Gazzetta n. 82 del 9 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 marzo 2011
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalle regioni Lazio e Toscana.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, ed in particolare l'art. 13;
Viste le motivate richieste delle Regioni Lazio e Toscana circa la necessita' di un periodo di deroga, al fine di dare attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualita' dell'acqua;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 marzo 2009 in merito alla possibilita' di rinnovo di VMA per i parametri vanadio, clorito e trialometani per il triennio 2010-2012;
Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 19 gennaio 2011;
Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti;

Decreta:

Art. 1

1. La regione Lazio puo' concedere il rinnovo della deroga per i comuni per i quali e' stata presentata opportuna documentazione, relativamente ai parametri «vanadio» e «trialometani» entro i Valori Massimi Ammissibili (VMA) rispettivamente di 160 µg/1 e di 60 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.
2. La regione Toscana puo' concedere il rinnovo della deroga per i Comuni di Cortona e Forano della Chiana, per il parametro «trialometani» entro il Valore Massimo Ammissibile di 50 µg/1, fino al 31 dicembre 2011.
3. Entro il 31 luglio 2011 le regioni Lazio e Toscana sono tenute a presentare, al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, una circostanziata relazione sui risultati degli interventi effettuati da cui si evidenzi lo stato d'avanzamento dei lavori.
4. Le Regioni provvedono ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, art. 13, comma 11, relativamente alle elevate concentrazioni dei predetti valori nell'acqua erogata quale che ne sia l'utilizzo, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti e forniscono consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. Delle iniziative adottate e' data informazione al Ministero della salute.
 
Art. 2

1. Fermi restando i valori massimi ammissibili di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, le autorita' Regionali sono tenute, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile comunque non superiore a quelli gia' concessi.
2. E' rimessa all'Autorita' regionale la verifica che, nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, le industrie alimentari attuino i necessari provvedimenti, anche nell'ambito del piano di autocontrollo, affinche' l'acqua introdotta come componente nei prodotti finali non presenti concentrazioni dei parametri in deroga superiori ai limiti stabiliti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
3. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative.
 
Art. 3

1. Per il parametro «vanadio» non si deve distinguere tra vanadio totale e pentavalente o altri interconversori, e, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, non devono essere autorizzati metodi analitici se non sviluppati secondo quanto previsto dalle attuali norme tecniche e dagli enti istituzionali preposti.
2. Le concentrazioni in discussione devono essere confermate mediante un opportuno incremento della frequenza di monitoraggio dei pozzi oggetto di deroghe, considerando che queste indicazioni consentiranno l'acquisizione di un set di dati statisticamente significativo ed indispensabile per l'assunzione di provvedimenti di limitazione d'uso della risorsa idrica.
 
Art. 4

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
2. I provvedimenti di deroga devono riportare informazioni chiare relative a:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l'area geografica, la quantita' di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
3. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001. n. 31.
 
Art. 5

II presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2011

Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Prestigiacomo
 
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