Gazzetta n. 48 del 28 febbraio 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 2011, n. 12
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste recanti modifiche alla legge 26 novembre 1981, n. 690, recante revisione dell'ordinamento finanziario della Regione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta;
Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' per il 2011)»;
Visto l'accordo 11 novembre 2010 tra lo Stato e la regione autonoma Valle d'Aosta per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della semplificazione normativa;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' abrogato.
2. L'assegnazione statale prevista dal comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e' ridotta per l'anno 2011 di euro 239 milioni, per l'anno 2012 di euro 244 milioni, per l'anno 2013 di euro 256 milioni, per l'anno 2014 di euro 259 milioni, per l'anno 2015 di euro 307 milioni, per l'anno 2016 di euro 316 milioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione
dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1981, n.
331.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948; il testo
dell'art. 48-bis della legge medesima, introdotto dall'art.
3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25
settembre 1993), e' il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' citata nella
nota al titolo.
- La legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di
stabilita' 2011) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
dicembre 2010, n. 297, S.O.
Note all'art. 1:
- La legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti
in materia di finanza pubblica) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1992, n. 304.



 
Art. 2
Modificazione dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 2 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:
«1. E' attribuito alla regione Valle d'Aosta il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive:
a) imposta sul reddito delle persone fisiche;
b) imposta sul reddito delle societa';
c) ritenute su interessi e redditi da capitale;
d) ritenute d'acconto sui dividendi;
e) ritenute sui premi e sulle vincite;
f) imposta sulle successioni e donazioni.».



Note all'art. 2:
- La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' citata nella
nota al titolo.



 
Art. 3
Modificazione dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate tasse e imposte erariali sugli affari percette nel territorio regionale:
a) i nove decimi dell'imposta di registro;
b) i nove decimi dell'imposta di bollo;
c) i nove decimi delle imposte ipotecarie;
d) i nove decimi delle tasse sulle concessioni governative.
2. E' altresi' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile.
3. Il gettito dell'imposta sul valore aggiunto e' attribuito sulla base dei dati rilevati nel bilancio dello Stato, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
4. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi dei canoni, qualora riscossi dallo Stato, per le concessioni di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale.».



Note all'art. 3:
- La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' citata nella
nota al titolo.



 
Art. 4
Modificazione dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. L'articolo 4 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:
«1. Sono attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte percette nel territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sull'energia elettrica;
b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla birra;
c) i nove decimi della sovrimposta di confine, inclusa quella sugli oli minerali.
2. Sono inoltre attribuite alla regione Valle d'Aosta le quote di gettito delle sotto indicate imposte e proventi erariali afferenti il territorio regionale:
a) l'intero gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della Regione, e dell'accisa sugli stessi per uso combustibile da riscaldamento, nonche' delle accise sugli altri prodotti energetici immessi in consumo da depositi fiscali ubicati nella Regione per qualunque uso;
b) l'intero gettito delle imposte sulle assicurazioni diverse da quelle corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;
c) l'intero gettito delle imposte sugli intrattenimenti;
d) i nove decimi dei proventi del lotto, al netto delle vincite e delle somme necessarie alle spese di organizzazione e gestione del gioco;
e) l'intero gettito dell'accisa sui tabacchi.
3. Sono, altresi', attribuiti alla regione Valle d'Aosta i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale, ad eccezione di quelle relative ai giochi pubblici.
4. Il gettito delle accise di cui alla lettera a) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'Agenzia delle dogane, nell'anno antecedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
5. Il gettito delle imposte di cui alla lettera b) del comma 2 e' attribuito sulla base della distribuzione regionale dei premi, contabilizzati a favore della Valle d'Aosta dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, rilevati nell'anno precedente a quello cui la devoluzione si riferisce.
6. Il gettito di cui alla lettera c) del comma 2, qualora non rilevabile direttamente, e' quantificato assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione del fenomeno che ha luogo nel territorio regionale.
7. Il gettito di cui alla lettera d) ed e) del comma 2 e' attribuito sulla base dei dati rilevati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.».



Note all'art. 4:
- La legge 26 novembre 1981, n. 690, e' citata nella
nota al titolo.



 
Art. 5
Modificazioni all'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. All'articolo 5 della legge 26 novembre 1981, n. 690, al terzo comma le parole: «L'intendenza di finanza» e al quarto comma le parole: «La stessa intendenza» sono sostituite dalle seguenti: «La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate».
2. Al terzo comma, dopo le parole: «tesoreria provinciale dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «,nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei versamenti effettuati».
3. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le quote di cui all'articolo 3, comma 2, sono versate alla regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi spettanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere d) ed e), si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.».
4. Al quinto comma le parole «il provento di cui all'articolo 4, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «il gettito di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b)».
5. Dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale spetta l'intero gettito.».



