Gazzetta n. 88 del 16 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2011
Estensione dell'autorizzazione all'organismo Cermet Soc. Cons. a r.l. ad effettuare la valutazione di conformita' di cui alla direttiva 2004/22/CE per altri tipi di strumenti di misura.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2007 - Supplemento Ordinario n. 73/L;
Vista la circolare ministeriale 22 ottobre 2007, n. 32228 recante Istruzioni operative per la designazione degli organismi notificati di cui all'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 2009, con cui la societa' CERMET Soc. Cons. a r.l. e' riconosciuta organismo notificato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per alcuni tipi di strumenti di misura;
Vista l'istanza del 22 marzo 2010, successivamente integrata e rimodulata con nota del 10 marzo 2011, con la quale la societa' CERMET Soc. Cons. a r.l. ha chiesto di estendere i compiti di valutazione della conformita' ad altri tipi di strumenti di misura;

Decreta:

Art. 1

1. L'autorizzazione ad effettuare valutazione di conformita' alla direttiva 2004/22/CE, rilasciata con decreto ministeriale 20 aprile 2009 all'Organismo CERMET Soc. Cons. a r.l., e' estesa ai seguenti tipi di strumenti di misura:
Allegato MI-005 «Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua» - Sistemi di misura per liquidi criogenici con portata massima di 700 l/min e pressioni di esercizio fino a 35 bar;
L'organismo notificato puo' effettuare la valutazione della conformita', secondo i moduli di valutazione B, F, D.
 
Art. 2

1. La societa' CERMET Soc. Cons. a r.l. trasmette ogni sei mesi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV, su supporto informatico, una relazione dell'attivita' svolta ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
 
Art. 3

1. La procedura di designazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, della societa' CERMET Soc. Cons. a r.l. si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea.
 
Art. 4

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli periodici, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali e' stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.
3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e' disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.
4. La ditta CERMET Soc. Cons. a r.l. non puo' svolgere attivita' di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per gli strumenti di misura oggetto della valutazione della conformita' di cui al precedente art. 1, ne' puo' rappresentare i soggetti impegnati in tali attivita'.
 
Art. 5

1. Alle procedure relative all'attivita' di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
 
Art. 6

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' notificato alla Commissione europea.

Roma, 23 marzo 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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