Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2011
Determinazioni in materia di credito ai consumatori.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Presidente del comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio

Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB), come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:
a) l'art. 1121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalita' di calcolo del TAEG;
b) l'art. 122, comma 4, del TUB, ave e' previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;
c) l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione;
d) l'art. 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonche' agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi;
e) l'art. 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore;
f) l'art. 125, comma l, del TUB, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani e affida al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle condizioni di accesso;
g) l'art. l25-bis del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale:
al comma 1 prevede che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito;
al comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
determina i contenuti e le modalita' delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto di finanziamento;
h) l'art. 125-septies, comma 2, del TUB, ove e' prevista una comunicazione al consumatore dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalita' definite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR;
i) l'art. 125-octies, comma 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e affida alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento;
j) l'art. 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore ai fini del calcolo del TAEG;
Visti i Capi I («Operazioni e servizi bancari e finanziari») e III («Regole generali e controlli») del Titolo VI del TUE, come sostituiti dal medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:
a) l'art. 116, comma 3, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicita' delle operazioni e dei servizi;
b) l'art. 118, comma 2, del TUB, ove e' previsto che nei rapporti al portatore la comunicazione al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e' effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR;
c) l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalita' delle comunicazioni periodiche alla clientela;
d) l'art. l20-bis del TUB, che demanda al CICR l'individuazione dei casi in cui al cliente puo' essere chiesto un rimborso delle spese relative a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso da un contratto a tempo indeterminato;
e) l'art. 127 del TUB, il quale:
al comma 1 attribuisce alle Autorita' creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;
al comma l-bis prevede che le norme del titolo VI del TUB si applichino ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 secondo quanto stabilito dal CICR;
f) l'art. 127-bis del TUB, che demanda al CICR la definizione dei limiti e delle con- dizioni in presenza dei quali nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria;
Vista la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformita' alla direttiva 2008/48/CE,E. e di adeguare la disciplina di trasparenza adottata nel 2003 alle innovazioni intervenute successivamente e alle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
Ritenuto che l'obiettivo di assicurare l'organicita' e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del Titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo Titolo VI;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'art. 25, comma l, del TUB;
Ritenuta l'urgenza di provvedere,e; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Art. 1
Finalita' e principi generali

l. La presente sezione d'attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, essa mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori.
2. Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese in modo corretto, chiaro, completo e conciso, adeguato allo strumento di comunicazione impiegato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, cosi' da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore decisioni informate e consapevoli in merito alla conclusione di un contratto di credito.
3. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2000/48/CEE, secondo modalita' che assicurano leggibilita' grafica, semplicita' sintattica, chiarezza lessicale, logicita' di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

l. La presente sezione si applica ai contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121, comma l, lettera c), del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 122 del TUB (di seguito «contratti di credito»).
2. Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui rispettivamente ai Capi II e II-bis del Titolo VI del TUB e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento.
3. La deroga prevista dall'art. 122, comma 4, del TUB si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a) l'accordo tra le parti offre al consumatore maggiori probabilita' di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento;
b) le condizioni dell'accordo non sono meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.
 
Art. 3
Calcolo del TAEG

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG in conformita' dell'art. 121, comma 2, del TUB, dell'art. 19 e dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE.
 
Art. 4
Annunci pubblicitari

1. La Banca d'Italia precisa le modalita' di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformita' dell'art. 123 del TUB e dell'art. 4 della direttiva 2008/48/CE. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.
 
