Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2011
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3920).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010 nel territorio delle province di Lucca e di Massa - Carrara, e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2010, n. 3915, nonche' le note della Regione Toscana del 29 dicembre 2010 e del 25 gennaio 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819 del 6 novembre 2009 recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria" ;
Visto l'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e le note del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri DPC/ABI/85471 in data 11 novembre 2010 e DPC/ABI/3137 del 14 gennaio 2011 e del 24 dicembre 2010 del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Zerbino e La Spina (Piemonte); Molinaccio (Marche); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria); Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata); Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Sterpeto ( Lazio) e La Para e Rio Grande (Umbria), nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino al 28 febbraio 2011, lo stato di emergenza in argomento, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, e successive modifiche ed integrazioni e la richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso il giorno 24 luglio 2010, nonche' la nota del Presidente della regione Molise del 5 gennaio 2011;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, con il quale e' stato revocato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tra l'altro la regione Puglia nei mesi di novembre e dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e l'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010 nonche' la nota della regione Puglia del 22 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010, con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2011, in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' la nota del 16 dicembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante: Disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticita' nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia e l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, nonche' la nota del Presidente della regione Puglia del 12 gennaio 2011;
Visto l'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530 e l'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642 nonche' la richiesta del 9 novembre 2010 del Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nella localita' di Mestre - Comune di Venezia e n. 3802 del 15 agosto 2009, recante: Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, la richiesta del comune di Ameglia e l'intesa della Regione Liguria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1 novembre 2010, l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010 e la nota del Presidente della regione Liguria del 24 dicembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e la nota della regione Puglia del 17 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2010, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010, n. 3863 del 31 marzo 2010, n. 3868 del 21 aprile 2010, n. 3880 del 3 giugno 2010, n. 3891 del 4 agosto 2010, nonche' la nota dell'Assessore all'ambiente della regione Campania del 17 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010 recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 30 aprile 2011, in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.";
Visto in particolare l'articolo 2 del sopra citato decreto-legge n. 195/2009 con cui e' stata prevista la costituzione dell'Unita' stralcio e l'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania fino al 31 gennaio 2011;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio e 9 marzo 2010 recante la costituzione dell'Unita' stralcio e dell'Unita' operativa per la chiusura dell'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Considerato che le Unita' Operativa e Stralcio, di cui sopra sono composte da n. 135 unita' di personale, di cui n. 90 assegnate all'Unita' Operativa (personale militare e civile) e n. 45 assegnate all'Unita' Stralcio;
Considerato che il 31 gennaio 2011, ai sensi del sopra citato articolo 2, l'Unita' stralcio e l'Unita' operativa cessano di funzionare per cui si rende necessario da un lato assicurare continuita' all'azione amministrativa e dall'altro adottare misure finalizzate all'efficace perseguimento delle finalita' indicate nel decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
Ravvisata la necessita' di istituzione una apposita Struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
Considerato che l'istituzione della Struttura di missione consente di realizzare un effettivo risparmio di spesa, connesso alla realizzazione della nuovo assetto organizzativo, non inferiore al 70% del costo complessivo annuo rilevato per la gestione delle Unita' soppresse nel corso del 2010;
Considerato inoltre che viene soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010 con cui era stata istituita la struttura di missione per assicurare funzionalita' e celerita' ai processi decisionali in materia di gestione delle attuali criticita' inerenti al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della Regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010 e le note del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria del 18 ottobre 2010 e del 25 gennaio 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano - Grado;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3217 del 3 giugno 2002, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3556 del 21 dicembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3618 del 5 ottobre 2007, n. 3636 del 28 dicembre 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3828 del 27 novembre 2009, nonche' la nota del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 24 gennaio 2011;
Su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Dispone

Art. 1

1. Il Presidente delle Regione Toscana, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3915 del 30 dicembre 2010, e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla predetta richiamata ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 17 al 22 dicembre 2010 sempre che sussista un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli verificatesi nei giorni dal 31 ottobre al 1° novembre 2010, nonche' a derogare all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
 
