Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 dicembre 2010, n. 258
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1982 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1985 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1997;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999;
Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2007, n. 269 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008;
Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 2008, n. 215 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2009;
Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176 recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, limitatamente agli acciai inossidabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2009;
Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla base delle richieste avanzate dalle aziende interessate relativamente alla idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile;
Ritenuto di procedere per ragioni di semplificazione normativa alla abrogazione espressa di disposizioni preesistenti relative agli acciai inossidabili;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso nella seduta del 13 luglio 2010;
Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 19 luglio 2010 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 9 dicembre 2010;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito come segue:
«Art. 37. L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata:
per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5, dell'Allegato IV;
per quanto riguarda la migrazione specifica del manganese, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punto 10, dell'Allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione della migrazione specifica viene effettuata con tre «attacchi» successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo' essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV:
per oggetti destinati a contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi» successivi, con determinazione della migrazione globale e della migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti: cromo (trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nickel, non piu' di 0,1 ppm; manganese, non piu' di 0,1 ppm.».



Avvertenze:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per i provvedimenti comunitari vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e
89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE serie L n. 338
del 13 novembre 2004.
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della
direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli
oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti
alimentari), cosi' come modificato dall'art. 3 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della
direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari),
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati
per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a
contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
oggetti debbono essere sottoposti per determinare
l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le
limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia
per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli
eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica,
di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di
ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni
contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto
1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980,
25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle
modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o
oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a
venire a contatto con le sostanze alimentari, in
difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
- Il testo dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».



 
Art. 2

1. L'allegato II, sezione 6 - «Acciai inossidabili» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento.
2. L'allegato IV, sezione 2 - «Determinazione della migrazione specifica» - del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' modificato come segue:
a) dopo il punto 9 - «Determinazione della migrazione di stagno» - e' inserito il seguente punto 10:
«10. (Manganese). - La determinazione del manganese viene effettuata sul liquido di cessione, mediante spettrofotometria di assorbimento atomico, adottando le modalita' operative (concentrazione o diluizione) alla particolare sensibilita' dello strumento disponibile.».



Note all'art. 2:
L'allegato IV, sezione 2, del decreto ministeriale n.
21 marzo 1973 (Elenco degli acciai inossidabili che possono
essere impiegati in contatto con gli alimenti) riporta i
metodi analitici per la «Determinazione della migrazione
specifica».



 
Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli legalmente prodotti nei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' in Turchia.
 
Art. 4

1. La produzione e l'importazione di materiali e oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire a contatto con gli alimenti non conformi alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento, ma conformi alle disposizioni preesistenti, e' consentita entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.
 
Art. 5

1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1982 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» E' incluso il seguente tipo di acciaio: «X6 Cr Ni Mo Ti 1712» corrispondente alla sigla «AISI 316 Ti»" sono soppresse.
2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1985 le parole: "«Sezione 6 - ACCIAI INOSSIDABILI» Sono inclusi i tipi di acciaio inox corrispondenti alle sigle «AISI 329» ed «AISI 329N»" sono soppresse.
3. Sono abrogati i seguenti provvedimenti citati in premessa:
a) articolo 4 del decreto ministeriale 7 agosto 1987, n. 395;
b) decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408;
c) articolo 1, comma 1, lettera E) del decreto ministeriale 6 febbraio 1997, n. 91;
d) articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 322;
e) decreto ministeriale 12 dicembre 2007, n. 269;
f) decreto ministeriale 10 dicembre 2008, n. 215;
g) decreto ministeriale 27 ottobre 2009, n. 176;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: Fazio
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 219



Note all'art. 5:
I riferimenti relativi ai provvedimenti abrogati dal
decreto qui pubblicato sono citati nelle premesse dello
stesso decreto.



 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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