Art. 5
Informativa precontrattuale

1. Ai sensi dell'art. 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformita' degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.
2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La Banca d'Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalita' e portata dell'assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:
a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;
b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;
c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi della presente sezione.
3. L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, alle dilazioni di pagamento non gratuite e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore.
4. La Banca d'Italia definisce misure specifiche e aggiuntive di assistenza al consumatore rispetto a quelle previste ai sensi dei commi precedenti per il caso in cui il contratto di credito sia offerto contestualmente a servizi accessori o ad altri contratti, anche di credito, non collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1,. lettera d), del TUB; tali misure assicurano al consumatore informazioni chiare sull'esistenza e sugli effetti della connessione con altri contratti.
5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 67-novies del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE.
6. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano 'anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, che tengono conto delle specificita' organizzative e operative connesse all'impiego di soggetti, diversi dagli agenti in attivita' finanziaria e dai mediatori creditizi, per i quali l'intermediazione del credito non costituisce lo scopo principale della loro attivita' commerciale o professionale.
 
Art. 6
Verifica del merito creditizio del consumatore

l. Al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. l24-bis del TUB, applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-quaterdecies del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 7
Banche dati

l. L'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito («banche dati»), previsto dall'art. 125 del TUB, e' consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformita' della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano («finanziatori»), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni cosi' acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.
2. L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia e' consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non Discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualita' del servizio di accesso ai dati, alle modalita' per la sua fruizione, alla quantita' e tipologia di informazioni fornite.
3. I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori di cui al comma 2 alla comunicazione,da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui e' stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.
 
Art. 8
Contratti

1. Ai sensi dell'art. 125-bis, comma l, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformita' dell'art. 10 della direttiva 2008/48/CEE.
 
Art. 9
Comunicazioni periodiche

1. Ai sensi dell'art. l25-bis, comma 4, del TUB, nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce al consumatore, con periodicita' almeno annuale, una comunicazione completa e chiara per assicurare che il consumatore abbia un quadro periodicamente aggiornato delle condizioni economiche applicate e dell'andamento del rapporto.
 
Art. 10
Cessione dei crediti

1. Nei casi previsti dall'art. 125-septies del TUB, il consumatore e' informato della cessione del credito con una comunicazione individuale con le modalita' previste dalla Banca d'Italia. Sono salvi i casi nei quali e' consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge.
 
Art. 11
Comunicazione dello sconfinamento

1. Ai sensi dell'art. 125-octies del TUB, la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento:
a) il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non puo' superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo;
b) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento e' da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore.
 
Art. 12
Intermediari del credito

l. Quando il consumatore deve versare un compenso all'intermediario del credito per i suoi servizi, al sensi dell'art. 125-novies del TUB, 1'intermediario del credito comunica al finanziatore l'importo di tale compenso secondo le modalita' tra loro stabilite, comunque in tempo utile affinche' il finanziatore possa tenerne conto nel calcolo del TAEG.
 
Art. 13
Attuazione e abrogazioni

l. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della presente sezione, anche al fine di coordinare la disciplina sul credito ai consumatori con quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dall'art. 14.
2. Il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante «Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo», come modificato dal decreto. del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina adottata dalla Banca d'Italia ai sensi del comma l.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione.
4. Ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, le stesse si applicano in conformita' dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entratain in vigore della presente sezione.
 
