Gazzetta n. 83 del 11 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 276
Regolamento recante modifica all'articolo 25, comma 1, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005, n. 97.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;
Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa Italiana;
Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuta la necessita' di procedere alla modifica dell'articolo 25, comma 1, dello Statuto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;
Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 25, comma 1, dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97, e' cosi' sostituito:
«1. Il Collegio dei revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed e' composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche' da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro della difesa
La Russa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta
Visto, Il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 101



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti
urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali,
nonche' in materia sanitaria), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 1995, n. 221, e convertito in legge,
con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, legge 20 novembre
1995, n. 490 (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1995, n. 271):
«2. Lo statuto della Croce Rossa Italiana deve essere
approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
«5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, tutti
gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi
pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti
al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organi di amministrazione e quelli di
controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,
nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un
numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti
provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di
organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'art. 2,
comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici
rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli
adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La
mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento
statutario o di organizzazione previsti dal presente comma
nei termini indicati determina responsabilita' erariale e
tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli
organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti
previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
dall'art. 7, comma 6.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 25 (Collegio dei revisori). - 1. Il Collegio dei
revisori e' unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli
organi nazionali, regionali, provinciali e locali della
Croce Rossa Italiana. Dura in carica quattro anni ed e'
composto da tre membri effettivi, dei quali uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzioni di presidente, uno in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero
della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei
revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal
codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonche'
da due membri supplenti, uno in rappresentanza del
Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari
esteri tra esperti in possesso di specifica competenza.
2. Il Collegio dei revisori, i cui componenti devono
essere convocati a pena di invalidita' alle sedute del
consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:
a) verifica la correttezza dell'amministrazione con
particolare riguardo alla legittimita' delle deliberazioni
di spesa e della loro esecuzione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la
conformita' dei bilanci alle risultanze dei libri e delle
scritture contabili;
c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero
della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque
semestralmente;
d) puo' richiedere dati o altri elementi ai nuclei di
valutazione dell'Ente;
e) redige una relazione sul bilancio di previsione,
sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente
valutazioni sull'attendibilita' delle entrate e sulla
congruita' delle spese.
3. I membri del Collegio assistono alle sedute del
consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilito
il compenso dovuto ai revisori.».



 
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