Art. 2

1. Nell'attesa dell'acquisizione delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, da parte del Dipartimento della protezione civile e tenuto conto dell'indifferibile necessita' di rimborsare le risorse finanziarie ai Commissari delegati di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni, e al Fondo della protezione civile, anticipate ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3819 del 6 novembre 2009, n. 3756 del 15 aprile 2009 articolo 2, comma 1, e n. 3821 del 20 novembre 2009, per consentire al Sottosegretario di Stato pro-tempore all'emergenza rifiuti di assolvere alle attivita' solutorie inerenti agli interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nel territorio della regione Campania e connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, il Dipartimento medesimo e' autorizzato ad utilizzare la somma di euro 77.019.743,00 disponibili nel centro di responsabilita' 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il pagamento di rate di mutui contratti dalle Regioni in anni successivi a quelli nei quali sono stati acquisiti i relativi finanziamenti, in scadenza dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2016 e seguenti.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite:
quanto a euro 15.000.000,00 nella contabilita' speciale n. 5146 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni;
quanto a euro 28.000.000,00 nella contabilita' speciale n. 3087 intestata al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3270 del 12 marzo 2003 e successive modificazioni;
quanto a euro 34.019.743,00 al capitolo n. 974 del bilancio del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede quanto ad euro 67.000.000,00 milioni di euro a valere sul capitolo 958 del Dipartimento della protezione civile e quanto a euro 10.019.743,00 sul capitolo 957 del CDR 13 del bilancio Autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
Art. 3

1. All'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente:
«Art. 10. - .1. Per il superamento del contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzata a stipulare fino ad un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza, di durata annuale e con un compenso annuo non superiore al trattamento economico riconosciuto al personale del predetto Dicastero appartenente all'area III posizione economica F1. La predetta Direzione e', altresi', autorizzata a corrispondere, per l'anno 2011, al proprio personale non dirigenziale gia' impegnato in attivita' connesse con il superamento dell'emergenza, una speciale indennita' operativa mensile corrispondente a 20 ore di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 900.000,0, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286.».
2. All'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2009, n. 3736, e' aggiunta la seguente disposizione:
«decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, articolo 9, comma 28».
 
Art. 4

1. Il Presidente della regione Molise e' nominato Commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2010 citato in premessa. Il Commissario delegato provvede, con i poteri di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, all'individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del 24 luglio 2010, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ed a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione.
2. Il Commissario delegato, per gli adempimenti di cui al comma 1, si avvale del personale di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3863 del 31 marzo 2010, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonche' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
3. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui U.P.B. 202 - capitolo 12603 del bilancio della regione Molise.
 
Art. 5

1. Per consentire al Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di completare le iniziative poste in essere ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 2010 previsto dall'articolo 7, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, e' prorogato fino al 31 dicembre 2011.
 
Art. 6

1. Il Presidente della regione Puglia-Commissario delegato provvede, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 marzo 2011, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 7

1. Per la prosecuzione delle attivita' dirette al superamento del contesto emergenziale relativo alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della Regione Autonoma della Sardegna il Presidente della medesima regione, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3640 del 15 gennaio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 255 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 8

1. Allo scopo di consentire la conclusione delle attivita' previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3568 del 5 marzo 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni per superare definitivamente la situazione di criticita' nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia, il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3885 del 2 luglio 2010, e' prorogato fino al 31 ottobre 2011.
 
Art. 9

1. Per consentire il progressivo subentro degli Enti e delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attivita' gia' avviate, il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2007, n. 3580, provvede, entro il 31 dicembre 2011, al completamento delle iniziative assunte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2006, n. 3530, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo derivante dalla diga di Beauregard nel comune di Valgrisenche, e dell'articolo 24 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2008, n. 3642.
 
Art. 10

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'azione amministrativa senza soluzione di continuita' al soggetto attuatore, ing. Giuseppe Fasiol, sono attribuite funzioni vicarie del Commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3273 del 19 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e n. 3802 del 15 agosto 2009.
 