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 5 della legge 26 novembre 1981, n.
690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 5. - La devoluzione alla regione Valle d'Aosta
delle quote di proventi erariali indicati nei precedenti
articoli viene effettuata al netto delle quote devolute ad
altri enti ed istituti.
Nel relativo ammontare sono comprese anche l'entrate
afferenti all'ambito regionale ed affluite, per esigenze
amministrative, dal territorio della regione stessa ad
uffici situati fuori del territorio medesimo.
La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di
Aosta provvedera' mensilmente, mediante ordinativi su
ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo a
corrispondere alla regione Valle d'Aosta le quote dei
proventi ad essa spettanti a norma degli articoli 2 e 3 e
del primo comma dell'art. 4 della presente legge sulla base
dei versamenti in conto competenza e residui effettuati
nella coesistente sezione di tesoreria provinciale dello
Stato, nonche' mediante altre strutture preposte, ai sensi
della legislazione vigente, alla contabilizzazione dei
versamenti effettuati e dei versamenti di cui al secondo
comma.
Le quote di cui all'art. 3, comma 2, sono versate alla
regione dal Ministero dell'economia e delle finanze a
titolo di acconto con periodicita' trimestrale, entro il
primo mese di ciascun trimestre. Per le quote dei proventi
spettanti ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettere d) ed e),
si provvede mediante ordinativi quadrimestrali.
La direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
provvedera' altresi' a corrispondere annualmente alla
regione Valle d'Aosta, mediante ordinativi su ordini di
accreditamento emessi senza limiti di importo, il gettito
di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), determinato
con le modalita' ivi indicate.
Le tasse automobilistiche di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e
successive modificazioni, sono riscosse, ai sensi della
normativa vigente, direttamente dalla regione alla quale
spetta l'intero gettito.».



 
Art. 6
Modificazioni all'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:
«Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'articolo 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita' presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorche' affluite fuori della regione.».
2. Al quinto comma le parole: «compresa la quota di nove decimi del» sono sostituite dalle seguenti: «compreso l'intero».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n.
690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 6. - Fra le entrate devolute alla regione Valle
d'Aosta ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 della
presente legge e' compreso l'intero gettito delle ritenute
alla fonte di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate
nell'art. 29 dello stesso decreto, sugli emolumenti
corrisposti a soggetti che prestano la loro attivita'
presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del
territorio regionale, nonche' le ritenute effettuate sui
trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta
ancorche' affluite fuori della regione.
E' escluso dalla devoluzione alla regione Valle d'Aosta
il gettito derivante dalle ritenute di cui al primo comma
operate dai sostituti di imposta sopra indicati aventi
domicilio fiscale nella regione stessa a carico di soggetti
che prestano la loro attivita' presso stabilimenti od
uffici ubicati fuori del territorio regionale.
I sostituti di imposta di cui ai precedenti commi,
diversi dalle amministrazioni statali, devono versare
separatamente le ritenute operate a carico di soggetti che
prestano la loro attivita' in stabilimenti od uffici
ubicati nella regione Valle d'Aosta. Per la riscossione
mediante ruoli esattoriali delle ritenute alla fonte
operate dai suddetti sostituti d'imposta, i ruoli devono
contenere l'indicazione separata delle ritenute relative a
soggetti che prestano la loro attivita' in stabilimenti od
uffici ubicati nell'ambito regionale.
Le amministrazioni indicate nell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
contabilizzano, per ciascun anno le somme di cui ai primi
due commi del presente articolo.
Fra le entrate devolute alla regione Valle d'Aosta, ai
sensi della lettera c) dell'art. 2, e' inoltre compreso
l'intero gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art.
26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli
interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti
e correntisti da uffici postali e da sportelli di aziende
ed istituti di credito operanti nella regione.
A tal fine l'amministrazione postale o le aziende ed
istituti di credito suddetti contabilizzano, per ciascun
anno, l'importo delle ritenute relative agli interessi,
premi ed altri frutti corrisposti nell'ambito del
territorio regionale.».



 
Art. 7
Modificazioni all'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e' sostituito dal seguente:
«Le compensazioni di crediti relativi a tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto delle quote devolute ad altri soggetti.».