Art. 14
Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003

l. Alla delibera del 4 marzo 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. l sono apportate le seguenti modifiche:
la rubrica e' sostituita dalla seguente «Definizioni e ambito di applicazione» al comma l, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari»;
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
«l-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, la presente delibera si applica alle operazioni e ai servizi che, alternativamente, sono:
a) disciplinati dal capo I del titolo VI del TUB;
b) commercializzati unitamente a quelli di cui alla lettera a), nei casi e nei limiti disciplinati dalla Banca d'Italia, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ai servizi e prodotti individuati dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo medesimo, nonche' ai prodotti composti la cui finalita' esclusiva o preponderante sia di investimento;
c) disciplinati attraverso un rinvio a disposizioni del titolo VI del TUB cui la presente delibera da' attuazione.
1-ter. La sezione III-bis si applica anche alle operazioni e ai servizi disciplinati dai capi II e II-bis del titolo VI del TUB.»;
b) all'art. 3, dopo il comma l, e' inserito il seguente: «l-bis. La Banca d'Italia puo' stabilire che le disposizioni della presente sezione non si applicano, in tutto o in parte, alle offerte indirizzate a clienti non al dettaglio ovvero relative a operazioni e servizi poco diffusi tra il pubblico»;
c) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documenti sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente»;
2) le parole da «espongono» a «bancario» sono sostituite con le seguenti: «mettono a disposizione dei clienti documenti informativi sui principali diritti loro riconosciuti e sugli strumenti di tutela»;
d) all'art. 5, comma l, dopo la parola «contenenti», sono inserite le seguenti: «anche in documenti separati»;
e) all'art. 6:
le parole «l'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «i documenti»;
dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. La Banca d'Italia individua i casi in cui un intermediario deve pubblicare i documenti e i fogli informativi su un sito internet».
f) all'art. 8, dopo il comma l, e' inserito il seguente: «1-bis. Nei contratti di finanziamento, quando la determinazione delle condizioni economiche e' effettuata sulla base di un'istruttoria, la consegna al cliente di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento delle spese dell'istruttoria, secondo a quanto stabilito dalla Banca d'Italia».
g) dopo l'art. 10, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Recesso dai contratti a tempo indeterminato). - l. Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi dell'art. 120-bis del TUB e' possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto.»
h) l'art. 11 e' cosi' sostituito:

«Art. 11.

Comunicazioni delle variazioni contrattuali nei rapporti al portatore

l. Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 del TUB sono comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario e sul sito internet di quest'ultimo, ove esistente.»;
i) dopo la sezione III, e' inserita la seguente:

«Sezione III-bis
Art. l2-bis.
Requisiti organizzativi

l. Gli intermediari adottano procedure organizzative e di controllo interno per assicurare correttezza dei propri comportamenti in tutte le fasi della relazione con la clientela e, in particolare:
la comprensibilita' dei prodotti offerti da parte della clientela cui sono destinati e la loro conformita' alla legge;
la conformita' della documentazione predisposta alle disposizioni e ai principi previsti ai sensi del Titolo VI del TUB;
l'affidabilita' delle pratiche di commercializzazione dei prodotti, avendo riguardo anche alla professionalita' e alla struttura degli incentivi degli addetti alla rete vendita e all'offerta contestuale di piu' contratti;
la quantificazione dei corrispettivi, quando e' previsto che essi non possano superare le spese sostenute;
il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione;
la tempestiva restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite dall'intermediario;
l'efficace e tempestivo trattamento dei reclami.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative, tenendo anche conto delle caratteristiche dei rapporti e delle esigenze di tutela delle diverse fasce di clientela, e puo' prevedere che esse non si applichino, in tutto o in parte, agli intermediari che non hanno un'organizzazione stabile nel territorio della Repubblica.»
j) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 e' soppresso il secondo periodo;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione si applicano agli agenti in attivita' finanziaria, ai mediatori creditizi e a Poste Italiane s.p.a. per le sole attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, in quanto compatibili e tenendo conto delle specificita' dell'attivita' svolta secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della sezione III-bis si applicano altresi' agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. La Banca d'Italia individua le disposizioni previste ai sensi del titolo VI del TUB che si applicano ai confidi di cui all'art 112 del TUB, tenendo conto delle specificita' dell'attivita' svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto a finanziamenti assoggettati alla disciplina prevista ai sensi del medesimo titolo VI»;
k) nell'allegato:
1) sono soppresse le seguenti voci: «obbligazioni», «certificati di deposito e buoni fruttiferi», «altri titoli di debito», «emissione di moneta elettronica», «versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici», «intermediazione in cambi», «acquisto e vendita di valuta estera», «locazione di cassette di sicurezza»;
2) dopo le parole «emissione e gestione di mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «che non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-bis del titolo VI del TUB»;
3) dopo le parole «incassi e pagamenti» sono inserite le seguenti: «che non non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-bis del titolo VI del TUB».
3. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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