Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 dicembre 2010
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto 1'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. l, comma l, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, e stabilire la decorrenza della loro applicazione;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2010 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2010 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 54,6 %;

Decreta:

Art. 1

1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove era originariamente previsto l'importo «lire 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 79,84»;
b) ove era originariamente previsto l'importo «lire 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 159,69»;
c) ove era originariamente previsto l'importo «lire 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 199,61»;
d) ove era originariamente previsto l'importo «lire 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 319,38»;
e) ove era originariamente previsto l'importo «lire 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 399,22»;
f) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 798,44»;
g) ove era originariamente previsto l'importo «lire 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «euro 1.197,66».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente al 31 dicembre 2010.
Roma, 27 dicembre 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 49
 
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