Gazzetta n. 78 del 5 aprile 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011
Ripartizione delle riduzioni statali tra le regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica»;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 2, che prevede che «le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilita' interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale»;
Vista la proposta concernente la ripartizione delle riduzioni delle risorse statali tra le regioni a statuto ordinario, da operare ai sensi del richiamato art. 14, comma 2, formulata dalla conferenza delle regioni e delle Province autonome nella seduta dell' 11 novembre 2010 e trasmessa dal Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome con nota n. 4464/C2FIN dell'11 novembre 2010;
Considerato che tale ripartizione prevede, per l'anno 2011, che siano escluse dalle riduzioni le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanita' veterinaria (173,9 milioni di euro), nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro) e per l'anno 2012 una quota parte delle risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (1.161,2 milioni di euro);
Considerato che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 novembre 2010, ha preso atto dei criteri sopra richiamati;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della riduzione dei trasferimenti statali secondo i criteri sopra indicati limitatamente all'anno 2011 e di rinviare al medesimo armo ogni decisione in merito alle riduzioni dei trasferimenti da operare per l'anno 2012, entro il previsto termine del 30 settembre;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2011, le riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, nella misura pari a 4.000 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella 1 allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per il medesimo anno, ferma restando la ripartizione di cui al comma 1, sono escluse dalle riduzioni delle risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario le risorse dell'edilizia sanitaria pubblica (558,7 milioni di euro), della salute umana e sanita' veterinaria (173,9 milioni di euro), nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, finalizzate all'esercizio del trasporto pubblico locale (372,1 milioni di euro).
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 203
 


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