Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2011
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2010, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;
Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per acquisire gli elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto il D.M. n. 0060940 del 14 luglio 2010 che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 14 dell'art. 77-bis;
Visto l'art. 77-bis, comma 15, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;
Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, modificando il comma 20 del citato art. 77-bis, come disposto dal comma 5 del suddetto art. 14, dispone che, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno agli enti locali - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;
Visto l'ultimo periodo del predetto comma 15 dell'art. 77-bis, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge n.78 del 2009, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008;
Visto l'art. 76, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'esercizio seguente a quello di riferimento, l'ente locale inadempiente non puo' procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi' divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione;
Atteso che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4 e dall'art. 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dall'art. 14, commi 3 e 5, del summenzionato decreto-legge n. 78/2010;
Visto l'art. 14, comma 3, del predetto decreto-legge n. 78/2010, che stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2010 e successivi, i trasferimenti dovuti agli enti locali, nell'anno successivo, sono ridotti in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che la riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui;
Tenuto conto che l'ultimo periodo del predetto comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, dispone che, ai fini della summenzionata riduzione dei trasferimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilita' interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale;
Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 16 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1
Certificazione

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
2. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare detta certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2010, ai sensi dell'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Agli enti locali di cui al comma 2 si applicano, ai sensi dell'art. 14, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - ai sensi dell'art. 76, comma 4, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e le sanzioni di cui all'art. 77-bis, comma 20, e all'art. 61, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 31 dicembre 2011 e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano, sino alla data di invio, solo le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n.112 del 2008; qualora la certificazione trasmessa in ritardo non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2011

Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
Allegato
A. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PATTO 2010.

Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2010, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 0060940 del 14 luglio 2010, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2010 (modello MONIT/10/CPM), che ha avuto il parere favorevole della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 23 giugno 2010.
Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle inerenti al monitoraggio dell'intero anno 2010, che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo www.pattostabilita.rgs.tesoro.it oppure all'indirizzo http://pattostabilita.tesoro.it/Patto.
Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita' interno per l'anno 2010, e' stata prevista - cosi' come per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno 2009 - una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello risulta gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2010, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.
Per stampare il modello della certificazione, predisposto in modo automatico, e' necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e richiamare, dal menu «a tendina», la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2010 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere alla predisposizione della certificazione mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' un modulo in formato «pdf» pronto per la stampa da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze (secondo le modalita' e i tempi indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto), dopo aver provveduto all'integrazione manuale soltanto della sottoscrizione del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso.
Al riguardo si segnala che la certificazione priva delle due richiamate sottoscrizioni non e' ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno.
Si invitano, inoltre, gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a voler controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2010 a suo tempo inseriti per il monitoraggio siano corretti - in caso contrario devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2011 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio - in quanto tali dati sono gli unici presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto o meno del patto di stabilita' per l'anno 2010.
Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2010. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver assolto all'obbligo dell'invio delle informazioni sul monitoraggio dell'anno 2010.
Non possono essere inviati tipi di certificazione diverse da quella prodotta dal sistema web.
Si rammenta, infine, che come disposto dall'art. 77-bis, comma 15, del decreto-legge n. 112/2008, come modificato dall'art. 9-bis, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente. In tal caso, in virtu' di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, sara' operato l'azzeramento automatico dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno - con l'esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui - e saranno applicate tutte le altre sanzioni di cui al comma 20 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, come modificato dal comma 5 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, nonche' le sanzioni di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al comma 10 dell'art. 61 del decreto-legge 112 del 2008.
Qualora la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento, attesta il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica, sino alla data di invio, solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo di cui al comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge n. 112 del 2008; se la certificazione trasmessa in ritardo e, comunque, entro l'anno successivo a quello di riferimento attesta, invece, il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente sopra richiamate, ivi incluse quella prevista dal comma 10 dell'art. 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, relativa alle riduzioni delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza e la riduzione dei trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.
Se la certificazione e' inviata oltre l'anno successivo a quello di riferimento non si opera la riassegnazione dei trasferimenti di cui al predetto comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge n. 78 del 2010.
Si segnala, infine, che dal 1 gennaio 2012 la procedura web dedicata alla predisposizione del modulo della certificazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2010 non sara' piu' attiva.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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