Gazzetta n. 12 del 17 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 novembre 2010
Disciplina delle operazioni di acquisto e vendita di immobili, nonche' delle operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che ha previsto che a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, che ha disposto, tra l'altro, che con appositi provvedimenti sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del citato provvedimento;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare il comma 15 il quale prevede che le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;
Attesa la necessita' di disciplinare le modalita' di attuazione del citato art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire le attivita' di acquisto e di vendita di immobili, nonche' le operazioni di utilizzo delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da parte degli enti previdenziali pubblici e privati;
Considerato che alcune fattispecie relative all'acquisto ed alla vendita di immobili nonche' alle operazione di utilizzo delle somme provenienti dalla vendita di immobili o di quote di fondi immobiliari non causano variazioni dei saldi strutturali di finanza pubblica;
Considerato che le operazioni di acquisto e di vendita di immobili che si realizzano in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi degli enti previdenziali pubblici e privati sono state gia' considerate nelle stime relative ai saldi di finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1
Ambito soggettivo

1. Il presente decreto disciplina esclusivamente le operazioni di acquisto e di vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e di previdenza inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, come previsto ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
 
Art. 2
Piani d'investimento

1. Gli enti cosi' individuati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali entro il 30 novembre di ogni anno un piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, l'ammontare delle operazioni di acquisto e di vendita degli immobili, di cessione delle quote di fondi immobiliari, nonche' delle operazioni di utilizzo delle disponibilita' liquide provenienti dalla vendita di immobili o da cessione di quote di fondi immobiliari. Gli enti comunicano inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno, eventuali aggiornamenti del piano.
2. Il piano distingue per le operazioni di acquisto, tra investimenti diretti ed investimenti indiretti, con separata indicazione delle operazioni di utilizzo delle disponibilita' liquide provenienti dalla vendita di immobili o da quote di fondi immobiliari. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il piano di investimento e' allegato al bilancio tecnico di cui al decreto interministeriale del 29 novembre 2007.
3. L'efficacia dei singoli piani e' subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, da effettuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da adottarsi entro trenta giorni dalla presentazione dei piani, salvo per le operazioni di cui all'allegato A che, non avendo impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica, potranno essere poste in essere trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che i Ministeri vigilanti abbiano formulato osservazioni.
4. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il piano indica i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.
5. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte entro il 31 maggio 2010 dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni. Gli effetti previsti di cassa delle citate delibere sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale e Direzione generale per le politiche previdenziali. Le disponibilita' rivenienti dalle suddette vendite devono essere esposte nel piano triennale di investimento definito dal presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2010

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 39
 
Allegato A

Operazioni che non hanno impatto sui saldi strutturali di finanza pubblica:
sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili;
sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o costituzione di fondi immobiliari di natura privata utilizzando somme rivenienti dalla vendita di immobili o dalle quote di fondi immobiliari costituiti anche mediante apporto di immobili, in quanto trattasi di vendite immobiliari indirette;
vendita diretta di immobili a privati;
vendita diretta di immobili da ente o cassa previdenziale ad ente o cassa previdenziale o ente della pubblica amministrazione.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone