Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2010
Proroga della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "giorno del ricordo" in memoria delle vittime dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati»;
Visto l'art. 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, che prevede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di una Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da persona da lui delegata, avente il compito di esaminare la domande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 84, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Vista la relazione sull'attivita' svolta nel triennio 2007-2009 dalla Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, operante presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la quale, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilita' e si propone la proroga per un biennio;
Ritenuto che la Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati non rientra nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti Commissione;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, della Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. La Commissione incaricata dell'esame delle domande per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' ritenuta utile ed e' prorogata per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al precedente comma e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.
3. In sede di rinnovo della composizione dell'organismo di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali e' prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo.
4. La spesa della Commissione di cui al comma 1 e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 10 dicembre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2011 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 35
 
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