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 7 della legge 26 novembre 1981, n.
690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto, e'
il seguente:
«Art. 7. - Le compensazioni di crediti relativi a
tributi erariali, esercitate dai contribuenti ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' il
rimborso dei tributi da parte dello Stato a titolo di
indebito, inesigibilita' ed altre cause, a favore di
soggetti aventi il domicilio fiscale nel territorio
regionale, fanno carico alla regione Valle d'Aosta in
proporzione alle quote ad essa assegnate e tenuto conto
delle quote devolute ad altri soggetti.
Per la restituzione allo Stato delle somme rimborsate
per conto della regione Valle d'Aosta ai sensi del comma
precedente sono istituiti nel bilancio regionale appositi
capitoli di spesa.».



 
Art. 8
Modificazioni all'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, sono aggiunti i seguenti:
«Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da versare distintamente alla regione con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, nonche' dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta data.
All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalita' di versamento dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, dopo le parole: «ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito» sono aggiunte le seguenti: «della regione Valle d'Aosta e» e dopo le parole: «alle province stesse» sono aggiunte le seguenti: «nonche' alla Regione.».



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 novembre 1981,
n. 690, dopo le modifiche apportate dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 10. - Le leggi statali vigenti e quelle che
saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione
di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere
di commercio, industria, agricoltura e dell'artigianato,
agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e
servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonche' la
loro compartecipazione a tributi erariali ed altre
provvidenze con carattere di generalita', si applicano
anche nel territorio della Valle d'Aosta.
Le entrate relative sono versate alla regione Valle
d'Aosta.
Per l'attribuzione alla regione del contributo di cui
all'art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, recante il codice delle assicurazioni private
relativamente agli intestatari delle carte di circolazione
residenti in Valle d'Aosta, gli assicuratori sono tenuti a
scorporare dal totale dei contributi stessi le somme da
versare distintamente alla regione con le stesse modalita'
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457,
nonche' al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 15 luglio 2010, per il versamento dell'imposta
sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. Le disposizioni
del presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2011 e si
applicano con riferimento all'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati a decorrere dalla predetta data.
All'art. 6, comma 4 del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, relativo alle modalita' di versamento
dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia
elettrica, dopo le parole "ad eccezione di quelle riscosse
nell'ambito" sono aggiunte le seguenti: "della regione
Valle d'Aosta e" e dopo le parole "alle povince stesse"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' alla Regione".».



 
Art. 9
Autonomia fiscale della Regione

1. La regione Valle d'Aosta puo' con propria legge, nelle materie rientranti nella potesta' legislativa ad essa spettante e in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, istituire tributi locali, con riguardo ai presupposti non altrimenti assoggettati ad imposizione, e determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che gli enti locali possono applicare agli stessi tributi locali nell'esercizio della propria autonomia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere g) ed h), della legge 5 maggio 2009, n. 42.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo del comma 1, lettere g) ed h)
dell'art. 12, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega del
Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'art. 119 della Costituzione), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 maggio 2009, n. 103:
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi concernenti il
coordinamento e l'autonomia di entrata e di spesa degli
enti locali). - 1. I decreti legislativi di cui all'art. 2,
con riferimento al coordinamento ed all'autonomia di
entrata e di spesa degli enti locali, sono adottati secondo
i seguenti principi e criteri direttivi:
a)-f) (omissis);
g) previsione che le regioni, nell'ambito dei propri
decreti legislativi in materia tributaria, possano
istituire nuovi tributi dei comuni, delle province e delle
citta' metropolitane nel proprio territorio, specificando
gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali;
h) previsione che gli enti locali, entro i limiti
fissati dalle leggi, possano disporre del potere di
modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti da tali
leggi e di introdurre agevolazioni;».



 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 ° gennaio 2011, salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 1, comma 1. Da tale data sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 26 novembre 1981, n. 690.
2. In virtu' di quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, spettano alla Regione tutti i tributi provinciali, anche qualora istituiti successivamente alla legge stessa; pertanto, in sede di definizione dei saldi delle imposte compartecipate per gli anni dal 2007 al 2010, non si procede al recupero del gettito delle imposte, gia' introitate dalla regione, corrisposte sui premi per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ne' di un decimo del gettito dell'imposta provinciale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel pubblico registro automobilistico.
3. In attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, in sede di corresponsione del saldo per l'anno 2010 non si procede al recupero della quota residuale del gettito delle tasse automobilistiche di spettanza dello Stato.
4. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Valle d'Aosta ai sensi della legge 26 novembre 1981, n. 690, e successive modificazioni, riscosse dalla struttura di gestione, individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono i versamenti, per gli altri tributi e proventi, sono riversate direttamente alla regione sul conto infruttifero, intestato alla medesima, presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione. Tale modalita' si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui al presente comma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
di Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 10:
- L'art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, e'
citato nella nota all'art. 8.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e'
citato nella nota all'art. 7.



 
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