Art. 11

1. Per l'attuazione degli interventi da porre in essere nell'ambito del fiume Magra, il Commissario delegato - Presidente della Regione Liguria di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, individua un soggetto attuatore con il compito di provvedere alla realizzazione delle opere per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua previste in appositi programmi di intervento da sottoporre a nulla osta dell'autorita' di Bacino competente, comprendenti la rimozione dell'eventuale sovralluvionamento, tale materiale, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, puo' essere ceduto, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi.
2. Il Presidente della regione Liguria, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3909 del 4 dicembre 2010, e' autorizzato ad applicare le disposizioni di cui alla medesima ordinanza anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi verificatisi nel mese di dicembre 2010 laddove venga ravvisato un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010.
3. Per consentire l'immediata attuazione degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle provincia diLa Spezia nel periodo novembre- dicembre 2010, con riferimento al ripristino della viabilita',il Commissario delegato - Presidente della regione Liguria ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e' autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alla delibera CIPE 13 maggio 2010 n. 41, nel limite dieuro 2.000.000,00.
 
Art. 12

1. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza il Prefetto di Foggia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3750 del 30 marzo 2009, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico, nominato con apposito provvedimento commissariale, composto da cinque membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui due designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Presidente dalla regione Puglia e uno dal comune di Marina di Lesina. Il Presidente del Comitato e' scelto tra i membri designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
2. Il Comitato di cui al comma 1 opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Tenuto conto che lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2008, inerente ai gravi dissesti idrogeologici che interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, le disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 trovano applicazione anche nei confronti della regione Puglia.
 
Art. 13

1. Per assicurare l'urgente sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa dei gravissimi dissesti idrogeologici con connessi diffusi movimenti franosi verificatisi nel territorio del comune di Cerzeto, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3427 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni, il medesimo comune e' autorizzato, avvalendosi della struttura del soggetto attuatore di cui all'articolo 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e del consulente di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, e al decreto del presidente della repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni, ad assegnare gli immobili realizzati nel medesimo comune sulla base del piano all'uopo predisposto ai nuclei familiari della frazione di Cavallerizzo la cui abitazione sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita'.
2. L'assegnazione definitiva degli immobili ricostruiti avverra' a seguito della definizione delle procedure di collaudo tecnico amministrativo e dell'accertamento, a cura del Comune, della sussistenza del diritto di proprieta' e liberta' dell'immobile da vincoli giuridici in capo al soggetto destinatario dell'assegnazione provvisoria e della cessione gratuita del diritto di proprieta' sull'unita' abitativa dichiarata inagibile ubicata nella frazione di Cavallerizzo.
3. L'assegnazione di cui al comma 1 determina la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 29 aprile 2005 e successive modificazioni.
4. Il soggetto attuatore di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3591 del 24 maggio 2007 e' autorizzato a riconoscere ai proprietari degli immobili ubicati nella frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto, vincolati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e che non risultano essere stati delocalizzati ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, un equo indennizzo a valere sulle economie derivanti dalla mancata ricostruzione.
 
Art. 14

1. L'Assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della regione Campania subentra al dott. Mario Pasquale De Biase nelle funzioni di Commissario delegato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' in quelle di Soggetto attuatore ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3868 del 21 aprile 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al comma 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole 31 dicembre 2010 sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2011".
3. Al comma 3 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «nonche' del personale della struttura commissariale di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3591/2007, e successive modifiche ed integrazioni» sono soppresse.
4. Il dott. Mario Pasquale De Biase provvede al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, delle iniziative di carattere liquidatorio di cui al comma 6 dell'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 15

