Gazzetta n. 32 del 9 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 17 gennaio 2011
Riconoscimento, al sig. Frei Gerhard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Frei Gerhard, nato il 14 settembre 1973 a Merano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Considerato che ha conseguito un titolo accademico triennale «Diplom-Ingenieur (BA).» presso la «Europasche Studienakademie Kalte-Klima-Luftung» nel settembre 2009;
Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, conferisce al richiedente l'accesso alla professione, non avendo documentato la iscrizione alla relativa «Kammer» professionale;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 21 settembre 2010;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, che risulta carente in ambito meccanico ed impiantistico, per cui e' necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Frei Gerhard, nato il 14 settembre 1973 a Merano, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.
Detto riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Impianti industriali, 2) Costruzione di macchine.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.
L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.
Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra..
Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
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