L'Organismo pagatore competente rende disponibili agli interessati le informazioni registrate secondo modalita' dallo stesso definite. 3. Caratteristiche dei titoli definitivi 2010
I titoli definitivi sono stati oggetto di una riduzione lineare del loro valore, cosi' come stabilito dal decreto ministeriale 29 luglio 2009 che detta le «disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del Reg. CE n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009». Tale riduzione e' stata pari al 3,8 % del relativo plafond di settore (10% per i settori del tabacco e dello zucchero).
In applicazione degli articoli 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 73/2009, gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono gia' stati assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) oppure entro il 15 giugno 2007 (titoli definitivi del 2006) oppure entro il 15 maggio 2009 (titoli definitivi del 2008) e che sono stati interessati nel 2010 dall'attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all'attivita' agricola svolta nel regime di estirpazione dei vigneti per l'anno 2008 o 2009 e/o dell'aiuto specifico del grano duro di qualita' ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e/o dalla restituzione delle trattenute di cui alla lettera B. del paragrafo 2 della presente circolare, ricevono dei titoli ricalcolati nel modo seguente:
il numero dei titoli all'aiuto e' uguale al numero dei titoli all'aiuto detenuti, eventualmente maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'allegato IX, lettera B) del regolamento (CE) n. 73/2009 e del decreto ministeriale del 10 novembre 2009, per il regime di estirpazione dei vigneti;
il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei titoli all'aiuto detenuti e dell'importo di riferimento calcolato a norma dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 73/2009 per il regime di estirpazione dei vigneti e/o dell'importo calcolato, ai sensi dell'art. 64 del reg. CE 73/2009, per l'aiuto specifico del grano duro di qualita' ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/2003 e/o dell'importo calcolato, ai sensi dell'art.65 del Reg. CE n.73/2009, per la restituzione delle trattenute di cui alla lettera B. del paragrafo 2 della presente circolare, per il numero di titoli determinato come descritto al punto precedente.
Non sono ricompresi nel calcolo di cui sopra: i titoli speciali da soccida e i titoli posseduti in affitto.
In sede di calcolo dei titoli definitivi relativi al frumento duro e di restituzione delle trattenute effettuate ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003, si applica quanto disposto dall'art. 65 del Reg. (CE) n. 73/2009, come modificato dal Reg. (CE) n. 1250/2009, e in particolare :
1. se l'agricoltore non deteneva titoli all'aiuto basati sulla superficie nell'anno 2010, sono stati calcolati titoli:
a) il cui numero e' pari al numero di ettari che ha dichiarato nella domanda unica 2010, a norma dell'art. 35, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 73/2009;
b) il cui valore e' stabilito dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 64, paragrafo 1, per il numero di titoli stabilito a norma della precedente lettera a);
2. in deroga a tale modalita' di calcolo se l'agricoltore non deteneva titoli all'aiuto basati sulla superficie nel 2010 ma deteneva titoli all'aiuto presi in affitto, sono stati calcolati titoli:
a) il cui numero e' stato calcolato come la differenza tra gli ettari ammissibili dichiarati in domanda unica 2010 e il numero di titoli detenuti a titolo provvisorio;
b) il cui valore e' stato determinato dividendo l'importo risultante dall'applicazione dell'art. 64, par.1 per il numero di diritti determinati alla lettera a), tenendo presente che il valore di ciascun diritto assegnato non deve superare i 5.000 euro.
3. se al termine della procedura di calcolo descritta al punto 2. e' presente un importo di riferimento residuo, vengono assegnati all'agricoltore dei titoli con valore massimo unitario pari a 5.000 euro.
Tali titoli, in deroga all'art. 35 del Reg. (CE) 73/2009, non necessitano della dichiarazione degli ettari corrispondenti e sono soggetti alle disposizioni e limitazioni stabilite dall'art. 64 del Reg. (CE) 1782/2009.
4. se un agricoltore ha subito la trattenuta di cui all'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003, la restituzione degli importi in questione si effettua, se l'agricoltore stesso non dispone di superficie ammissibile, ovvero se l'importo dei titoli calcolati a tal fine supera i 5.000 Euro per ettaro, mediante l'attribuzione di titoli speciali del valore massimo unitario di 5.000 Euro per ettaro.
Per quanto riguarda i titoli derivanti dalla riserva nazionale, le medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. D/118 del 24 marzo 2005, applicabili per il 2010, sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


I titoli oggetto della presente circolare sono definitivi, in quanto non piu' suscettibili di variazione, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore, fatte salve le variazioni determinate dall'applicazione di nuova normativa comunitaria, ovvero di accertamenti effettuati al fine di garantire la loro corretta attribuzione.
Sono possibili unicamente ricalcoli afferenti singoli produttori in presenza di casi particolari (contenzioso, anomalie risolte, circostanze eccezionali) che giustifichino la variazione dei titoli assegnati o l'assegnazione di nuovi titoli.
Le domande di accesso alla riserva nazionale possono essere riesaminate. Pertanto, i titoli da riserva possono variare nel numero e nel valore, in aumento o in diminuzione, in funzione di tale riesame. 4. Modalita' di calcolo dei titoli definitivi 2010
In applicazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in considerazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, per il calcolo degli importi e delle superfici di riferimento dei titoli attribuiti agli agricoltori per il regime dell'estirpazione vigneti e' stato considerato il valore unitario di 350 euro per ettaro e la superficie estirpata cosi' come definita dall'art.75 del Reg. (CE) n. 555/2008.
In applicazione di quanto previsto dai DD.MM. n.1867 e n. 1868 del 9 dicembre 2009, per il calcolo degli importi e delle superfici di riferimento dei titoli attribuiti per l'aiuto al grano duro di qualita' e degli importi di riferimento relativi alla restituzione della trattenuta di cui alla lettera B. del paragrafo 2. della presente circolare, oltre ai criteri descritti nel precedente paragrafo 3., sono stati utilizzati gli algoritmi di calcolo riportati nell'Allegato 1. 5. Registro Nazionale Titoli
La presente circolare e' emanata in applicazione di quanto disposto dall'art. 25 del Reg. (CE) n. 1120/2009. A tale scopo si dispone la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In ogni caso, i titoli attribuiti a ciascun agricoltore sono inseriti nel Registro Nazionale Titoli (RNT) di cui alle circolari prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005 e ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007.
Il Registro Nazionale Titoli e' replicato sui sistemi informativi degli Organismi Pagatori ed e' consultabile da parte dei soggetti interessati, attraverso le procedure messe a disposizione dagli Organismi Pagatori stessi.
Il Registro e' liberamente e direttamente consultabile nel fascicolo aziendale del produttore interessato, nonche' sul sito web dell'AGEA, all'indirizzo www.agea.gov.it. 6. Disposizione finale
Per tutto quanto non espressamente disposto con la presente circolare, si rimanda alle precedenti circolari prot. n. ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005, ACIU.2007.128 del 2 marzo 2007 e ACIU.2009.812 del 18.05.2009.
Roma, 31 marzo 2011

Il direttore dell'area di coordinamento: Nanni
 


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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