Gazzetta n. 75 del 1 aprile 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 marzo 2011
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011.


IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2011;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2011, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

|===========================|==================|===============| | per l'anno 2011 = 1,02; | per l'anno | per l'anno | | | 2010 = 1,04; | 2009 = 1,04; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 2008 = 1,08; | per l'anno | per l'anno | | | 2007 = 1,12; | 2006 = 1,15; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 2005 = 1,19; | per l'anno | per l'anno | | | 2004 = 1,26; | 2003 = 1,30; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 2002 = 1,34; | per l'anno | per l'anno | | | 2001 = 1,37; | 2000 = 1,42; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1999 = 1,44; | per l'anno | per l'anno | | | 1998 = 1,46; | 1997 = 1,50; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1996 = 1,55; | per l'anno | per l'anno | | | 1995 = 1,59; | 1994 = 1,64; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1993 = 1,68; | per l'anno | per l'anno | | | 1992 = 1,69; | 1991 = 1,73; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1990 = 1,81; | per l'anno | per l'anno | | | 1989 = 1,89; | 1988 = 1,97; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1987 = 2,14; | per l'anno | per l'anno | | | 1986 = 2,30; | 1985 = 2,46; | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1984 = 2,63; | per l'anno | | | | 1983 = 2,79; | | |---------------------------|------------------|---------------| | per l'anno 1982 e anni | | | | precedenti = 2,96. | | | |===========================|==================|===============|



Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella
 
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