Gazzetta n. 63 del 18 marzo 2011 (vai al sommario)
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
COMUNICATO
Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'ACI.


Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Automobile Club d'Italia, sia che conseguano ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i procedimenti relativi .all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in quanto regolati dalla normativa di settore e dai relativi atti regolamentari interni dell'Ente.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la competente unita' organizzativa dell'ACI acquisisce formale conoscenza del fatto o atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promani da Organo o da Ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta risultante dal protocollo d'ingresso dell'ACI.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'ACI.
2. Nel caso di domande che richiedono valutazioni di tipo concorrente o comparativo, il termine iniziale del procedimento amministrativo decorre dalla scadenza fissata in via generale dall'Amministrazione per la presentazione e/o ricezione delle domande.
3. La domanda, indirizzata all'unita' organizzativa competente e redatta per iscritto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente o indicati dall'Amministrazione e portati a idonea conoscenza degli interessati, e' corredata dalla prescritta documentazione, nonche' dalle eventuali dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento.
4. Ai fini del decorso del termine, di cui al comma 1, la domanda s'intende ricevuta:
a) per le domande presentate a mano, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'ACI;
b) per le domande inviate a mezzo posta ordinaria o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo d'ingresso dell'ACI;
c) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all'ACI risultante dall'avviso di ricevimento;
d) per le domande trasmesse con posta elettronica certificata (PEC) alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna.

Art. 4.
Casi di interruzione
e sospensione del termine

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del procedimento e' interrotto nel caso in cui la domanda presenti irregolarita' e/o carenze tali da impedire il corso del procedimento. In tal caso il responsabile del procedimento, entro 30 giorni, ne da' comunicazione all'interessato affinche' questi provveda alla regolarizzazione e/o integrazione. Il termine interrotto per irregolarita' o incompletezza della domanda inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolare e/o completa.
2. Il termine del procedimento puo' essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, se risulta necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'ACI e/o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.
Termine finale
del procedimento amministrativo

1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti finali di competenza dell'ACI.
2. La tabella 1 comprende i procedimenti i cui termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono contenuti nel limite temporale massimo di 90 giorni. Nella tabella 2 sono riportati i procedimenti la cui conclusione deve aver luogo nel termine di legge per ciascuno indicato.
3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nella tabella 1 e di mancanza di termini di legge si applica il termine di trenta giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.
Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'ACI sono periodicamente sottoposti a revisione o modifica, in relazione a necessita' di aggiornamento normativo o ad esigenze funzionali alla semplificazione amministrativa.

Art. 7.
Entrata in vigore e pubblicita'

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' reso disponibile in consultazione anche sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia.
 
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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