Gazzetta n. 46 del 25 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 8 febbraio 2011
Iscrizione della denominazione «Limone di Siracusa» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII

Visto il regolamento (CE) n. 510 del consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (UE) n. 96 della commissione del 3 febbraio 2011, la denominazione «Limone di Siracusa» riferita alla categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati, e' iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto che, con nota n. 42461 del 12 maggio 2010, la regione siciliana ha comunicato la variazione dell'organismo di controllo, si rende necessario modificare il disciplinare di produzione all'art. 9 e la scheda riepilogativa al punto 4.7, indicando come organismo di controllo l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia «A. Mirri» - ; via Gino Marinuzzi n. 3 - Palermo - Tel. 091/656511 - Telefax 091/6565243;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Limone di Siracusa», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 96 del 3 febbraio 2011.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Limone di Siracusa», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale, ad interim: Vaccari
 


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