Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 febbraio 2011
Determinazione, per il primo trimestre dell'anno 2011, del valore di acconto della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29 aprile 1992.


IL MINISTRO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'art. 3, comma 7, secondo cui, nell'ambito dei poteri in materia tariffaria attribuiti all'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito: Autorita') conservano efficacia il provvedimento Cip 6/92 ed i relativi aggiornamenti;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, c.3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' in applicazione del criterio del costo evitato;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 2, comma 141, secondo cui il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip 6/92 e' determinato dall'Autorita', tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale;
Vista la deliberazione 8 luglio 1999, n. 81 concernente Aggiornamento dei prezzi di cessione dell'energia elettrica e dei contributi riconosciuti alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20, comma 1 e 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, con cui l'Autorita' aveva modificato i valori del consumo specifico inizialmente definiti dal provvedimento Cip n. 6/92, al fine di tenere conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
Vista la deliberazione dell'Autorita' 21 ottobre 2008, ARG/elt 154/08, con cui l'Autorita' ha ridefinito i criteri di aggiornamento del costo evitato di combustibile (di seguito: CEC) al fine di tener conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale come stabilito dalla legge n. 244/2007;
Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui gli aggiornamenti del valore della componente del costo evitato di combustibile «sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al punto 3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 154/08 del 21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti petroliferi, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorita' n. 249/06 del 15 novembre 2006»;
Vista la deliberazione 24 settembre 2009 - PAS 16/09, trasmessa con nota n. 55464 del 25 settembre 2009, con la quale l'Autorita' formula la proposta di cui al punto precedente limitatamente all'acconto del CEC per il quarto trimestre 2009, rimandando ad un successivo provvedimento - da adottarsi in esito ad ulteriori approfondimenti - la formulazione della proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dal conguaglio dell'anno 2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 settembre 2009 con cui e' fissato l'aggiornamento trimestrale del valore della componente CEC da riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di conguaglio, come disposto dalla legge n. 99/09;
Viste le deliberazioni 29 aprile 2010 - PAS 8/10 e PAS 9/10 con cui l'Autorita' formula rispettivamente la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 e per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, di cui alla citata legge n. 99/2009;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010 con cui e' fissato il valore del CEC a conguaglio per l'anno 2009;
Considerato che, con la citata deliberazione PAS 8/10, l'Autorita' ha formulato la proposta per la definizione dei valori a conguaglio della componente CEC per l'anno 2009 secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 249/06;
Considerato che con la citata deliberazione PAS 9/10, l'Autorita' ha proposto di dare attuazione alle disposizioni poste dalla legge n. 99/09, tenendo conto ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
Considerato che, in esito all'istruttoria svolta, nell'ambito della quale e' stato avviato anche un confronto con gli operatori, e' emersa la necessita' di chiedere il parere del Consiglio di Stato circa l'applicabilita' della normativa posta dall'articolo l'art. 30, comma 15, della legge 99/09 alle c.d. "iniziative prescelte;
Ritenuto opportuno attendere che il Consiglio di Stato si pronunci in merito prima di dare compiuta attuazione alle disposizioni della legge 99/09;
Ritenuto di dover comunque procedere all'aggiornamento dei valori del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, salvo conguagli in esito alle determinazioni che verranno adottate a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1
Definizione del valore di acconto del CEC
per il primo trimestre 2011

1. Ai fini della definizione del valore di acconto del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' quello determinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2010, pari a 29,59 c€/mc.
2. Il valore di acconto del CEC per il primo trimestre dell'anno 2011, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e i valori del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione dell'Autorita' n. 81/99 e' pari a:
6,72 c€/kWh per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;
6,36 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
6,13 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
5,89 c€/kWh per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.
3. Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore alla data di prima pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico affinche' provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet.
Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro: Romani
 
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