Gazzetta n. 20 del 26 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 gennaio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Simon Irene, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieurin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi «ordinamenti»;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Diplom Ingenieurin FH (Ingegnere civile diplomato con specializzazione nel settore dei trasporti)» conseguito presso la «Fachhochschule Lippe und Hoxter» il 6 settembre 2004;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2010;
Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B, settore civile-ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra Simon Irene, nata a Kirowsk (Unione Sovietica) il 23 luglio 1980, cittadina tedesca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. B, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia;
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 (sei) mesi; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, vertera' sulle seguenti materie: (scritta e orale) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio e (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di sei mesi,
Roma, 7 gennaio 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore civile ambientale.
e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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