Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 aprile 2011
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3931).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto dbl Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1 maggio 2009, n. 3763 del 6 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 19 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 , n. 3881 dell'I 1 giugno 2010, n. 3883 del 18 giugno 2010, n. 3889 del 16 luglio 2010, n. 3892 e 3893 del 13 agosto 2010, n. 3896 del 7 settembre 2010, n. 3898 del 17 settembre 2010, n. 3905 del 10 novembre 2010, n. 3913 del 22 dicembre 2010, n. 3917 del 30 dicembre 2010 e n. 3923 del 18 febbraio 2011;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia' svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Viste la nota del Sindaco del comune dell'Aquila prot. 269 del 4 febbraio 2011 e la nota del Commissario delegato -Presidente della regione Abruzzo prot. 2668 dell'1l febbraio 2011;
Vista la nota del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo del 5 aprile 2011;
D'Intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
D'intesa con il Ministro dei beni e le attivita' culturali;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Dispone:

Art. 1

1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a trasferire al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato per la ricostruzione, le risorse provenienti dalle donazioni private, relative agli interventi approvati dal Comitato dei Garanti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2009, sulla base anche degli specifici accordi stipulati dal Dipartimento della protezione civile, la cui realizzazione e' affidata al Comune dell'Aquila ed Al Vice Commissario per i beni culturali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che dovra' avvenire nel rispetto delle determinazioni assunte dal Comitato di cui al comma 1, il Comune e' autorizzato ad avvalersi del Provveditorato interregionale alla opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna per l'espletamento delle funzioni di stazione appaltante.
3. Stante il livello di realizzazione degli interventi finanziati dalle donazioni private e la completa finalizzazione delle risorse, il Comitato dei Garanti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2009 e' sciolto.
 
Art. 2

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' proprie della commissione istituita dal Sindaco del comune dell'Aquila ai sensi dell'articolo 17, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile succede un rappresentante del Commissario delegato per la ricostruzione.
 
Art. 3

1. Per le opere realizzate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 39/2009 alla data di pubblicazione della presente ordinanza, la domanda di sopralluogo presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, integrata dalla certificazione di conformita' dei lavori eseguiti al progetto approvato richiesta al comma 5 del medesimo articolo 3, vale anche quale dichiarazione ai sensi del predetto comma 5 ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita', e la ricevuta di presentazione della predetta domanda di sopralluogo vale anche quale autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita', ai soli fini antincendio.
 
Art. 4

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sono soppressi il Comitato per il rientro nell'ordinario istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 settembre 2009 ed il Comitato di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005.
2. Al fine di monitorare gli adempimenti di competenza del Commissario delegato per la ricostruzione, in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, il Capo del Dipartimento della protezione civile, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario cui e' affidato anche il proseguimento delle attivita' gia' di competenza dei Comitati soppressi di cui al comma 1.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile anche avvalendosi di personale in servizio presso il Dipartimento medesimo. I componenti dei Comitati di cui al comma 1, ove non diversamente disposto dal Capo del Dipartimento della protezione civile, proseguono senza soluzione di continuita' la propria collaborazione nell'ambito del Comitato di cui al comma 2.
4. Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato il Presidente del Comitato di cui al comma 2, da individuare sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinandone il relativo compenso. Al Presidente del citato Comitato, che fornira' la propria collaborazione anche ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, cosi' come convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 152, e' corrisposto il trattamento di missione dal luogo di residenza.
5. L'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010 e' soppresso.
6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 5

1. In considerazione della complessita' e della rilevante entita' delle attivita' di propria competenza poste in essere dal Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma e della necessita' che lo stesso Provveditorato possa concentrare le proprie azioni prioritariamente in favore dei territori di competenza dei comuni di cui ai decreti commissariali n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, al fine di consentire in termini di somma urgenza gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2009, il Commissario delegato per la ricostruzione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, puo' avvalersi degli enti proprietari dei relativi immobili quali soggetti attuatori, nei limiti delle risorse umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente, i quali possono provvedere ove necessario con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.
 
Art. 6

1. All'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011, le seguenti parole: «da assumere con contratto a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle unita' e con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito del limite numerico di unita' disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22 dicembre 2009 e seguenti integrazioni e con durata fino al 31 dicembre 2011».
 
Art. 7

1. Al fine di consentire la massima speditezza del processo di ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della Regione Abruzzo, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento degli incarichi di cui all'art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mediante affidamento diretto, nel limite di importo di € 100.000,00, in deroga alle
procedure di affidamento disposte dallo stesso articolo 91, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita' di trattamento.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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