Gazzetta n. 64 del 19 marzo 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 febbraio 2011
Revoca dei decreti 14 gennaio 2011, numeri 11, 12 e 13 d'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per gli scali della regione Sardegna.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008 e alle conclusioni della Conferenza di servizi di cui al comma 2 e 3 dello stesso articolo, l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;
Visto l'art. 1, comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile e la Regione autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010;
Visto il decreto n. 11 del 14 gennaio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Bologna e viceversa, Cagliari-Torino e viceversa, Cagliari-Verona e viceversa, Olbia-Napoli e viceversa, Olbia-Bologna e viceversa, Olbia-Genova e viceversa, Olbia-Palermo e viceversa, Olbia-Firenze e viceversa, Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Venezia e viceversa, Alghero-Bari e viceversa, Tortoli-Roma Fiumicino e viceversa, Tortoli-Milano Linate e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;
Visto il decreto n. 12 del 14 gennaio 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;
Visto il decreto n. 13 del 14 gennaio 2011 pubblicato nel supplemento ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011 avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Cagliari-Firenze e viceversa, Cagliari-Napoli e viceversa, Cagliari-Palermo e viceversa, Olbia-Verona e viceversa, Alghero-Bologna e viceversa, Alghero-Torino e viceversa» a decorrere dal 27 marzo 2011;
Vista la nota n. 0000896 in data 8 febbraio 2011 con la quale il Presidente della Regione autonoma della Sardegna chiede al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di riesaminare, in una nuova Conferenza di servizi, i contenuti dei decreti ministeriali sopra citati n. 11, 12 e 13 del 14 gennaio 2011, e conseguentemente di prorogare il vigente regime onerato sui collegamenti aerei da e per la Sardegna;
Ritenuto opportuno accogliere le richieste del Presidente della Regione Sardegna disponendo la revoca dei citati decreti;
Vista la nota n. 5933 del 14 febbraio 2011 con la quale e' stata, pertanto, conferita al predetto Presidente la delega ad indire e presiedere una nuova Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di riesaminare il regime onerato imposto con gli stessi decreti;

Decreta:

I decreti ministeriali 14 gennaio 2011, numeri 11, 12 e 13, adottati ai sensi dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, per le motivazioni indicate in premessa, sono revocati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Roma, 15 febbraio 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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