Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 dicembre 2010
Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti per il biennio 2011/2012.


IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO
di Chieti

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici Provinciali del lavoro, oggi Direzioni Provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge 407 del 3 maggio 1955;
Vista la circolare del M.L.P.S. Dir. Gen. dei Rapporti di Lavoro Div. IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare M.L.P.S. n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 10 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 298 del 22 dicembre 2008;
Ravvisata la necessita' di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2011/2012 da valere per la provincia di Chieti;
Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo Settembre 2008/Agosto 2010, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese e degli incrementi retributivi derivanti dal c.c.n.l. di categoria;
Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle organizzazioni sindacali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, e UILT UIL, dalla Confcooperative, dalla Legacoop e dal CNA;
Sentite le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, le Associazioni Datoriali e le Associazioni del movimento cooperativo;

Decreta:

Per il biennio 2011/2012 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:
Art. 1
Prestazioni in economia

1 - Lavori in economia in genere ( alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):
a) Euro 15,50/h + IVA anno 2011
b) Euro 15,80/h + IVA anno 2012
2 - Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli ( metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (ceramica, legno, vetro, giocattoli) e cartarie:
a) Euro 15,75/h + IVA anno 2011
b) Euro 16,25/h + IVA anno 2012
3 - Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: nonche' costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:
a) Euro 16,50/h + IVA anno 2011
b) Euro 17,00/h + IVA anno 2012.
 
Art. 2
Maggiorazioni

La tariffa oraria sara' maggiorata della misura del
25% per lavoro notturno;
50% per lavoro festivo;
60% per lavoro notturno-festivo;
50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;
30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo ed inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.
Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Chieti, 22 dicembre 2010

Il direttore provinciale: Di Muzio
 
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