Gazzetta n. 69 del 25 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 marzo 2011
Riconoscimento, al sig. Castelletto Federico, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza di Castelletto Federico, nato il 28 novembre 1971 a Gorgonzola , cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;
Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia, laurea in giurisprudenza presso 1'Universita' degli studi di Parma in data 7 luglio 2000, omologato in Spagna il 7 aprile 2010;
Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;
Considerato, inoltre, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione rilasciata del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Verona in data 11 novembre 2002;
Considerato, altresi', che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Venezia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;
Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 7 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 3 giugno 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;
Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Il Lustre Col Legi d'Advocats de Barcelona dal 28 giugno 2010;
Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicche' queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;
Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non puo' essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;
Ritenuto, piu' in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;
Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non e' riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Advocat» ai tini dell'accesso c/o esercizio della professione di avvocato in Italia;
Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale;
Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;
Ritenuto che, ai tini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non puo' non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonche' di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;
Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessato;
Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Castelletto Federico, nato il 28 novembre1971 a Gorgonzola, cittadino italiano e' riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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