Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 dicembre 2010
Riallocazione delle funzioni delle direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lett e), il quale prevede che con decreti di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 concernente l'adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'art. 1;
Vista la legge del 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 197, recante la disciplina del pagamento unificato delle competenze fisse e accessorie per i dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
Visto il decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-ter del citato decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che, nel disporre la soppressione delle direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze, demanda ad uno o piu' decreti ministeriali non regolamentari la riallocazione, prioritariamente presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi ovvero presso le Ragionerie territoriali dello Stato delle funzioni svolte dalle predette Direzioni territoriali e dispone che con i predetti decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni riallocate e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «Regolamento per la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008. n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma del citato art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1995, concernente le diposizioni per il pagamento di stipendi ed altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia dell'8 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1999, recante la definizione dell'organizzazione periferica dell'Amministrazione in Dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolati in Ragionerie provinciali dello Stato ed in Direzioni provinciali dei servizi vari;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, concernente il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma de materializzata;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2007, concernente le istruzioni generali sui servizi del Tesoro;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009 recante l'«Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti» del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la propria Direttiva del 2 luglio 2010, con la quale sono stati individuati generali criteri, tra gli altri, per la riallocazione delle funzioni;
Considerata la necessita' di assicurare il governo unitario delle funzioni e delle competenze riguardanti il pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato tramite il sistema informativo Service Personale Tesoro (SPT), sia a livello centrale che periferico; nonche' di assicurare i servizi inerenti alle altre funzioni in precedenza svolte dalle direzioni territoriali;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Su proposta del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la riallocazione delle funzioni nonche' delle attivita' svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, o presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 2

1. Le funzioni e le competenze delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti delle amministrazioni periferiche dello Stato sono mantenute in capo al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione.
 
Art. 3

1. Le seguenti funzioni, competenze e attivita' delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono riallocate al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei servizi del tesoro, che subentra altresi' nelle attivita' connesse ai procedimenti contenziosi ove non di competenza di altre Amministrazioni:
a) gestione degli assegni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, alla legge 23 novembre 1998, n. 407, al d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e al d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243;
b) gestione delle partite di pensioni e assegni congeneri pagabili all'estero amministrati dalla Direzione territoriale dell' economia e delle finanze di Roma e liquidazione trattamento di reversibilita' di cui al d.P.R. 8 luglio 1986, n. 429, al decreto del Ministro del tesoro 25 maggio 1989 e al d.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482;
c) gestione degli indennizzi spettanti ai soggetti danneggiati da complicanze a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto interministeriale del Ministero della Sanita' di concerto con il Ministero del tesoro 13 aprile 1994 e alla legge 29 ottobre 2005, n. 229;
d) gestione delle borse di studio ai cittadini stranieri di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177;
e) gestione dei fitti di cui all'art. 388 del R.C.G.S. regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 30 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, e voltura di ruoli di spesa fissa emessi per fitti ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;
f) gestione dei pagamenti relativi ai medici convenzionati per le esigenze delle Commissioni mediche di verifica di cui agli articoli 108 e 109 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;
g) rappresentanza e difesa in giudizio innanzi alle Sezioni centrali d'appello della Corte dei conti in materia di pensioni tabellari e di guerra dirette, indirette, di reversibilita' e relativi trattamenti economici accessori, di assegni annessi alle decorazioni al valor militare, di revoca e modifica dei trattamenti emessi nonche' di provvidenze spettanti ai perseguitati politici antifascisti o razziali e agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ;
h) gestione e coordinamento organizzativo e funzionale dell'attivita' amministrativa di supporto alle Commissioni mediche di verifica;
i) completamento delle attivita' connesse all'erogazione dei benefici di cui all'art. 1, commi da 331 a 334, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
Art. 4

1. Le attivita' svolte dalle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze in materia di pagamento degli stipendi a livello territoriale, vengono affidate alle Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. Lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'innovazione da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 5

1. Sono altresi' riallocate presso le Ragionerie territoriali dello Stato nell'ambito del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le seguenti funzioni, gia' di competenza delle soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze:
a) concessione e pagamento di pensioni di guerra dirette, indirette, di reversibilita' e relativi trattamenti economici accessori, concessione e pagamento di assegni annessi alle decorazioni al valor militare - revoca e modifica dei trattamenti emessi di cui al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, alla legge 18 agosto 2000, n. 236, alla legge 8 agosto 1991, n. 261, al d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, alla legge '7 febbraio 2006, n. 44 e alla legge 3 dicembre 2009, n. 184 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio, diretto e di reversibilita', spettante agli ex deportati in campi di sterminio nazista KZ di cui al d.P.R. ottobre 1963, n. 2043, alla legge 18 novembre 1980, n. 791, alla legge 29 gennaio 1994, n. 94, e all'art. 7-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 - gestione dei pagamenti dell'assegno vitalizio di benemerenza, diretto e di reversibilita', spettante ai perseguitati politici antifascisti o razziali di cui alle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 24 aprile 1967, n. 261 e 22 dicembre 1980, n. 932;
b) servizi in materia di depositi definitivi di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, alla legge 24 novembre 2003, n. 326, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2009; rimborsi di somme versate al capo X ed altri capi, ivi compresi i rimborsi di somme versate in eccedenza a titolo di oblazione per condono edilizio, ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326; restituzione di depositi provvisori;
c) gestione delle pensioni ordinarie privilegiate tabellari e concessione delle relative reversibilita' di cui al d.P.R. del 29 dicembre 1973, n. 1092, alle leggi 29 aprile 1976, n. 177, 26 gennaio 1980, n. 9 e 2 maggio 1984, n. 111;
d) gestione dei contributi, annualita' e altre spese fisse varie, voltura dei relativi ruoli di spesa fissa, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1290;
e) servizi in materia di entrate, tesoro e debito pubblico;
f) consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di beni o servizi, verifica corrispondenza
acquisti ai parametri e agli standard predisposti di cui all'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) autorizzazione all'emissione di duplicati di titoli di spesa;
h) procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 276, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relative al progetto "Tessera sanitaria";
i) attivita' connesse ai procedimenti contenziosi nelle funzioni di competenza di cui al presente articolo, nonche' per quelle di cui alle lettere a) e c) limitatamente ai giudizi di primo grado dinanzi alle Sezioni regionali della Corte dei conti;
j) attivita' di segreteria delle Commissioni mediche di verifica;
2. Lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo e' assicurato mediante la definizione di specifiche modalita' operative da parte del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro da adottare d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 6

1. A decorrere dal 1° marzo 2011 cessano le attivita' delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, che sono riallocate secondo le disposizioni dei precedenti articoli, ivi compresi i procedimenti amministrativi in corso di lavorazione.
2. In sede di prima applicazione, a decorrere dalla data di cui al comma 1, viene assegnato alle Ragionerie territoriali dello Stato il contingente di personale, gia' in servizio presso le soppresse Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze, di cui 'all'allegata tabella, che non ha prodotto istanza per il transito nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
3. Dalla data di cui al comma 1 i direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato subentrano in
tutte le funzioni in materia di personale, logistica, dotazioni strumentali e sicurezza sul luogo di lavoro in precedenza svolte dai direttori delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2011 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108
 
Allegato

Tabella A
Personale assegnato alle Ragionerie Territoriali dello Stato
Area Totale Dirigenti 13 Prima Area 91 Seconda Area 1035 Terza Area 640 Totale complessivo 1779


Nota: il contingente individuato potra' subire limitate variazioni fino alla data del 1° marzo 2011, per effetto di cessazioni, mobilita', revoche di istanze o altro
 
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