1. In considerazione della necessita' di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare le problematiche inerenti al movimento franoso nel territorio di Montaguto, in provincia di Avellino nonche' di assicurare l'adempimento di alcuni dei compiti gia' posti in capo alle strutture di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' istituita, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, apposita Unita' Tecnica-Amministrativa.
2. L'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' preposta, altresi', alla gestione delle attivita' concernenti:
a) i rapporti attivi e passivi gia' facenti capo alle Unita' Stralcio ed Operativa di cui all'articolo 2 del sopra richiamato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, assicurando, ove necessario, l'eventuale prosecuzione degli interventi anche infrastrutturali;
b) la gestione degli effetti dell'avviso pubblico di accertamento della massa passiva di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo;
c) le attivita' solutorie di competenza nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo, tenuto conto delle esigenze di pubblico interesse connesse alle attivita' dei soggetti creditori;
d) le competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio nonche' riferite alla convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici.
e) l'eventuale supporto alla Regione Campania, se richiesto, nelle attivita' di organizzazione dei flussi dei rifiuti, nella ricorrenza delle oggettive condizioni di necessita' ed urgenza normativamente previste.
3. Il piano d'impiego del dispositivo militare autorizzato alla salvaguardia ed alla tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 e' disposto, su proposta del Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui ai successivi commi da 4 a 9, dal Comandante del 2° Comando delle Forze di Difesa di San Giorgio a Cremano in Napoli.
4. L'incarico di Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
5. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' provvedere, su proposta del Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1, alla nomina di due unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa nello svolgimento dei compiti affidatigli. Gli incarichi di cui al presente comma possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Per il soddisfacimento delle esigenze della Struttura di cui al comma 1 il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e' autorizzato, inoltre, ad avvalersi, dell'Ing. Angelo Pepe, gia' soggetto attuatore per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e) dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2010, n. 3891, cui conferire un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed all'articolo 72, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge la legge 6 agosto 2008, n. 133.
7. Per le medesime esigenze di cui al comma 6, il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', altresi', autorizzato ad avvalersi, nel limite di 40 unita' di:
a) personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando previo assenso degli interessati anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita' nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale anche in deroga a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Per le medesime finalita' il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 e' autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
b) personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) personale gia' in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile.
8. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa e', inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di due unita', di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali cui corrispondere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nel limite massimo di 30 ore mensili.
9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 potra' essere individuato anche nell'ambito delle risorse umane gia' a disposizione delle Unita' Operativa e Stralcio di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
10. Al personale di cui ai commi da 4 a 9 e' attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. Al personale di cui al comma 7, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile.
11. Gli oneri relativi al trattamento di missione del personale impiegato per le esigenze afferenti alla situazione di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino, sono posti a carico del Dipartimento della protezione civile previa anticipazione da parte della Struttura di missione di cui al comma 1.
12. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo e' soppresso l'articolo 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3904 del 10 novembre 2010.
13. Il Capo dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui al comma 1 subentra nella titolarita' delle contabilita' speciali n. 5146 e n. 5148 intestate al Capo dell'Unita' Stralcio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010 e della contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo dell'Unita' Operativa di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010.
14. Gli oneri di cui alla presente articolo gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.
 
Art. 16

1. Ai fini di provvedere all'attuazione degli interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente nel comune di Marsciano (PG) maggiormente colpito dall'evento sismico del 15 dicembre 2009, il medesimo Comune e' autorizzato a conferire, fino al 31 dicembre 2011, quattro incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a due operatori amministrativi (categoria B3), ad un istruttore (categoria C) e ad un istruttore direttivo tecnico (categoria D1) in deroga all'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Agli oneri occorrenti per l'attuazione del comma 1, nel limite di 75.000 euro, si provvede a valere sullo stanziamento previsto alla voce g) «Spese generali» del Piano di riparto approvato con ordinanza n. 122/2010 del Commissario delegato-Presidente della Regione Umbria nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3853 del 3 marzo 2010.
 
Art. 17

1. Il comma 2 dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3217/2002, e successive modifiche ed integrazioni e' cosi' sostituito: «2. Per assicurare che le iniziative ancora necessarie per il definitivo superamento dello stato di emergenza siano coordinate al fine di bilanciare l'interesse alla tutela dell'ambiente con quello all'eventuale mantenimento dell'attivita' industriale nelle aree interessate dalla bonifica, il Commissario delegato sottopone alla previa approvazione, della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, il crono programma degli interventi e di un piano per favorire la restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti alla scadenza dello stato d'emergenza.».
2. All'articolo 8, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738/2009, dopo le parole «nel rigoroso rispetto delle determinazioni assunte dall'Autorita' giudiziaria», e' aggiunto il seguente periodo «ed in stretto raccordo con il Commissario straordinario della societa' Caffaro S.r.l. ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2009».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 28 gennaio 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
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