Gazzetta n. 38 del 16 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 dicembre 2010
Riscrittura a tariffa vigente dell'articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalita' di applicazione ed in particolare l'art. 24 che rubrica «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2008, di nomina del Commissario Straordinario dell'INAIL;
Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 79 del 21 aprile 2010, concernente «Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione);
Vista la documentazione istruttoria richiamata dalla citata delibera INAIL, ed in particolare, le relazioni tecniche alla stessa allegate ed i documenti richiamati;
Considerate le criticita' manifestatesi in questo primo decennio di applicazione dell'attuale tariffa in relazione alla scarsa adesione delle aziende ed, in particolare delle PMI, allo sconto di che trattasi;

Decreta:

Art. 1

L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attivita' si articola con le seguenti modalita'.
1. Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attivita', l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, puo' applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

|===========================|===================| | Lavoratori - anno | Riduzione | |===========================|===================| | Fino a 10 | 30% | | | | | Da 11 a 50 | 23% | | | | | Da 51 a 100 | 18% | | | | | Da 101 a 200 | 15% | | | | | Da 201 a 500 | 12% | | | | | Oltre 500 | 7% | |===========================|===================|

2. Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento e' adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilita', l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione e' richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL puo' provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
3. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data della domanda.
4. La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed e' applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonche' all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato dall'INAIL al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
 
Art. 2

Alla fine del primo biennio di applicazione, l'INAIL provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio 300
 
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